Equo compenso: le novità per i professionisti
Pubblicato il 15 luglio 2021
In questo articolo:
- Definizione di equo compenso
- Ambito di applicazione
- Compenso non equo e nullità delle clausole
- Indennizzo in favore del professionista
- Prescrizione del diritto al compenso
- Modelli standard di convenzione
- Parere di congruità del compenso
- Azione di classe
- Osservatorio nazionale
- Abrogazione della disciplina vigente
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E’ iniziata lo scorso 8 luglio la discussione in Aula alla Camera dei deputati della proposta di legge C. 3179 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
La proposta di legge, abbinata con le proposte di legge C. 301, C. 1979, C. 2192, C. 2741, C. 3058, è stata adottata come testo base dalla Commissione Giustizia in data 29 giugno 2021.
L’esame in sede referente si è concluso il 7 luglio con l’approvazione di un testo emendato che ora attende di essere approvato dalla Camera.
Il testo licenziato dalla Commissione consta di 12 articoli.
Definizione di equo compenso
L'articolo 1 dispone che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente:
- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);
- per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012);
- per i professionisti non iscritti a ordini o collegi (art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali.
Ambito di applicazione
L'articolo 2, con un ambito applicativo più ampio rispetto alla normativa vigente, stabilisce che le norme sull’equo compenso si applicano ai rapporti professionali che:
- riguardano una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.);
- trovano fondamento in convenzioni;
- hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie edelle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Le norme sull'equo compenso, inoltre, si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese e alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e degli agenti della riscossione.
Compenso non equo e nullità delle clausole
L'articolo 3, nucleo centrale del provvedimento, individua le clausole contrattuali nulle.
Si tratta delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera ossia le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti fissati con decreto.
Sono, inoltre, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano allo stesso l'anticipazione di spese e che, comunque, attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Sono nulle le clausole e le pattuizioni che consistano:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;
- nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
Esclusa invece la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.
La nullità delle singole clausole contrattuali non determina la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista e può essere rilevata anche d'ufficio.
L'azione per far valere la nullità della pattuizione può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo dove è residente o domiciliato.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.
Indennizzo in favore del professionista
Il giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, lo ridetermina condannando il committente al pagamento del compenso dovuto e all’eventuale pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
Prescrizione del diritto al compenso
La prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento, non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.
I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Viene attribuito poi ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.
Modelli standard di convenzione
E’ consentito alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali.
I compensi qui individuati sono equi fino a prova contraria.
Parere di congruità del compenso
Il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) può acquistare efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.
Azione di classe
La tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti è consentita attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali.
Osservatorio nazionale
Viene infine istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso che presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.
Abrogazione della disciplina vigente
Vengono infine abrogati:
- l'art. 13-bis della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);
- l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017;
- l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abroga le norme sull’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.
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