Equo compenso per i professionisti in dirittura d’arrivo

Pubblicato il



Equo compenso per i professionisti in dirittura d’arrivo

Approda al Senato la proposta di legge (AS n. 2419) che modifica la normativa attualmente in vigore in materia di equità del compenso delle prestazioni rese dai professionisti.

Presentata lo scorso 25 giugno alla Camera, la proposta di legge Meloni recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AC. 3179 e abb. -A) è stata successivamente abbinata con le proposte di legge C. 301, C. 1979, C. 2192, C. 2741, C. 3058, incassando numerose revisioni in Commissione e in Assemblea.

Vediamo quali sono i contenuti del provvedimento ora all'esame del Senato composto di 13 articoli.

Definizione di equo compenso

L'articolo 1 fornisce la definizione di equo compenso delle prestazioni professionali.

E' equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali di seguito specificati:

- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);

- per gli altri professionisti ordinistici (iscritti a ordini o collegi), dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012);

- per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi ('art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013) dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco pubblicato dal MiSE e di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

A chi si applica la legge sull'equo compenso

L'articolo 2 circoscrive il perimetro di applicazione delle disposizioni della legge sull'equo compenso alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale (articolo 2230 codice civile);
  • sono regolate da convenzioni;
  • sono svolte, anche in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate o mandatarie) e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo (purché vincolante per il professionista), le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese.

Sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione le prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Questi ultimi però sono tenuti a garantire  comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, compensi adeguati all’importanza dell’opera in considerazione dell’eventuale ripetitività della prestazione.

La disciplina sull'equo compenso si applica infine alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione.

Compenso non equo e clausole nulle

L'articolo 3 individua le clausole nulle per compenso non equo. Sono tali:

- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato alla luce anche dei costi sostenuti dal professionista;

- le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali prima indicati;

- le pattuizioni che vietino acconti o anticipazione di spese o attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati.

A questa casistica si aggiungono tutte le clausole e pattuizioni che consistano:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

L'azione per far valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso può essere promossa dal professionista davanti al tribunale del luogo ove risiede o ha il domicilio.

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

Indennizzo in favore del professionista

L'articolo 4 stabilisce che, rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice ridetermina il compenso dovuto e condanna il cliente al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato ed eventualmente anche un indennizzo fino al doppio della differenza tra il dovuto e il versato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Prescrizione del diritto all'onorario

La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre:

  • dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa committente;
  • dal giorno del compimento dell'ultima prestazione in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico.

Gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (articolo  5).

Equo compenso: altre disposizioni

Le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).

Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14, D. Lgs. n. 150 del 2011) costituisce titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso (articolo 7).

L'azione di responsabilità professionale si prescrive dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista (articolo 8).

Esperibile inoltre l'azione di classe per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche) (articolo 9).

Prevista infine l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10).

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito