Compensazione legale debiti soci senza delibera

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Compensazione legale debiti soci senza delibera

Il Consiglio Notarile del Triveneto ha emanato una serie di massime in materia societaria. In particolare, nelle massime HG.38 e IG.52, si affronta il tema della compensazione dei debiti in presenza di aumenti di capitale sia per le Spa che per le Srl.

Compensazione debiti tra soci e società

Rispecchiando la dottrina e la giurisprudenza prevalente, i Notai del Triveneto hanno ribadito che – in sede di aumento di capitale a pagamento – è considerato ammissibile compensare il debito del socio che ha sottoscritto l'aumento e il debito che la società ha verso il socio sottoscrittore per finanziamenti soci.

Tale compensazione legale è possibile anche in caso di:

  • aumento a pagamento a seguito di azzeramento del capitale,

  • riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge per perdite.

Compensazione legale

Secondo il Notariato, ai fini della compensazione, non sussiste alcuna incompatibilità tra il diritto societario e la disciplina civilistica, pertanto trova applicazione il disposto normativo di cui all'articolo 1241 C.c. . La compensazione dei debiti socio/società è sempre ammessa a condizione che il debito sia certo, liquido ed esigibile, senza che vi sia necessità di alcuna specifica autorizzazione in delibera.

L'Assemblea, quindi, non può escludere a maggioranza il diritto alla compensazione legale essendo un diritto spettante ai singoli soci e, come tale, non è nella disponibilità della maggioranza.

Questa facoltà è riconosciuta indifferentemente sia per le Società per azioni che per le Società a responsabilità limitata.

Compensazione volontaria

In alcuni casi, però, possono mancare le condizioni per effettuare la compensazione legale di cui agli articoli 1243 e 1246 del Codice civile.

In tali circostanze, allora, può trovare applicazione la disciplina che regola la compensazione volontaria (art. 1252 C.c.) e, quindi, in tali circostanze spetterà all'organo amministrativo decidere se ammettere o meno la compensazione volontaria, nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia deliberato nulla al riguardo. Analogamente, sarà l'organo amministrativo a decidere se nel contratto di finanziamento intervenuto tra socio e società sia stata espressamente esclusa la facoltà di compensazione tra credito per finanziamento e debito per sottoscrizione in caso di aumento del capitale.

Nei casi di finanziamenti non scaduti o privi di termine si potranno, così, applichere le regole della compensazione volontaria.

Liquidazione soci recedenti

Nella Massima H.H.14, si affronta, invece, il tema della liquidazione dei soci recedenti nelle Spa in assenza di utile e riserve disponibili per la loro soddisfazione, che impone l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o la liquidazione della società.

La massima del Notariato ritiene che se gli amministratori sono obbligati a convocare l'assemblea possono, allo stesso modo, integrare l'ordine del giorno “legale” e proporre ai soci una riduzione volontaria del capitale, oltre a quanto necessario alla liquidazione dei receduti.

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