Contribuente sanzionato se non vigila sull'intermediario
Pubblicato il 06 dicembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Precisazioni della Corte di cassazione in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie ed esclusione della responsabilità del contribuente per difetto dell'elemento soggettivo.
Nelle ipotesi di mancato pagamento delle imposte che consegua a condotta di professionista infedele, il contribuente non va esente da responsabilità se non fornisce la prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del consulente (facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione) ovvero se non dà prova del comportamento fraudolento di quest'ultimo (come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24). Non basta, nelle predette ipotesi, la mera presentazione di denuncia penale nei confronti del professionista.
Grava, infatti, sul contribuente che assume di essere esente da responsabilità la prova dell'assenza assoluta di propria colpa.
A tal fine, lo stesso contribuente è tenuto a dimostrare di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Non basta denunciare il consulente per evitare le sanzioni
E' sulla scorta di tali assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35612 del 5 dicembre 2022, ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione di annullamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate nei confronti di una Srl, contestualmente alla notifica di un avviso di accertamento conseguente ad indebita detrazione di Iva.
La CTR, in particolare, aveva aderito alle ragioni della società e ritenuto che l'esistenza di una denuncia in sede penale, antecedente alle operazioni di verifica, nei confronti dell'intermediario deputato alla presentazione della dichiarazione, in uno con la mancanza di sottoscrizione, ad opera del legale rappresentante della contribuente, degli atti compiuti dall'intermediario medesimo, avvalorassero la ricostruzione secondo cui la società era rimasta completamente all'oscuro dell'accaduto dell'indebita compensazione.
Contro tali conclusioni, l'Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 472/1997 per avere, i giudici di merito, erroneamente ritenuto provata, ad opera della contribuente, l'assenza assoluta di propria colpa rispetto alle condotte poste in essere dal professionista
Doglianza, questa, giudicata manifestamente fondata dagli Ermellini, dopo aver premesso che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la causa di non punibilità si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.
Nella vicenda in esame, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistenti gli estremi per l'applicazione della scriminante in commento solo sulla base dell'avvenuta presentazione di una denuncia nei confronti dell'intermediario e dell'assenza di sottoscrizione degli atti da quest'ultimo compiuti da parte del legale rappresentante della Srl.
Si trattava, tuttavia, di elementi che non dimostravano alcunché circa l'assolvimento "a monte" dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: