Apprendistato con novità
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 07 agosto 2014
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La Legge n. 78/2014 di conversione del D.L. n. 34/2014, ha introdotto notevoli modifiche in relazione al piano formativo individuale, alle c.d. clausole di stabilizzazione nonché alla disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di quello professionalizzante o di mestiere.
Alla luce della circolare interpretativa n. 18, del 30 luglio 2014, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le novità.
Alla luce della circolare interpretativa n. 18, del 30 luglio 2014, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le novità.
Il Piano Formativo Individuale
La disciplina del contratto di apprendistato, come regolamentata dal Testo Unico (D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011) è rimessa ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi.Fra i principi, la Legge n. 78/2014, ha previsto nuovamente l’obbligo del Piano Formativo Individuale, anche se in forma sintetica, che si affianca alla forma scritta del contratto e del patto di prova.
Il PFI può anche essere ancora definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali ma non è più previsto il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, per la sua elaborazione.
Tuttavia, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella citata circolare n. 18/2014, restano ferme:
- la validità di vigenti clausole della contrattazione collettiva che prevedono detto termine;
- la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo.
Il PFI sintetico - conformemente alle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 20 febbraio 2014 - può anche solo limitarsi all’indicazione della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Le clausole di stabilizzazione
Benché il D.L. n. 34/2014 avesse eliminato l’obbligo di stabilizzazione, la Legge n. 78/2014 lo ha reintrodotto, modificandolo rispetto al passato.Attualmente - ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla norma - esclusivamente per i datori di lavoro che occupino almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per:
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni;
- licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti suddetti - ma sempre solo dai datori di lavoro che occupino fino a 50 dipendenti – saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Le parti sociali potranno, però, introdurre clausole di stabilizzazione ai fini dell’assunzione di nuovi apprendisti che andranno a modificare il regime legale.
Importante è in questo contesto il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in forza del quale, per i datori di lavoro che occupino fino a 49 dipendenti, la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non comporteranno la sanzione della trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato.
L’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, D.Lgs. n. 167/2011, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.Tale disposizione, chiarisce la circolare n. 18/2014, costituisce un limite minimo alla retribuzione da corrispondere al lavoratore che non potrà, quindi, essere al di sotto di quella che risulterebbe in relazione ad una sommatoria delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché di almeno il 35% delle ore di formazione.
Inoltre, al fine di sollecitare l’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale anche a tempo determinato, e quindi anche nell’ambito delle attività stagionali, il legislatore ha previsto una disposizione analoga a quella già esistente per l’apprendistato professionalizzante.
In pratica, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
La formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - nonostante il D.L. n. 34/2014 avesse previsto che la stessa poteva integrare quella professionalizzante e di mestiere – con la conversione in legge, torna ad essere obbligatoria, sempre a patto che sia:- disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi;
- realmente disponibile per l’impresa e l’apprendista;
- in via sussidiaria e cedevole, definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.
Spetta, comunque, alla Regione l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle Linee Guida del 20 febbraio 2014.
La mancata comunicazione, da parte della Regione, entro i termini stabiliti, non comporterà alcuna responsabilità per il datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi formativi.
La disciplina transitoria
La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014, ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione ai rapporti di apprendistato costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014 anche se sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal Decreto Legge nella sua formulazione originaria e, quindi, prima della conversione in legge. Norme e prassi
D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2001
Linee Guida Stato-Regioni del 20 febbraio 2014
D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n. 78 del 16 maggio 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 18 del 30 luglio 2014
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