Global Minimum Tax: dal MEF presupposti applicativi per i gruppi bancari cooperativi

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Global Minimum Tax: dal MEF presupposti applicativi per i gruppi bancari cooperativi

Con il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, l'Italia ha recepito la Direttiva 2022/2523/UE, introducendo la Global Minimum Tax (GMT) per le multinazionali. Questa normativa, basata sul modello OCSE/G20 del Pillar 2, mira a garantire un'aliquota fiscale minima del 15% in ogni Paese in cui operano tali gruppi, prevenendo l’erosione della base imponibile e lo spostamento artificioso dei profitti.

In questo contesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato delle linee guida che analizzano il trattamento fiscale dei gruppi bancari cooperativi (BCC) ai fini della GMT. Il documento chiarisce se il bilancio consolidato di questi gruppi, redatto in seguito a un accordo di coesione, debba assumere rilevanza ai fini fiscali e se la società capogruppo e ogni Banca di Credito Cooperativo (BCC) debbano essere considerate separatamente o in maniera unitaria.

Prima di esaminare nel dettaglio le linee guida del 17 febbraio 2025, è utile richiamare brevemente il contesto normativo di riferimento, con particolare attenzione ai presupposti applicativi per i gruppi bancari cooperativi.

Global minimum tax, quadro normativo

Il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2022/2523/UE, introducendo la Global Minimum Tax (GMT) con l’obiettivo di contrastare le pratiche di erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Questa normativa di matrice antielusiva si inserisce nel quadro dell’approccio comune OCSE/G20 (Pillar Two) e mira a garantire un livello minimo di imposizione del 15% sui profitti delle multinazionali in ogni Paese in cui operano.

Successivamente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, è stato emanato il Decreto del 20 dicembre 2024, che disciplina le disposizioni attuative della Global Minimum Tax. Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023, tiene conto dei chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022, e delle successive Guide Amministrative del Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio, 17 luglio e 18 dicembre 2023.

Al fine di armonizzare il sistema tributario nazionale con la migliore prassi internazionale, le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Decreto ha introdotto importanti novità in diversi ambiti, tra cui:

  • Global Minimum Tax;
  • Residenza fiscale;
  • Lavoratori impatriati e trasferimento in Italia di attività economiche;
  • Disallineamenti da ibridi.

Inoltre, il decreto attuativo ha specificato disposizioni su diversi aspetti dell’imposizione integrativa, tra cui:

  • Il trattamento fiscale dei Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali;
  • Il criterio forfetario per individuare le attività ausiliarie;
  • Il regime fiscale degli strumenti di copertura;
  • L’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o sulla perdita rilevante;
  • Le semplificazioni per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
  • Il regime per le società di mutua assicurazione;
  • Il trattamento delle attività fiscali differite in alternativa al riporto delle perdite;
  • Le regole generali di conversione valutaria;
  • Il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute nell’ambito di un regime CFC misto.

L’adozione di queste misure rappresenta un passo fondamentale per l’adeguamento dell’ordinamento italiano agli standard internazionali e per garantire un’applicazione coerente ed efficace della Global Minimum Tax.

Linee guida MEF sui gruppi bancari cooperativi e imposizione integrativa

Le Linee Guida del MEF del 17 febbraio 2025 affrontano l’inquadramento fiscale dei gruppi bancari cooperativi (BCC) ai fini della Global Minimum Tax (GMT). L’analisi si concentra sulla rilevanza del bilancio consolidato derivante da un accordo di coesione e sulla distinzione tra capogruppo e singole BCC.

In particolare, il documento chiarisce se il gruppo riflesso nel bilancio consolidato, redatto a seguito di un accordo di coesione, possa assumere rilevanza ai fini della GMT e se la società capogruppo e ogni Banca di Credito Cooperativo (BCC) debbano essere considerate come un unico soggetto o come entità separate.

Presupposti per l’applicazione dell’imposizione integrativa

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2023, l’imposizione integrativa si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, considerando il bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due degli ultimi quattro esercizi precedenti. Tale soglia è determinante per stabilire l’applicabilità della Global Minimum Tax.

Il criterio di appartenenza a un gruppo è fondamentale, e per rientrare nell’ambito di applicazione della GMT, è necessario che:

  • la capogruppo deve detenere una partecipazione di controllo nelle entità consolidate;
  • il gruppo deve avere un bilancio consolidato che rifletta la gestione unitaria delle attività, passività e risultati economici.

Applicazione ai gruppi bancari cooperativi

I gruppi BCC, disciplinati dall’articolo 37-bis del Testo Unico Bancario (TUB), presentano una struttura peculiare:

  • la capogruppo non detiene partecipazioni di controllo nelle singole BCC, poiché sono le BCC stesse a possedere quote della capogruppo;
  • il contratto di coesione conferisce alla capogruppo poteri di direzione e coordinamento, ma non implica un controlling interest ai fini della GMT.

Sulla base di tali elementi, il MEF ha chiarito che i gruppi BCC:

  • non possono essere considerati un’unica entità fiscale, poiché ogni BCC e la capogruppo sono giuridicamente e contabilmente distinte;
  • il bilancio consolidato non soddisfa i requisiti per la GMT, poiché manca una partecipazione di controllo effettiva;
  • la capogruppo può essere soggetta alla GMT solo per le società su cui detiene un controlling interest, ma non per le BCC aderenti.

Infine, il MEF ha escluso che i gruppi BCC possano rientrare nella categoria di Gruppi a Controllante Multipla, in quanto non soddisfano i criteri delle Regole OCSE, come la Struttura Vincolata (Stapled Structure) o l’Accordo tra Gruppi Quotati (Dual-listed Arrangement).

Conclusioni

Le Linee Guida del 17 febbraio 2025 confermano che i gruppi bancari cooperativi non rientrano tra i soggetti passibili di Global Minimum Tax, poiché non soddisfano i criteri di gruppo ai fini fiscali, in assenza di una partecipazione di controllo tra la capogruppo e le BCC. Di conseguenza:

  • ogni BCC deve essere valutata singolarmente per determinare la propria posizione rispetto alla GMT;
  • la capogruppo rientra nell’ambito della GMT solo per le società su cui detiene una partecipazione di controllo effettiva.

L’interpretazione fornita dal MEF si allinea alle Regole OCSE/G20, ma resta soggetta a eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Inclusive Framework on BEPS, che potrebbero modificare o integrare l’attuale inquadramento normativo.

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