Credito d'imposta 4.0 escluso per il contratto di rent to buy. Chiarimenti Entrate

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Credito d'imposta 4.0 escluso per il contratto di rent to buy. Chiarimenti Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 198 del 10 ottobre 2024, ha offerto importanti chiarimenti in merito all'applicabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riferimento all'uso di contratti "rent to buy". La questione sollevata riguarda la possibilità di usufruire del bonus Industria 4.0 per beni acquisiti tramite tale tipologia contrattuale, che prevede inizialmente il pagamento di canoni e successivamente l'obbligo di acquisto del bene.

Prima di analizzare il caso di specie oggetto di interpello e la risposta resa dall’Amministrazione finanziaria, ricordiamo brevemente in cosa consiste il contratto di rent to buy.

Contratto di rent to buy, cos’è e come funziona

Il contratto di "rent to buy" è una formula contrattuale ibrida che combina elementi della locazione e della vendita. Introdotto nel 2014 dal Decreto Sblocca Italia (Decreto Legge n. 133/2014), nasce principalmente per il settore immobiliare ma può essere applicato anche ad altri beni.

In questo tipo di contratto, il conduttore (affittuario) ottiene l’immediata disponibilità di un bene, pagando un canone periodico, con la possibilità o l’obbligo di acquistarlo alla scadenza del contratto, imputando al prezzo finale una parte dei canoni già versati.

L’obiettivo del "rent to buy" è facilitare l'acquisizione di beni per coloro che, nell’immediato, non dispongono delle risorse necessarie per un acquisto diretto. È particolarmente utile in ambito immobiliare per superare difficoltà di accesso al credito, ma può essere impiegato anche per beni mobili come macchinari o attrezzature aziendali, offrendo al conduttore l’opportunità di utilizzare il bene e posticipare l'acquisto.

Credito d'imposta per beni strumentali acquisiti tramite contratto "rent to buy", richiesta di chiarimenti

L'istante Alfa, una società attiva nel settore degli investimenti in beni strumentali 4.0, ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per chiarire la possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, come previsto dai commi 1055-1058 della Legge di Bilancio 2021, attraverso l’utilizzo di un contratto di "rent to buy".

La società intende adottare questo schema contrattuale per ampliare la propria dotazione di beni strumentali, sostenendo che, sebbene il "rent to buy" sia nato per il settore immobiliare, viene sempre più utilizzato anche per l'acquisizione di beni mobili.

Alfa chiede se il mancato richiamo nei commi della legge ai contratti di leasing o ad altre modalità di acquisizione, come il "rent to buy", possa essere interpretato come una esclusione implicita dal beneficio fiscale. La società sostiene che questa omissione sia solo un difetto di coordinamento normativo e non una volontà del legislatore di escludere tale forma contrattuale dall'accesso al credito d’imposta.

Inoltre, Alfa evidenzia una sostanziale equivalenza tra i contratti di leasing e il "rent to buy", sottolineando che i beni vengono iscritti nel bilancio già dalla stipula del contratto.

Bonus 4.0, evoluzione normativa verso la Legge di Bilancio 2021

L'agevolazione fiscale per le imprese che investono in beni strumentali nuovi ha subito un'evoluzione significativa negli ultimi anni, a partire dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha introdotto il cosiddetto "super ammortamento". Questo incentivo permetteva alle imprese di maggiorare del 40% le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2016. Successivamente, la Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) ha rafforzato questa agevolazione introducendo l'"iper ammortamento", che consentiva la deduzione maggiorata per determinati beni strumentali identificati nell'allegato A della legge.

Con la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), le precedenti agevolazioni sono state sostituite da un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, prorogabile fino al 30 giugno 2021 sotto specifiche condizioni. L'ammontare del credito variava in base alla tipologia dei beni agevolabili.

Infine, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sostituendo le precedenti agevolazioni (super e iper ammortamento) previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. La circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, poi, ha ulteriormente chiarito che i beneficiari del credito d'imposta includono sia i proprietari sia i locatari finanziari, pur riconoscendo che l'assenza di un richiamo esplicito ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055-1058 della Legge di Bilancio 2021 fosse da considerarsi un difetto di coordinamento normativo e non una volontà di escludere tali contratti dalle agevolazioni.

La circolare aggiunge che, per i locatari finanziari, il parametro di calcolo del credito d’imposta è rappresentato dal costo di acquisto del bene sostenuto dal locatore, specificando che il prezzo di riscatto pagato al termine del contratto di leasing non è rilevante per la determinazione del credito d'imposta.

Entrate: inapplicabilità del credito d'imposta 4.0 per il "rent to buy"

Nell'interpello n. 198/2024, l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la posizione della società istante e ha chiarito la non applicabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel caso in cui l'acquisizione avvenga attraverso un contratto di "rent to buy", evidenziando tre aspetti cruciali.

-> Possesso qualificato e novità del bene - L’Agenzia ha sottolineato che, durante il periodo di locazione previsto dal "rent to buy", la società utilizzatrice non acquisisce un possesso qualificato del bene, il che rappresenta un requisito fondamentale per accedere al credito d’imposta. Inoltre, al momento dell’acquisto finale, il bene risulta già utilizzato e, di conseguenza, perde il requisito di novità richiesto per ottenere l’agevolazione fiscale. Questa novità del bene è essenziale per beneficiare del credito d'imposta Industria 4.0, poiché l'agevolazione è concessa solo per beni nuovi e non per quelli già utilizzati.

-> Distinzione tra contratti di locazione finanziaria e "rent to buy" - L'Agenzia ha ribadito che solo i contratti di leasing finanziario sono riconosciuti come validi per l’accesso al credito d'imposta. Sebbene il contratto di "rent to buy" includa un obbligo finale di acquisto del bene, questo non permette comunque di accedere all'agevolazione. La motivazione risiede nel fatto che, durante il periodo di utilizzo, il bene non è ancora di proprietà della società conduttrice. A differenza del leasing finanziario, il "rent to buy" non trasferisce un possesso giuridicamente qualificato, pertanto non soddisfa i requisiti per il credito d’imposta.

-> Rilevanza immediata della cessione - Un punto non considerato dall’istante riguarda la rilevanza immediata della cessione, applicabile nei contratti con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti. Come stabilito dall’articolo 109 del TUIR, in tali casi, l’investimento è considerato effettuato al momento dell’inizio della locazione, quando il bene è ancora nuovo. Tuttavia, l’Agenzia non ha approfondito questo aspetto nella sua risposta, poiché non è stato sollevato nell’interpello dalla società istante.

Infine, come anticipato, l’Agenzia richiama la precedente circolare n. 9/E del 2021, che chiarisce ulteriormente che il mancato riferimento ai contratti di leasing nei commi 1055-1058 della Legge di Bilancio 2021 non implica una volontà del legislatore di escluderli dal credito d’imposta, ma rappresenta solo un difetto di coordinamento formale. La circolare evidenzia come la norma intenda garantire la neutralità fiscale tra l'acquisizione dei beni in proprietà o in leasing.

Alla luce di quanto sopra affermato, l'Agenzia delle Entrate - nella risposta ad interpello n. 198/2024 - arriva alla conclusione che il contratto di "rent to buy", pur prevedendo l’obbligo di acquisto del bene al termine della locazione, non consente di accedere al bonus Industria 4.0. Il bene viene considerato già utilizzato prima dell’acquisto, privandolo dell'imprescindibile requisito di novità necessario per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
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