Global Minimum Tax: norme in Gazzetta

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Global Minimum Tax: norme in Gazzetta

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2024, presente nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il quadro normativo italiano relativo alla Global minimum tax comincia a delinearsi chiaramente.

Il provvedimento regolamenta l'implementazione della cosiddetta Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), una forma di imposta minima nazionale delineata nell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 209/2023 e nel primo DM attuativo (DM 20 maggio 2024).

Tale normativa è stata formulata seguendo le direttive dell'Unione Europea (Direttiva 2022/2523) e gli accordi globali dell'OCSE/G20, volti a stabilire un'imposizione fiscale minima globale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro.

Pertanto, l'obiettivo della normativa italiana è quello di assicurare che le entità italiane di grandi gruppi paghino un'aliquota minima effettiva del 15% sui loro redditi, agendo in via prioritaria rispetto ad altre forme di tassazione supplementare quali l'imposta minima integrativa (IIR) e l'imposta minima suppletiva (UTPR), in conformità con la Global minimum tax stabilita a livello europeo.

Attraverso questa regolamentazione, il Governo italiano intende adeguarsi alle nuove esigenze di equità fiscale internazionale, garantendo al contempo che i gruppi interessati possano considerare il valore dell'imposta minima nazionale pagata in Italia come credito impositivo contro altre tasse dovute.

Il decreto del Ministero dell'Economiea e delle FInanze del 1° lugflio 2024, che comprende 11 articoli, stabilisce definizioni e criteri applicativi dell'imposta, delinea l'ambito soggettivo di applicazione e dettaglia il calcolo dell'aliquota effettiva e del profitto eccedente. Prevede anche regolamentazioni per i principi contabili, le conversioni valutarie, e le disposizioni di coordinamento per i periodi transitori.

Struttura della tassazione minima per gruppi multinazionali e nazionali

La tassazione minima per i grandi gruppi multinazionali o nazionali è strutturata su tre fondamentali pilastri:

1. l’imposta minima integrativa, la quale deve essere versata dalle società capogruppo o dalle entità di controllo al vertice, applicabile alle aziende del gruppo che subiscono un'imposizione inferiore al 15%;

2. l’imposta minima suppletiva, che viene pagata da una o più società di un gruppo multinazionale situate in Italia, nel caso in cui l’imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata, parzialmente o completamente, in altri paesi;

3. l’imposta minima nazionale, che è richiesta per tutte le aziende appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia e che sono soggette a un regime fiscale con un'imposizione al di sotto del 15%.

Quest'ultima imposta che, come detto, è regolamentata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 209 del 2023, ha visto delineare le sue modalità applicative nel decreto firmato dal Vice Ministro Leo il 1° luglio 2024.

Imposta minima nazionale, ambito soggettivo

L'articolo 2 del suddetto decreto MEF chiarisce l'ambito soggettivo per l'applicazione dell'imposta minima nazionale in Italia. Tale imposta è applicabile alle imprese e alle entità a controllo congiunto che si trovano in Italia, nonché alle entità apolidi costituite secondo le leggi italiane. Questi soggetti devono far parte di gruppi multinazionali o nazionali che presentano ricavi consolidati annuali di almeno 750 milioni di euro, come riportato nei bilanci consolidati della capogruppo per almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali precedenti. I criteri per verificare il raggiungimento di questa soglia di ricavi sono ulteriormente dettagliati nell'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.

Tuttavia sono escluse dall'imposta alcune categorie di entità, che sono specificate nell'articolo 11 del citato Dlgs. Le entità escluse non contribuiscono alla determinazione dell'imposta dovuta, fatta eccezione per il calcolo della soglia di ricavi sopra citata. Queste entità non sono tenute a presentare dichiarazioni specifiche previste per la determinazione dell’imposta, eccetto per le informazioni che riguardano la struttura del gruppo o altre informazioni concordate nell'ambito del cosiddetto Implementation Framework. È prevista anche la possibilità per il gruppo di non avvalersi di questa esclusione, esercitando una specifica opzione.

Presupposto applicativo della Global minimum tax italiana

Riguardo al presupposto applicativo della tassazione, è l’articolo 3 del provvedimento ministeriale a precisare che l'imposta è dovuta da gruppi multinazionali o nazionali in un dato esercizio fiscale quando l'aliquota di imposizione effettiva (ETR) sui soggetti rilevanti è inferiore al 15%. L'aliquota effettiva è calcolata seguendo le stesse regole generali previste per la determinazione delle imposte, con alcune specifiche eccezioni.

In primo luogo, è da sottolineare che l’imposta si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR).

Per il calcolo dell'imposta, inoltre, si utilizzano diverse disposizioni a seconda della tipologia e della localizzazione delle entità coinvolte.

