Detrazioni fiscali, tracciabilità anche per importi modesti
Pubblicato il 13 aprile 2023
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Con l’avvicinarsi della campagna dichiarativi un tema che riemerge con forza è quello della tracciabilità delle spese sostenute, anche in caso di importi modesti. Come ormai noto, per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% per gli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del Tuir, ma anche quelli previsti in altre disposizioni normative, è necessario provvedere al loro pagamento mediante modalità “tracciabili”. La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 629 della L. 160/2019), infatti, ha stabilito che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997. Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). Sulla questione, la circolare 24/E/2022 ha fornito, da ultima, importati chiarimenti. Occorre, poi, tener presente le modifiche apportate all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 dall’articolo 6 del D.L. 73/2022 in materia di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sui dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.
Modalità di pagamento tracciabile: aspetti generali
Al fine di beneficiare della detrazione Irpef nella misura del 19%, con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità di cui all’articolo 1, comma 679 della L. 160/2019, è necessario che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o postale nonché mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché i bollettini postali (compresi i MAV ed i RAV) ed i pagamenti con pagoPA.
Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti, essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato. Trattasi dei pagamenti effettuati mediante un'applicazione (app) di pagamento via smartphone (ad esempio: GOOGLE PAY, SATISPAY, ecc..).
Il contribuente, in particolare, dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
I CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità nonché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di controllo documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie rispettivamente per l’apposizione del visto di conformità e il controllo, avendo cura di “eliminare e/o cancellare” ogni altra eventuale informazione non pertinente. Quindi, sarà compito di CAF e intermediari “annerire” tutte quelle informazioni presenti sul documento a sostegno della tracciabilità del pagamento che risultano “non rilevanti” a tal fine.
Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del Tuir e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.
Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Il contribuente potrebbe, inoltre, utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Rientrano nell’obbligo della tracciabilità tutte le spese per visite specialistiche presso medici che esercitano la libera professione (dentisti, oculisti, ecc.), così come alcune tipologie di certificati rilasciati dal medico di famiglia. In tale eventualità, non è difficile imbattersi nel caso del medico specialista che non è munito di Pos: in tal caso, occorrerà procedere al pagamento mediante bonifico o assegno.
Per quanto riguarda, poi, la detrazione relativa agli interessi passivi di mutuo e oneri accessori pagati nel corso del 2022, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Per le spese di istruzione “diverse” da quelle universitarie, al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2022 non solo delle spese di istruzione ma anche delle spese per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
La spesa può, altresì, essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare 18/E/2016).
Da ultimo si fa presente che - dall’anno d’imposta 2020 - anche per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita:
- dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata,
- ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento,
- nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.
Tipologia onere detraibile |
Tracciabilità |
Spese sanitarie (E1, E3) |
SI con condizioni |
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) |
SI |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5) |
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Interessi passivi (E7) |
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Interessi passivi (righi E8-E10) |
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Spese istruzione (Righi E8-E10) |
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Spese funebri (Righi E8–E10) |
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Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E10) |
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Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10) |
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Spese per intermediazione immobiliare |
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Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede |
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Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e codice 99) |
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Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici |
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Contributi per riscatto laurea |
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Spese sostenute per il pagamento di rette frequenza di asili nido |
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Assicurazioni |
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Acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico |
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Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici |
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Assicurazione per rischio di eventi calamitosi |
Sì per cod. 43 No per cod.81 |
Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) |
Sì |
Spese per l’iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi |
Sì |
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) |
Sì |
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde (Righi da E41 a E43) |
Sì, con bonifico |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56) |
NO |
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56) |
Si |
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57) |
Sì, con bonifico |
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58) |
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Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59) |
NO |
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, inclusi gli interventi ammessi al Superbonus (Righi da E61 a E62) |
Si, con bonifico |
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, codici da 1 a 3) |
NO |
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72) |
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Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) |
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Borsa di studio assegnata dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano |
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Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera“ di Genova |
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Credito d’imposta Bonus vacanze |
Deroghe alla tracciabilità
Come anticipato, sono – in ogni caso - previste specifiche casistiche in cui non trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
E’, così, possibile continuare con il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, nel caso di:
- acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private “accreditate” al SSN.
Pertanto, oltre alle spese per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN, è ancora possibile pagare in contanti l’acquisto di medicinali (da banco, omeopatici, ecc.) e dispositivi medici, così come l’acquisto di prodotti per i quali è esclusa la detraibilità della spesa; si tratta, ad esempio, dell’acquisto di “parafarmaci”, quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione n. 396/E/2008). L’obbligo di tracciabilità non sussiste anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici (circolare 24/E/2022).
Va detto, poi, che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della riposta all’interpello n.158/E/2021 ha confermato un principio generale: ciò che rileva ai fini della tracciabilità dei pagamenti è il soggett (ossia la struttura) che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa e non la prestazione resa in convenzione con il SSN. Pertanto, ove il contribuente abbia fatto ricorso ad una struttura accreditata al SSN per la prestazione medica, la spesa sostenuta potrà essere in ogni caso detratta mediante l’esibizione del relativo documento a prescindere dal tipo di prestazione resa (in accreditamento o meno). Per quanto riguarda le spese veterinarie, unica deroga alla tracciabilità è il pagamento delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.
I controlli per la dichiarazione precompilata
A seguito dell’articolo 6 del D.L.n. 73/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”) a partire dalle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2022, ossia quelle da presentare nel corso del 2023, sono state previste precise semplificazioni in materia di controlli formali articolo 36-ter del DPR 600/73 effettuati dalle Entrate. Nello specifico, la norma (modificando l'articolo 5 del DLgs.175/2014), ha stabilito che:
- se la dichiarazione precompilata viene presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite sostituto d’imposta /CAF/professionista abilitato, nei termini previsti “senza modifiche”, non occorre effettuare il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati; su tali dati resta fermo, invece, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
- se la dichiarazione precompilata viene presentata nei termini previsti “con modifiche”:
- direttamente dal contribuente o sostituto d’imposta, i controlli documentali sono effettuati solo sui dati relativi agli oneri che risultano “modificati” rispetto alla dichiarazione precompilata originaria. Il controllo è, quindi, circoscritto ai soli documenti che hanno comportato la modifica;
- tramite CAF o professionista abilitato, il controllo formale dei dati è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, forniti da soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate. I controlli documentali sono effettuati nei confronti del contribuente solo in merito alla sussistenza delle condizioni “soggettive” che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
ATTENZIONE: Nel caso di presentazione della precompilata “con modifiche” mediante CAF o professionista, il contribuente deve esibire la documentazione necessaria a verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione tranne la documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine, il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, anche in caso di presentazione “senza modifiche” della precompilata, il controllo formale riguarderà solo i documenti che non risultano nella precompilata ovvero solo i dati modificati.
In sintesi, se la dichiarazione precompilata non è stata oggetto di modifiche, il CAF o professionista abilitato non è tenuto a verificare e conservare la documentazione attestante le spese sostenute e riportate nel modello in quanto non è necessario il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata. Diversamente, se la precompilata viene presentata “con modifiche” che incidono sulla determinazione del reddito /imposta, il CAF o professionista abilitato è tenuto a verificare e conservare la documentazione attestante le spese sostenute indicate nel modello eccetto la documentazione relativa alle spese sanitarie comunicate da soggetti terzi e “non” modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Quadro Normativo |
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