Aiuti quater, la legge di conversione approvata al Senato

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Aiuti quater, la legge di conversione approvata al Senato

Dopo che la legge di conversione del Dl Aiuti quater è stata licenziata dalla 5a Commissione bilancio del Senato, il 21 dicembre, con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti, l'Assemblea del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di conversione del Decreto-Legge n. 176/2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Il provvedimento passa, ora, all'esame della Camera per la conversione in legge entro il 17 gennaio.

ATTENZIONE: Il testo era stato blindato.

La legge di conversione, durante l’iter parlamentare si è arricchita di alcuni importanti correttivi, tra cui quello relativo alla cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi; mentre non è passata la proroga del termine per la presentazione delle Cilas per conservare il Superbonus al 110% anche nel 2023. Introdotto il nuovo prestito ponte garantito da SACE per le imprese in difficoltà finanziaria.

Aiuti quater. Bonus edili con cinque cessioni

Il ritocco più importante che è entrato nella legge di conversione del Dl Aiuti 4 è quello che riguarda le regole in materia di cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.

In sostanza, si apre la strada ad ulteriori cessioni tra banche infragruppo dei crediti fiscali portando complessivamente i trasferimenti dei crediti derivanti dai bonus edilizi a cinque.

Infatti, si è intervenuti sulle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, aumentando da 2 a 3 il numero delle cessioni che possono essere effettuate a favore di intermediari “qualificati”.

Pertanto, la prima cessione resta libera, con la possibilità di cedere il credito a chiunque e, poi, si potrà procedere con altri tre passaggi (non più due) a favore di soggetti qualificati, ossia verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni e, infine, ci sarà il trasferimento da banca a correntista partita Iva. Così, le cessioni possibili diventano complessivamente 5.

NOTA BENE: La novità scatterà anche per le opzioni di cessione e sconto già comunicate, puntando di fatto a una maggiore fluidità nel mercato.

Prestito ponte SACE e garanzie

L’altro fronte di intervento del decreto Aiuti quater riguarda l’introduzione della garanzia SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese di costruzioni, in modo da fornire liquidità alle aziende che stanno soffrendo il blocco dei crediti.

In sostanza, viene previsto un aiuto in più per le imprese in difficoltà: la misura consiste nella possibilità di concedere dei prestiti agevolati alle imprese, con garanzia statale del 20% per 5 anni.

Il nuovo prestito ponte garantito da SACE verrà riconosciuto a beneficio delle imprese con problemi di liquidità, a causa della mancata monetizzazione dei crediti fiscali. Nello specifico, la platea degli interessati è quella degli operatori dell’edilizia (codici Ateco 41 e 43), ma con la limitazione ai crediti generati da interventi relativi al 110%. 

Il correttivo entrato nella legge di conversione specifica che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa, cui vengono erogati i finanziamenti garantiti da SACE S.p.a., può essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni.

NOTA BENE: La presenza di crediti maturati e rimasti incagliati al 25 novembre 2022 dovrà essere valutata nel rating di merito creditizio.

Crediti d’imposta gas ed energia, compensazione fino al 30 settembre

L’approvazione del Disegno di legge di conversione del decreto Aiuti quater da parte del Senato ha confermato la proroga dei termini di fruizione dei crediti di imposta gas ed energia relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

ATTENZIONE: Si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per la compensazione del credito d'imposta previsto a sostegno delle imprese per i maggiori oneri di acquisto di energia elettrica e gas.

In pratica, aumenta il margine temporale per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta previsti dal decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), dal decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022) e dal decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022).

NOTA BENE: Resta ferma la data del 31 dicembre 2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.  

Analogamente, è stato approvato anche un emendamento che fa slittare il termine per spendere i bonus carburanti per agricoltura e pesca per il quarto trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti ter.

NOTA BENE: Il termine di utilizzo del bonus del 20% riferito al quarto trimestre 2022 slitta dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Il maggior termine è concesso alle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca o ai cessionari.

Tra le misure contro i rincari energetici, l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza di offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un costo calmierato slitta dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024.

Fondo di sostegno al ventur capital

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, da segnalare il passaggio dell’intervento del Fondo di sostegno al venture capital anche per le Pmi innovative.

Con il nuovo articolo 14-bis, introdotto in sede di conversione in legge al decreto Aiuti quater all’interno delle «Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane», è stato disposto che il Fondo di sostegno al venture capital interverrà anche a copertura degli investimenti iniziali nel capitale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative.

Con la modifica al decreto Aiuti quater, si prevede che la misura massima dell’intervento non è più legata ai «finanziamenti agevolati», ma agli «investimenti iniziali».

NOTA BENE: Il limite massimo di finanziamento ottenibile da ogni impresa non è più calcolato sulla singola iniziativa, ma sul totale concesso.

Pertanto, ora, la misura massima degli investimenti iniziali che ciascuna start up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari, con questa modifica, a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di un milione di euro.

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