Lavoro occasionale in agricoltura: LOAgri verso la proroga

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Lavoro occasionale in agricoltura: LOAgri verso la proroga

Prosegue l'iter al Senato della conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cd. decreto Milleproroghe.

Il ddl è all'esame della Commissione Affari Costituzionali, a cui è stato assegnato, in sede referente, il 28 dicembre 2024.

Gli emendamenti presentati, su cui non è ancora iniziata la discussione, sono innumerevoli. Tra questi se ne segnala uno, presentato dai Relatori il 10 febbraio 2025, che proroga l'operatività della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).

L'emendamento all'articolo 19  del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 così recita "1-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025".

La menzionata disposizione della legge di Bilancio 2023 ha introdotto, per il biennio 2023-2024 in via sperimentale, il Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), disponendo, per le imprese agricole, il conseguente divieto di utilizzare il Contratto di prestazione occasionale (CPO).

Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri): disciplina per il biennio 2023-2024

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi  343-354 della legge n. 197/2022, circolare INPS 12 dicembre 2023 n. 102 e messaggio INPS 22 dicembre 2023 n. 4652)  ha introdotto una nuova tipologia di prestazione lavorativa per il settore agricolo: il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).

Tale forma contrattuale è stata pensata per rispondere alla necessità delle imprese agricole di reperire manodopera stagionale in modo flessibile e semplificato, garantendo al contempo la tutela dei lavoratori.

Caratteristiche

Il LOAgri si distingue per le seguenti peculiarità:

  • Subordinazione: il lavoratore è vincolato alle direttive e all’organizzazione del datore di lavoro.

  • Occasionalità: il rapporto di lavoro non può superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore.

  • Temporalità: la durata del contratto può estendersi fino a dodici mesi, purché si rispettino i limiti di giornate lavorative.

  • Limitazione soggettiva: possono accedervi specifiche categorie di lavoratori.

  • Limitazione oggettiva: il LOAgri si applica solo ad attività agricole stagionali.

La normativa prevede che questo rapporto sia soggetto alla disciplina generale del lavoro subordinato agricolo a tempo determinato, pur con alcune eccezioni. Ad esempio, non sono previste agevolazioni contributive per incentivare rapporti di lavoro stabili, tipiche del lavoro subordinato ordinario.

Soggetti ammissibili

Possono stipulare un contratto LOAgri specifiche categorie di lavoratori che non abbiano avuto un contratto subordinato agricolo nei tre anni precedenti, ad eccezione dei pensionati. I soggetti idonei includono:

  • Disoccupati, che abbiano dichiarato la propria disponibilità al lavoro presso i Centri per l’impiego.

  • Percettori di sussidi previdenziali e assistenziali, come NASpI, DIS-COLL, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione.

  • Beneficiari di ammortizzatori sociali per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

  • Pensionati (di vecchiaia, anzianità o anticipata) iscritti a un Ente previdenziale pubblico.

  • Giovani sotto i 25 anni regolarmente iscritti a percorsi di studio.

  • Detenuti e internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà.

La perdita di uno di questi requisiti durante il contratto comporta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, con obbligo del lavoratore di comunicarlo al datore.

Limiti alla durata e utilizzo

Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi, durante i quali il lavoratore può prestare servizio per un massimo di 45 giornate. Questo limite è vincolante per evitare la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

Il LOAgri può essere stipulato esclusivamente da datori di lavoro operanti nel settore agricolo, iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS.

NOTA BENE: È vietato l’utilizzo di questa tipologia contrattuale da parte di agenzie di somministrazione o imprese che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore.

Obblighi del datore di lavoro

I datori di lavoro devono adempiere a specifici obblighi informativi e contributivi:

  • Acquisizione di un’autocertificazione del lavoratore sulla propria condizione.

  • Comunicazione al Centro per l’Impiego prima dell’inizio della prestazione.

  • Iscrizione del lavoratore nel Libro unico del lavoro entro la fine del rapporto.

  • Pagamento tracciabile delle retribuzioni, che devono essere conformi ai contratti collettivi di settore.

  • Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tramite il modello F24.

L’aliquota contributiva applicata è pari a quella prevista per i territori svantaggiati e ridotta del 68% rispetto alla generalità dei lavoratori OTD.

Tutele per i lavoratori

I lavoratori OTDO godono di copertura previdenziale e assicurativa per invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Le giornate lavorative concorrono alla determinazione del reddito utile per il rinnovo del permesso di soggiorno.

I compensi percepiti sono cumulabili con qualsiasi trattamento pensionistico, senza limiti di reddito, a condizione che non si superi il limite delle 45 giornate lavorative annuali.

Sanzioni per violazioni

L’articolo 1, comma 354, della legge di Bilancio 2023 prevede la trasformazione automatica del contratto in tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore superi il limite di 45 giornate lavorative. Inoltre, il datore di lavoro che utilizza soggetti non idonei o omette la comunicazione obbligatoria è soggetto a una sanzione compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata irregolare.

Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri): proroga al 2025

L'emendamento all'articolo 19  del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, presentato dai Relatori e in attesa di approvazione, prevede l'applicazione della disciplina  del Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), al triennio 2023-2025. Pertanto, di fatto, estende l'operatività del LOAgri a tutto il 2025.

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