Contratto di espansione con sgravi contributivi per le imprese che assumono
Pubblicato il 26 maggio 2023
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Le assunzioni stabili di giovani sono agevolabili anche se avvenute nell’ambito di un contratto di espansione.
L’INPS, con il messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023, ha spazzato via ogni dubbio in merito alla possibilità, per le imprese coinvolte in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione e sottoscrittrici di un contratto di espansione, di accedere (anche) agli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente.
Tralasciando di ricordare le argomentazioni che hanno condotto l’INPS a tale conclusione, è in questa sede opportuno soffermarsi sui vantaggi riconoscibili ai datori di lavoro che, in conformità alle previsioni del contratto di espansione, stilano un piano concordato di nuove assunzioni per esigenze di ricambio generazionale (in sostituzione dei lavoratori accompagnati e consenzienti al pensionamento) o, più in generale, per acquisire nuove figure professionali coerenti con il processo di riorganizzazione e reindustrializzazione dell’impresa in atto.
Contratto di espansione fino al 2023
Il contratto di espansione (articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) è un contratto di natura gestionale ed è basato su un accordo stipulato, in sede governativa, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
Nonostante i ripetuti tentativi, da parte del legislatore (da ultimo, anche in sede di stesura del decreto Lavoro), di estendere l’ambito di operatività e la durata della sperimentazione, ad oggi, la deadline del regime sperimentale resta confermata al 2023.
Fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022) le imprese con almeno 50 unità lavorative in organico, calcolate anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva, possono pertanto continuare a stipulare accordi collettivi in sede governativa finalizzati al ricambio generazionale e/o all’aggiornamento delle professionalità del personale in organico.
Sarà così possibile, nell’ambito del contratto di espansione:
- procedere allo scivolo pensionistico (agevolato) dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (da ultimo, circolare INPS 25 luglio 2022, n. 88);
- avviare percorsi di formazione o di riqualificazione professionali dei lavoratori in organico secondo il piano formativo concordato (parte integrante del contratto di espansione) e ricorrendo ad una cassa integrazione straordinaria in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015 e per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Nuove assunzioni
Oltre al piano formativo, parte essenziale del contratto di espansione è la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità.
Il contratto di espansione deve al riguardo indicare:
- Il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione,
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- la durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato professionalizzante.
Pertanto il datore di lavoro, con la stipula del contratto di espansione, si impegna ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante preventivandone espressamente il numero di assunzioni da effettuare che, è bene ricordare, devono presentare profili professionali compatibili con i processi di reindustrializzazione o riorganizzazione in atto.
Incentivi all’occupazione
Per le nuove assunzioni, programmate in fase di stipula del contratto di espansione, il datore di lavoro può fruire degli incentivi all’occupazione, tra cui l'esonero contributivo totale di cui legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, legge 30 dicembre 2020, n. 178), riconosciuto per l’assunzione di giovani under 36 alla prima occupazione stabile fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023).
L’esonero è previsto, in via sperimentale, anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e dà diritto al datore di lavoro di godere dello sgravio al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e dei cd. contributi minori.
Per il 2023 lo sgravio è concesso nel limite massimo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi se le assunzioni sono effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
I datori di lavoro (privati, imprenditori e no) non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti (o procedere nei 9 mesi successivi all'assunzione) a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
ATTENZIONE: La concessione dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (attualmente si è ancora in attesa dell’autorizzazione relativa al secondo semestre 2022 e al 2023).
In alternativa, continua ad essere applicabile, come misura strutturale lo sgravio contributivo parziale, al 50%, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare INPS 2 marzo 2018 n. 40), non subordinato all’autorizzazione UE.
Entrambi gli incentivi non sono però applicabili ai rapporti di apprendistato, in relazione ai quali però il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Da ultimo è opportuno segnalare che l’INPS, nel richiamato messaggio n. 1450/2023 ha espressamente chiarito che è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro (articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015).
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