Bonus docenti e ricercatori, versamento per la proroga
Pubblicato il 27 settembre 2022
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Rientro dei cervelli: la legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità di optare, in presenza di determinati requisiti, per l'allungamento dell'agevolazione; ciò, però, è subordinato al versamento di un importo, in unica soluzione e tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L'adempimento va effettuato entro il 27 settembre 2022.
Circa l’opzione relativa al prolungamento del regime agevolato per docenti e ricercatori, di cui all’art. 44 del DL n. 78/2010, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti con circolare n. 17 del 25 maggio 2022. L’agevolazione prevede la detassazione, nella misura del 90%, del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito dai docenti e ricercatori che, in possesso di titolo universitario, abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero presso centri pubblici, privati o università per almeno due anni continuativi e che si trasferiscano in Italia per continuare l’attività.
Il fine, è noto, è quello di arginare il fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Bonus docenti e ricercatori: codici tributo per versamento delle somme
Al fine di effettuare il versamento in parola, la risoluzione n. 24 del 31 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1880” – denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
- “1881” - denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
Bonus docenti e ricercatori: i requisiti
Si può accedere all’agevolazione in parola dal periodo d'imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 periodi d'imposta successivi (dal 2020), purchè sia detenuta la residenza fiscale in Italia.
Il periodo agevolativo si estende:
- a 8 periodi d’imposta (complessivi) per i soggetti con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o lo siano diventati nei 12 mesi precedenti (l’abitazione può essere anche acquistata dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- a 11 periodi d’imposta in caso di presenza di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- a 13 periodi di imposta nel caso in cui i figli siano tre.
Opzione di prolungamento dell’agevolazione
La legge di bilancio 2022 ha previsto la possibilità di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, a docenti e ricercatori iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo. E’ richiesto, altresì, il versamento di un importo determinato dalla norma.
I requisiti, chiarisce la circolare n. 17/2022, devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione.
Nello specifico, la presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. Il fatto che successivamente i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento del bonus non comporta la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Per quanto riguarda l’acquisto della casa “entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione”, si chiarisce che detto termine va calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento.
N.B. Non dà diritto all’estensione del periodo agevolato la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, in quanto non si produce l’effetto traslativo dell’immobile.
Modalità di esercizio dell’opzione
Dunque, per aver diritto all’opzione è necessario effettuare un versamento pari:
- al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
A dare istruzioni circa le modalità di versamento della somma è stato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 102028.
Va fatto il versamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, che, per coloro che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Attenzione! Per coloro i quali il primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022.
L’opzione va esercitata presentando apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione. Se il quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, l’opzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022.
Per quanto riguarda i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, la comunicazione dell’opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Infine, una precisazione attiene ai docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020: questi potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.
A tal proposito, si chiarisce che i periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
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