Avvocati Esame di stato più telematico
Pubblicato il 14 aprile 2016
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In data 25 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2016, n. 81 con entrata in vigore il 22 aprile 2016, è stato emanato il Decreto ministeriale n. 48 recante la “Disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”, in attuazione della Legge di riforma professionale (ex art. 46 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012).
In Decreto in questione fissa in modo estremamente dettagliato tutti i passaggi che devono essere seguiti per lo svolgimento dell’esame di avvocato, in modo che lo stesso sia improntato alla trasparenza, all'uguaglianza ed al pari trattamento tra tutti i candidati.
Il Dm si compone, in particolare, di 11 articoli, tra i quali si distinguono i n.ri 3, 4, 5 e 6, dedicati rispettivamente allo svolgimento della prova scritta, alla relativa correzione, allo svolgimento della prova orale.
Prova scritta
Formulazione dei temi
Scendendo nel dettaglio, l’art. 3 prevede che i temi per la prova scritta siano formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione al caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarità, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando ai relativi orientamenti giurisprudenziali.
I temi sono altresì formulati in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica e le tecniche redazionali dell’atto, oltre che la capacità di versare nell'atto medesimo le conoscenze generali di diritto sostanziale.
Consegna dei temi
In un arco temporale compreso tra i 120 ed i 60 giorni precedenti l’ora fissata per l’inizio della prova scritta – ed in ciò consiste una delle principali novità del Decreto in esame - il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia e chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella Pec per ogni presidente di commissione.
Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un’area riservata del proprio sito internet tra i 60 ed i 30 giorni prima dell’inizio della prova scritta, mentre nei giorni precedenti, il medesimo Ministero consegna al presidente le credenziali personali per l’accesso alla suddetta area.
All’ora fissata per l’inizio della prova, la Commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo Pec e di dette operazioni redige apposito verbale. In questo modo si assicura che nessun candidato possa venire a conoscenza dei temi prima delle prove scritte stesse.
Controlli preventivi
Ai sensi dell’art. 4 Decreto, il presidente della Corte di appello dispone che i locali degli esami siano sottoposti a monitoraggio dello spettro radioelettrico, con schermatura delle frequenze di telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.
I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Commissione effettua il timbro di riconoscimento, con data ed apposizione del visto, sulla prima pagina di copertina dei testi di legge ammessi. I candidati, inoltre, non possono introdurre nei locali d’esame strumenti informatici idonei alla memorizzazione delle informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati.
In proposito il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste fondato motivo che gli stessi possano introdurre oggetti non consentiti. Qualora il candidato non consenta predette operazioni di controllo, il presidente della commissione o altro componente dispone che non gli sia consentito l’ingresso nei locali d’esame e ne dichiara la perdita del diritto a svolgere l’esame medesimo.
Ciascun partecipante, infine, è collocato in un tavolo separato ed individuato in modo casuale.
Svolgimento della prova
Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 6 ore dal momento della dettatura del tema.
I candidati devono utilizzare esclusivamente carta con timbro di riconoscimento della Commissione, data della prova e visto di uno dei componenti. E’ prevista l’esclusione del partecipante che contravviene alle seguenti disposizioni.
Correzione delle prove
Il Ministero della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte d’Appello ove ha luogo la correzione degli scritti. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 Decreto, terminato lo svolgimento delle prove, la Commissione centrale fissa le linee generali da seguire perché siano rispettati i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.
Ai predetti criteri, tutte le commissioni e sottocommissioni sono tenute ad uniformarsi, verificando altresì la coerenza dell’elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici trattati, oltre che la corretta applicazione delle regole procedurali.
Nel caso in cui la Commissione o sottocommissione accerti che l’elaborato sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve in ogni caso essere annullato l’intero esame del candidato che si sia fatto riconoscere.
La Commissione e le sottocommissioni procedono alla correzione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione della prova. L’eventuale proroga del termine può essere disposta una sola volta – e comunque non oltre 90 giorni – con provvedimento del presidente della Corte d’Appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
Prova orale
Svolgimento della prova
Come sopra anticipato, l’art. 6 Decreto regola lo svolgimento della prova orale, la quale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.
In seguito all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte domande individuate mediante estrazione svolta – e qui sta l’altra fondamentale novità – con modalità informatiche, tra quelle contenute in un apposito data base (di cui sotto); estrazione alla quale il candidato ha diritto di assistere.
Ogni componente della Commissione o sottocommissione può inoltre rivolgere al partecipante domande di approfondimento sull'argomento oggetto della domanda estratta, al fine di verificarne l’effettiva preparazione.
Al termine di ciascun colloquio, infine, la commissione procede alla valutazione del candidato distintamente per ciascuna materia.
Il sorteggio delle domande con modalità informatica è volto ad evitare disparità di trattamento tra candidati e soprattutto, che un commissario possa anticipare la conoscenza delle domande al candidato o, eventualmente, a terza persona che le riferisca al candidato.
Data base per l’estrazione di domande
Il data base di cui sopra ed il programma informatico di estrazione delle domande sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta ufficiale (quindi, entro il 22 aprile 2017) dalla Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia
Per quanto concerne l’alimentazione del data base, ogni commissione e sottocommissione, entro 15 giorni dalla conclusione delle prove, formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d’esame ed il segretario provvede al loro inserimento nel sistema informatico.
Presso il Ministero della giustizia è inoltre costituita un’apposita commissione permanente, la quale fornisce alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il supporto necessario per la predisposizione del data base, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse.
Saranno individuate con la predetta modalità (estrazione informatica da data base) le domande rivolte al candidato a partire dalla terza sessione di esame successiva alla data di pubblicazione del decreto attestante la piena operatività del data base. Sino a quel momento, l’estrazione delle domande continuerà ad avvenire manualmente.
Quadro Normativo |
Decreto ministeriale n. 48 del 25 febbraio 2016; Legge n. 247 del 31 dicembre 2012. |
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