Contratto di espansione fino al 2025: le novità del decreto Lavoro

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Contratto di espansione fino al 2025: le novità del decreto Lavoro

Proroga in vista per il contratto di espansione. Al fine di agevolare il ricambio generazionale in azienda, la bozza del decreto Lavoro prevede, a modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il prolungamento della misura sperimentale fino al 2025.

Natura del contratto di espansione

Il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale finalizzato a supportare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese di qualsiasi settore, favorendo il ricambio generazionale attraverso il pensionamento anticipato dei lavoratori prossimi alla pensione nonché la riqualificazione professionale del personale in forza.

La disciplina è contenuta nell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, più volte oggetto di riforma nel corso degli ultimi anni.

Di seguito di fornisce un utile excursus storico.

Il contratto di espansione:

  • è stato introdotto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dal decreto Crescita (articolo 26-quater, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
  • è stato esteso, sempre in via sperimentale, al 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349, legge 30 dicembre 2020, n. 178), che ha ridotto, per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico necessario per avviare la procedura di consultazione per la stipula in sede governativa del contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali. Tale limite è stato ulteriormente ridotto, per il 2021, dal decreto Sostegni bis (articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106);
  • è stato prorogato, sperimentalmente, per gli anni 2022 e 2023, dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che ha nuovamente ampliato il perimetro di azione del contratto alle imprese con minimo 50 unità lavorative in organico per gli anni 2022 e 2023.

Giova da ultimo ricordare che l'Esecutivo, nella prima stesura del decreto Milleproroghe 2023, aveva disposto la proroga del regime sperimentale per gli anni 2024 e 2025, proroga che non ha trovato però conferma nel testo ufficialmente approvato.

Come funziona

Il contratto di espansione è funzionale:

  • allo scivolo pensionistico dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • all'accesso ad una CIG derogatoria (vale a dire in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015) e per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi;
  • alla formazione e alla riqualificazione professionale dei dipendenti in forza nonché all'assunzione di nuove professionalità.

Novità del decreto Lavoro

La bozza di decreto Lavoro, al vaglio del Governo in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, estende l'operatività del contratto di espansione al biennio 2024- 2025 confermando in 50 addetti il limite minimo di unità lavorative in organico necessario per avviare la procedura di stipula del contratto di espansione. Tali unità possono essere calcolate anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Una disposizione ad hoc è riservata alle aziende di grandi dimensioni che hanno avviato, ma non concluso, la procedura di stipula del contratto di espansione.

Considerati gli importanti impatti occupazionali che tali procedure comportano, il legislatore consente, fino al 31 dicembre 2023, ai gruppi di imprese con più di 1.000 dipendenti che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2022, contratti di espansione non ancora conclusi, di completare i piani di turn over avviati con un accordo integrativo in sede ministeriale.

Con tale accordo sindacale le imprese interessate potranno rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico in un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

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