Omesse dichiarazioni. Contribuente sanzionato anche se denuncia l’intermediario
Pubblicato il 30 settembre 2021
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Dichiarazioni omesse: contribuente sanzionato se ha presentato denuncia penale nei confronti del commercialista incaricato ma non ha vigilato sull’operato di quest’ultimo. Esimente applicabile solo se l’inadempimento è imputabile in via esclusiva all’intermediario.
Con ordinanza n. 26372 del 29 settembre 2021, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento di alcuni avvisi di accertamento con cui un contribuente era stato sanzionato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Omessa presentazione dichiarazioni fiscali: quando sono escluse le sanzioni al contribuente?
La CTR aveva dichiarato l’illegittimità di tali avvisi ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 472/1997, articolo che esclude la punibilità del contribuente quando questi dimostri che il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Nel caso in esame, parte contribuente aveva presentato denuncia penale nei confronti del commercialista incaricato del pagamento delle imposte e della trasmissione delle dichiarazioni fiscali il quale non aveva provveduto ad effettuare tali adempimenti.
L’Agenzia si era rivolta alla Corte di cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione di legge in quanto, secondo la sua difesa, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente annullato gli avvisi limitatamente alle sanzioni irrogate, senza considerare che il richiamato art. 6 condiziona l’applicazione dell’esclusione della punibilità alla sussistenza di due fattori presupposto:
- denuncia del fatto all’autorità giudiziaria;
- addebitabilità del fatto medesimo esclusivamente al terzo.
Rispetto a questo secondo requisito, il Fisco aveva evidenziato che il contribuente è comunque tenuto a dimostrare l’esclusiva responsabilità del terzo e l’assenza di profili di colpevolezza nei propri confronti (culpa in eligendo e in vigilando).
Esimente se l'inadempimento è imputabile esclusivamente all'incaricato
Motivo, questo, giudicato fondato dagli Ermellini i quali, nell’accogliere il motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, hanno richiamato e condiviso un principio di diritto già enunciato dalla Corte di legittimità.
In tema di sanzioni amministrative tributarie – ha rammentato la Corte – “l’esimente di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1 del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando”.
Cassazione: va esclusa anche la culpa in vigilando
La CTR, nel caso di specie, non si era attenuta al predetto principio, ritenendo applicabile l’esimente in questione solo per il fatto che il contribuente aveva presentato denuncia penale nei confronti del professionista incaricato, senza verificare l’insussistenza del dolo o della negligenza dell’interessato nell’inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l’inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all’intermediario.
In definitiva, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate cassando la sentenza impugnata. Inoltre, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente per quel che riguarda le sanzioni irrogate.
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