Credito d’imposta ZLS: agevolazione fruibile al 100% e modalità di utilizzo
Pubblicato il 11 febbraio 2025
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Le imprese che hanno effettuato investimenti dall'8 maggio al 15 novembre 2024 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) potranno beneficiare del credito d’imposta nella misura del 100% dell’importo richiesto.
A stabilire la percentuale piena del beneficio effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS, è stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 39039/2025 del 10 febbraio.
Tale misura trova fondamento nell’articolo 13 del Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano tali investimenti nelle ZLS. Le aree interessate sono quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che il credito d’imposta effettivamente fruibile sia calcolato in base al rapporto tra il limite di spesa disponibile e l’ammontare complessivo delle richieste validamente presentate.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni, il 30 gennaio 2025, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di risorse disponibili per 80 milioni di euro. Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta fruibile è pari al 100% dell’importo richiesto.
Come visualizzare e utilizzare il credito d'imposta per le ZLS
Per visualizzare il credito d'imposta spettante, ciascun beneficiario può accedere al proprio Cassetto fiscale tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta verificato l’importo, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso la compilazione del modello F24.
Per agevolare questa operazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione AE del 6 febbraio 2025, n. 10/E, ha istituito il codice tributo 7038, che dovrà essere inserito nel modello F24. In particolare, il codice va riportato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati". Qualora il contribuente fosse tenuto alla restituzione dell’agevolazione, lo stesso codice dovrà essere indicato nella colonna "importi a debito versati". Inoltre, nel campo "anno di riferimento", sarà necessario inserire l’anno in cui i costi sono stati sostenuti, utilizzando il formato "AAAA".
Per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono riguardare strutture produttive esistenti o di nuovo impianto situate nelle Zone Logistiche Semplificate, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le imprese che beneficiano dell’agevolazione sono inoltre tenute a mantenere l’attività nella ZLS per almeno cinque anni. In caso di mancato rispetto di questo requisito, il credito d'imposta verrà revocato e le somme già utilizzate in compensazione dovranno essere restituite.
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