Durc online in caso di definizione agevolata: i termini di pagamento

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Durc online in caso di definizione agevolata: i termini di pagamento

A decorrere dal 19 dicembre 2018, il rilascio del Durc nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, deve essere definito con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. Ciò vale anche per le richieste di regolarità contributiva pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 4844 del 28 dicembre 2018. Il documento di prassi, oltre a illustrare la disciplina per il rilascio del Durc nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione:

  • ricorda anche i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia;
  • e specifica inoltre i casi di decadenza e di perdita del Durc con riferimento alle tre rottamazioni.

Durc online in caso di definizione agevolata: come funziona la prima rottamazione?

L’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, stabiliva che il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.

In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.

Da notare che la c.d. rottamazione-bis (art. 1, co. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) consentiva ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Durc online in caso di definizione agevolata: come funziona la rottamazione-bis?

Per quanto riguarda la rottamazione-bis, disciplinata dalla norma appena citata, bisogna distinguere tra:

  • carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  • carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi nella c.d. prima rottamazione;
  • e carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018

Nel primo caso, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio;

Nel secondo e terzo caso, invece, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
  • per l’anno 2019, nel mese di febbraio.

Durc online in caso di definizione agevolata: come funziona la rottamazione-ter?

Infine, la c.d. rottamazione-ter (art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018) riguarda:

  • i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste;
  • i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Nel primo caso, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

 Nel secondo caso, invece, ’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 24 gennaio 2018 - Estensione della definizione agevolata e DURC on line, rettifica INPS – Schiavone

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