CTU e periti: no a compenso ridotto per le vacazioni successive alla prima

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CTU e periti: no a compenso ridotto per le vacazioni successive alla prima

E' contraria alla Costituzione la riduzione degli onorari per le vacazioni successive alla prima stabilita in tema di compensi degli ausiliari ai giudici.

Compensi ausiliari giudice: illegittima la riduzione onorari per vacazioni successive

Con sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 319/1980, nella parte in cui stabilisce, per la determinazione dei compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria, un onorario ridotto per le vacazioni successive alla prima, anche in presenza di tariffe non più adeguate al costo della vita.

La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze

La Consulta si è così espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, sezione prima penale, che aveva ravvisato una violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione nella predetta disposizione.

Secondo il giudice rimettente, la distinzione operata dalla norma censurata tra il compenso, già insufficiente, previsto per la prima vacazione e quello, ancora più ridotto, stabilito per le successive, determinerebbe un assetto normativo manifestamente irragionevole.

Tale disciplina comprometterebbe il diritto del professionista a una retribuzione adeguata, pregiudicando la garanzia dell’equo processo e non assicurando la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

Irragionevolezza della norma e contrasto con l’art. 3 della Costituzione

Per la Corte, il divario significativo tra la prima vacazione e le successive - indipendentemente dalle ragioni originarie che ne hanno giustificato l'introduzione - accentua, nel contesto attuale, l'evidente sproporzione tra il compenso riconosciuto all’ausiliare e il valore della prestazione da lui resa.

Questa sproporzione si traduce in una manifesta irragionevolezza rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contenere i costi del processo, poiché trascura l'esigenza fondamentale di garantire una prestazione qualitativamente adeguata.

Tale principio ha caratterizzato la normativa di riferimento fino alla Legge n. 1426 del 1956, che ancora prevedeva onorari "a tempo" differenziati in base al titolo di studio dell’ausiliare del magistrato, assicurando così un adeguato riconoscimento della professionalità richiesta per l’espletamento del munus publicum conferito.

L’istituto della vacazione, tuttavia, non è più regolato nell’attuale disciplina degli onorari a tempo, che è ormai interamente basata sulla previsione tabellare, insieme alla determinazione degli onorari fissi e variabili.

L’impatto della Commissione ministeriale sulla rideterminazione degli onorari

La costituzione, il 4 dicembre 2023, della Commissione presso il Ministero della Giustizia per la rideterminazione degli onorari degli ausiliari del magistrato nei vari ambiti processuali e la prosecuzione dei suoi lavori offrono l’opportunità di valutare l’utilità della distinzione tra la prima vacazione e le successive, prevista dall’art. 50, comma 3, del D.P.R. 115/2002 come meramente eventuale.

In assenza di un tempestivo aggiornamento dei valori tabellari in base al costo della vita, tale distinzione potrebbe infatti riproporre le stesse distorsioni applicative già evidenziate dalla Corte.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale

L’art. 4, comma 2, della Legge n. 319/1980 - in definitiva - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore rispetto a quello stabilito per la prima vacazione.

Inammissibilità della questione relativa all’art. 50, comma 3, del D.P.R. 115/2002

Nella stessa decisione, la Consulta ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 50, comma 3, del D.P.R. 115/2002, per difetto di rilevanza.

La predetta disposizione era stata censurata nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.

Secondo i giudici costituzionali, la norma in esame, sebbene formalmente in vigore, troverà applicazione solo dopo l’adozione del regolamento ministeriale sul nuovo sistema tabellare, ancora non emanato.

Fino a tale intervento, la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice resta disciplinata dall’art. 4 della Legge n. 319/1980, in combinato disposto con il D.M. 30 maggio 2002, che ha stabilito l’ultimo aggiornamento degli importi.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 319/1980, che prevedeva un onorario ridotto per le vacazioni successive alla prima nei compensi degli ausiliari del giudice.
Questione dibattuta Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la riduzione dei compensi fosse irragionevole e violasse il diritto a un'adeguata remunerazione, compromettendo la qualità della prestazione e la garanzia dell'equo processo.
Soluzione della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 319/1980, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, poiché imponeva un trattamento retributivo sproporzionato e ingiustificato per le vacazioni successive alla prima.
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