Estensione della definizione agevolata e DURC on line, rettifica INPS

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Estensione della definizione agevolata e DURC on line, rettifica INPS

Con messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, l’INPS ha annullato e sostituito il messaggio n. 142/2018, nulla rettificando in merito ai riflessi dell’estensione della definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva (c.d. DURC on line).

Il nuovo messaggio ha modificato, invece, le istruzioni relative alle modalità di accesso alla definizione agevolata per:

  1. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016;
  2. i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
  3. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Più nello specifico è stato chiarito che, relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 ed ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

  • entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
  • entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
  • nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare, corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
  • entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata, quindi la mancata ammissione alla stessa.

Per quanto concerne, invece, i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, il messaggio n. 322/2018 spiega che l’iter della nuova definizione prevede:

  • entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016);
  • entro il 30 giugno 2018, la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata ovvero in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, secondo le scadenze di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 15 gennaio 2018 – Estensione della definizione agevolata e DURC on line – Schiavone

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