Contratto di espansione e piani di esodo: cosa deve fare il datore di lavoro

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Contratto di espansione e piani di esodo: cosa deve fare il datore di lavoro

A distanza di molti mesi dalla novella normativa, l'INPS fornisce indicazioni in merito alle disposizioni della legge di Bilancio 2022 sul contratto di espansione e sull'indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 88 del 25 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Analizziamone il contenuto.

Contratto di espansione: cosa prevede la legge di Bilancio 2022

Sono sostanzialmente tre le novità della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che modifica l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Si dispone, in primo luogo, la proroga del regime sperimentale per gli anni 2022 e 2023.

Dal 1° gennaio 2022, viene poi ridotto a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi, il limite minimo di unità lavorative in organico per accedere all'istituto (100 a decorrere dal 26 maggio 2021 e per il 2021, anche per accedere all’esodo di cui al comma 5-bis, in luogo della soglia di 250 unità prevista dalla legge di Bilancio 2021).

Infine, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022, i benefici previsti dal comma 5-bis dell’articolo 41 possono essere riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Contratto di espansione: lavoratori in esodo

A seguito della proroga al 2023, l’indennità mensile di esodo (articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

L'INPS, nel confermare sul punto le istruzioni fornite con la circolare n. 48 del 2021, evidenzia che l’indennità non è riconosciuta:

1) ai lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari (è il caso della pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80% di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);

2) ai fini del conseguimento della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (articolo 1, comma 87);

3) ai fini del conseguimento della pensione anticipata c.d. opzione donna, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021 (articolo 1, comma 94).

Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In caso di successivo e diverso adeguamento, per gli anni compresi tra il 2025 e il 2028, dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, l’indennità è corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata – come certificato al momento dell’accesso all’esodo – e, nell’ipotesi in cui sia stato certificato il perfezionamento per primo del diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.

L'INPS fa presente che il percettore dell’indennità mensile, presentando tempestivamente la domanda di pensione, dovrà verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Contratto di espansione: quali datori di lavoro possono accedere

L'INPS chiarisce che possono ricorrere al contratto di espansione e alle procedure di esodo i datori di lavoro anche non imprenditori e, per gli anni 2022 e 2023, con un organico non inferiore a 50 unità lavorative.

Il nuovo limite dimensionale non inferiore a 50 unità è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tenere conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi secondo i criteri di computo indicati nel messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021.

Tali criteri, sottolinea l'INPS, devono essere applicati anche al fine di determinare il limite dimensionale per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, che avendo i requisiti di cui al comma 5-bis chiedono la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori 12 mesi.

Contratto di espansione: adempimenti del datore di lavoro

Nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa può essere indicato, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, un solo piano di esodo annuale. Fa eccezione a tale regola generale solo il caso di “platee particolarmente numerose di lavoratori” per le quali è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento alla medesima annualità.

Per ogni piano di esodo devono essere indicati nel contratto di espansione il numero massimo dei lavoratori interessati e la data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo e non successiva al 30 novembre 2022 per il 2022 ovvero al 30 novembre 2023 per il 2023.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda all’INPS per ciascun piano di esodo.

La domanda va accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria, non obbligatoria nel caso in cui il datore di lavoro decide di effettuare il versamento della provvista e della contribuzione correlata (ove dovuta) in unica soluzione.

Gli importi dovuti ovvero oggetto delle obbligazioni garantite sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

Terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore interessato al piano annuale, l’INPS effettua una verifica a consuntivo degli importi dovuti e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltre trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente:

- copia del contratto di espansione;

- la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (modulo “SC96”);

- la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”).

Infine, il datore di lavoro deve presentare, attraverso il Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”), le domanda di certificazione del diritto almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione di esodo del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale previsto dal contratto di espansione.

Contratto di espansione e Fondi di solidarietà bilaterali

L'INPS scioglie la riserva contenuta nella circolare n. 48 del 2021 e, su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fa presente che, ai fini dell'erogazione dell’indennità mensile e della contribuzione correlata (se dovuta) per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) già costituiti o in corso di costituzione, non è necessaria la relativa modifica regolamentare e nemmeno l’adozione di un’apposita deliberazione.

Ma attenzione. Il riconoscimento al lavoratore della prestazione per il tramite del Fondo di solidarietà può avvenire solo a seguito della piena operatività dello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.

Il datore di lavoro esodante è esonerato dalla presentazione della fideiussione bancaria solo nel caso sia effettuato il versamento della provvista in unica soluzione.

L'INPS annuncia l'emanazione di istruzioni operative sulle codifiche utili per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

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