Droga. Perquisizione autorizzata telefonicamente da convalidare
Pubblicato il 27 novembre 2020
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Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del Testo unico in materia di stupefacenti, nella parte in cui non si prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.
E’ quanto concluso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252 depositata il 26 novembre 2020 rispetto alle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione asseritamente violati.
La disposizione censurata, si rammenta, costituisce una norma speciale che attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di compiere perquisizioni e ispezioni d’iniziativa in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352 e 354 cod. proc. pen.
In particolare – si legge nella decisione - con l’art. 103 TU stupefacenti, il legislatore ha potenziato l’operatività della polizia giudiziaria al fine di realizzare una più efficace attività di prevenzione e di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti, prevedendo una ricerca sommaria, suscettibile di evolvere in accertamenti più penetranti, sino, se necessario, alla perquisizione.
Autorizzazione telefonica non soddisfa il requisito di motivazione
La Consulta ha reputato fondato il dubbio del giudice rimettente sulla legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui essa consente al pubblico ministero di autorizzare oralmente l’esecuzione di perquisizioni, “senza necessità di una successiva documentazione formale delle ragioni” per le quali l’autorizzazione è stata rilasciata.
La disposizione censurata sarebbe infatti incompatibile con il disposto degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione: ai sensi dell’art. 13, le perquisizioni personali possono essere disposte solo “per atto motivato” dell’autorità giudiziaria e tale garanzia è estesa dall’art. 14, secondo comma, Cost. alle perquisizioni eseguiti nel domicilio.
E l’autorizzazione telefonica, secondo la Corte, non soddisferebbe il requisito di motivazione.
Ciò posto, secondo la Consulta la soluzione “con il più immediato aggancio nella disciplina” è quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore.
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