Queste includono regole specifiche:

  • per le imprese e le entità apolidi localizzate in Italia,
  • per le entità a controllo congiunto,
  • per le imprese partecipate minoritarie e sottogruppi di minoranza,
  • nonché per entità di investimento e assicurative di investimento presenti sul territorio italiano.

Tuttavia, per le imprese considerate fiscalmente trasparenti o quelle che adottano un regime di distribuzione imponibile, non si applicano le stesse modalità di calcolo dell'aliquota effettiva.

Determinazione dell’imposta minima nazionale

L'articolo 4 del decreto 1° luglio 2024 definisce il metodo di calcolo per l'imposta minima nazionale, assicurando che questo sia in linea con le Regole GloBE. In tal modo, si adotta una metodologia che segmenta le imprese e le entità a controllo congiunto in diverse categorie, ognuna delle quali è soggetta a un calcolo autonomo dell'imposta. Questo approccio è in linea con le regole stabilite a livello internazionale, assicurando che le imposte vengano calcolate equamente in base alla posizione e alla struttura di ogni entità.

NOTA BENE: Le entità apolidi italiane, così come altre categorie specifiche di entità, sono incluse nell'ambito di applicazione della Global minimun tax. Importante notare che le imposte già applicate all'estero, come quelle derivanti da regimi di controllo delle società controllate all'estero (CFC) o di trasparenza fiscale, non influenzano il calcolo della suddetta Imposta per le entità italiane, ad eccezione delle imposte italiane sul reddito passivo delle entità estere che superano l'aliquota minima necessaria.

La regola per il calcolo dell'imposta minima nazionale in Italia si basa sul prodotto del profitto eccedente del gruppo, riferito specificamente all'attività svolta in Italia, per l'aliquota di imposta integrativa stabilita, a cui si aggiunge l'imposizione integrativa addizionale.

Inoltre, nel calcolare il profitto eccedente, è possibile applicare una riduzione legata alla significativa attività economica svolta dall'entità, nota come riduzione per attività economica sostanziale (SBIE). Questa riduzione è determinata in base a specifiche maggiorazioni di aliquota previste per i primi dieci anni dalla normativa, assicurando così che l'imposta rifletta più fedelmente il valore economico effettivo generato in Italia.

Inoltre, se un gruppo decide di avvalersi dell'opzione Transitional CbCR Safe Harbour, l'imposta minima nazionale per le entità coinvolte per quell'esercizio sarà azzerata. Altrimenti, la Global minimu tax viene detratta dall'imposta complessiva dovuta nel paese di riferimento, qualificandosi come un'imposta minima "qualificata" in base agli standard internazionali delineati dall'Inclusive Framework on BEPS, che pubblicherà liste di legislazioni nazionali conformi a tali requisiti.

Esercizio transitorio, disposizioni di coordinamento

L'articolo 7 del Decreto del 1° luglio 2024 stabilisce le regole per l'esercizio transitorio in relazione all'applicazione delle imposte minime per le entità multinazionali in Italia.

Al riguardo, si specifica che si inizia un nuovo periodo transitorio ogni volta che un gruppo multinazionale applica una delle seguenti imposte in un esercizio successivo a quello in cui è stata applicata l'imposta minima nazionale per le stesse entità: un'imposta minima integrativa, un'imposta minima integrativa equivalente, un'imposta minima suppletiva, o un'imposta minima suppletiva equivalente.

Questo periodo transitorio riguarda sia le imprese e le entità a controllo congiunto localizzate in Italia, sia le entità apolidi italiane.

Inoltre, vengono forniti anche dettagli sugli effetti specifici che derivano dall'applicazione di questo nuovo periodo transitorio.

Global minimum tax, responsabilità solidale tra le imprese

L'articolo 10 del decreto ministeriale chiarisce le modalità di pagamento della Global minimum tax in Italia, introducendo un principio di responsabilità solidale tra le imprese del gruppo localizzate nel territorio italiano. Secondo questo principio, tutte le imprese del gruppo condividono la responsabilità per il versamento dell'imposta, anche se il gruppo deve designare specificatamente un soggetto responsabile per l'adempimento di tale obbligo e determinare come ripartire il carico fiscale tra le varie entità italiane.

Le regole stabilite dal decreto danno priorità alle entità italiane per la designazione del responsabile del pagamento dell'imposta. In assenza di tali entità, il gruppo deve poi rivolgersi ad altre entità del gruppo. La distribuzione del carico fiscale tra le imprese, tuttavia, non è rigidamente definita dal decreto, lasciando quindi una certa discrezionalità al gruppo su come gestire internamente tale responsabilità.

In particolare, per le joint ventures e altre entità speciali come entità apolidi o assicurative d'investimento italiane, l'articolo 10 specifica ulteriormente come queste possano essere designate responsabili del pagamento dell'imposta, assicurando che tutte le entità pertinenti contribuiscano equamente all'obbligo fiscale nazionale secondo le loro capacità economiche e la loro struttura organizzativa.

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