Spesometro e nuove comunicazioni Iva: scadenze e novità
Pubblicato il 30 marzo 2017
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Lo spesometro è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che ha previsto l'invio telematico delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva. L’adempimento vuole rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Il 2016 è l'ultimo periodo d’imposta per cui questo adempimento è annuale, perché dal 2017 il decreto 193/2016 ha introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale che con il decreto Milleproroghe diventa semestrale solo per il 2017.
Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017, modificando il D.L. 78/2010, ha abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti (articolo 4, commi 1 e 2 D.L. 193/2016) la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Relativamente all’anno in corso le date da ricordare per le comunicazioni rilevanti ai fini Iva sono:
- il 10 aprile o 20 aprile 2017 per lo spesometro relativo al 2016;
- il 16 settembre 2017 per il 1°invio dello spesometro 2017, (fatture emesse e ricevute I° semestre 2017);
- il 28 febbraio 2018 per il 2° invio dello spesometro 2017, (fatture emesse e ricevute 2° semestre 2017).
Lo spesometro
Per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi), si deve utilizzare il modello di comunicazione polivalente approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo per l’anno d’imposta 2016 entro il 10 aprile o il 20 aprile 2017 a seconda che si tratti di soggetti mensili o trimestrali.
Nota bene
L’invio deve essere effettuato telematicamente direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 10, ovvero entro il 20 aprile 2017, a seconda che le liquidazioni Iva siano mensili o trimestrali. Il suddetto adempimento è stato abrogato dal 2017 con introduzione della nuova comunicazione (nuovo spesometro) di cui al D.L. n. 193/2016.
Chi è soggetto allo spesometro
Sono tenuti allo spesometro per il periodo d’imposta 2016:
- gli enti non commerciali per le operazioni riferibili all’attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente);
- i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia per le operazioni rilevanti ai fini Iva;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini Iva;
- i soggetti “ex minimi”;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione;
- le imprese agricole esonerate ai fini Iva in considerazione del fatto che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal D.L. n. 179/2012).
Osserva
Gli enti non commerciali che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991 sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche per quelle passive. Per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi relativi all’attività commerciale.
Sono esonerati dallo spesometro:
- i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi. L’esonero non opera se in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi cd. forfetario;
- i soggetti passivi Iva che hanno optato per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.
Devono essere comunicate:
- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, salvo i casi di esclusione puntualmente previsti dal Provvedimento del 2 agosto 2013, n. 94908 indipendentemente dall’ammontare in esse riportato;
- le operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura, ma che comunque è stata emessa per richiesta del cessionario/committente ovvero per scelta del cedente/prestatore. Queste devono essere comunicate indipendentemente dall’ammontare;
- le operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura e la stessa non è stata emessa. Queste dovranno essere comunicate solo nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini Iva, siano di importo non inferiore ad euro 3.600 Iva compresa.
Tipi di operazione |
Invio nello Spesometro |
Operazioni imponibili ai fini Iva |
SI |
Operazioni effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’ammontare |
SI |
Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate |
NO |
Scheda carburante |
SI |
Vendite per corrispondenza con emissione fattura |
SI |
Vendita per corrispondenza senza emissione fattura |
SI Importo superiore ad euro 3.600 al lordo dell’Iva |
Operazioni esenti Iva |
SI |
Distinte riepilogative ASL |
SI |
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime forfetario |
SI |
Operazioni soggette ad inversione contabile nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni intracomunitarie per le quali vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat |
SI |
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa e nel caso di auto fatturazione bisognai indicare la partita Iva del cedente |
SI |
Destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (Autoconsumo esterno) |
SI |
Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat e per le quali dal 1° gennaio 2013 torna l’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi d’imposta (UE ovvero extra-UE) |
SI |
Cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili Iva |
SI |
Operazioni non imponibili ex artt. 8-bis , 38-quater , 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 |
SI |
Servizi internazionali di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 |
SI |
Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, sono da comunicare al netto degli importi esclusi |
|
Operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo (artt.2 e 3 del DPR n. 633/1972) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972). |
NO |
Cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972. |
NO |
Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat |
NO |
Cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993 |
SI |
Importazioni |
NO |
Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.) |
NO |
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 |
NO |
Passaggi interni di beni tra attività separate <(art. 36 del D.P.R. n. 633/1972) |
NO |
Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio |
SI |
Operazioni nel regime Iva dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura |
SI documento di importo superiore ad 3.600 euro |
Dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS) |
NO |
Esclusioni dalla comunicazione
In vista dell’appuntamento con la comunicazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini Iva del 10 e del 20 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato, con un comunicato stampa del 24 marzo scorso, i contenuti di un provvedimento di prossima pubblicazione sullo spesometro per l’anno d’imposta 2016. Il provvedimento dovrebbe escludere dall’invio dello spesometro, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome.
Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando - anche per quest’anno - l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.
I contribuenti che hanno provveduto alla trasmissione dei dati al sistema Tessera sanitaria (STS) possono non indicare gli stessi dati nel modello polivalente, tale possibilità è prevista anche a favore degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri e ostetriche/i, dei tecnici sanitari.
Secondo quanto disposto dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, non è più obbligatorio procedere con la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede nei Paesi black list a partire dall’anno di imposta 2016.
Tali operazioni, pertanto, non vanno più incluse nella comunicazione polivalente 2017, tuttavia se per ragioni di tipo informatico il contribuente ritiene preferibile continuare a trasmetterle, può farlo inserendole nel quadro BL, ovvero nei quadri FN e SE.
Ricorda
I commercianti al dettaglio (art.22 D.P.R.633/1972) non devono procedere con la comunicazione delle operazioni attive qualora l’importo unitario delle stesse effettuate nel 2016, al netto dell’Iva, sia inferiore a 3.000 euro.
Per quanto riguarda i tour operator si fa invece riferimento a un importo unitario, al lordo dell’Iva, inferiore a 3.600 euro.
Le nuove comunicazioni Iva
Il decreto collegato alla manovra di bilancio 2017, ha abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti (articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 193/2016):
- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha fornito le disposizioni operative, relativamente alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bolle doganali), le relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, D.L. 78/2010).
Secondo quanto previsto dal provvedimento, i contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Osserva
Il citato provvedimento dispone inoltre le specifiche tecniche e le regole per la compilazione dei dati delle fatture valide anche per la comunicazione opzionale di cui all'articolo 1, comma 3, D.lgs 127/2015), adottate a decorrere dal 10 luglio 2017. Fino a quella data, i dati delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi secondo le regole riportate nell'allegato al provvedimento del 28 ottobre 2016.
In sintesi con il provvedimento del 27 marzo sono approvate:
- il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” (Frontespizio e quadro VP);
- le istruzioni per la compilazione;
- le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione (con indicazione delle informazioni da trasmettere con il modello).
Modalità e termini di trasmissione
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (Dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro).
Per il primo anno di applicazione (il 2017), le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro febbraio 2018.
La comunicazione relativa ai dati sulle liquidazioni periodiche va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo).
Nota bene
Sono stati modificati per il 2017, anche i termini per la trasmissione telematica opzionale, allineandoli a quelli previsti, per il medesimo anno, per la nuova comunicazione dati obbligatoria.
Comunicazione opzionale
Relativamente alla trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, è stato emanato un provvedimento (28 ottobre 2016) in attuazione dell’articolo 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 127/2015. La norma in sintesi prevede la possibilità per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva di optare dall’1° gennaio 2017 per la trasmissione e la ricezione delle fatture, anche elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, direttamente all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione finalizzata a favorire l’informatizzazione dei documenti fiscali, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra le fatture emesse/ricevute e le transazioni effettuate, prevede dei benefici a favore dei contribuenti per incentivarne l’adesione.
Tra i benefici il regime premiale in caso di opzione, è previsto il venir meno:
- dell’obbligo di trasmissione del cd. spesometro;
- dell’obbligo di trasmissione della comunicazione black list (abrogata dal D.L. 193/2016 a partire dal periodo d’imposta 2017);
- dell’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizio ricevute;
- dell’obbligo di comunicare le operazione effettuate con controparti residenti in San Marino.
Ulteriori benefici sono:
- la possibilità di esecuzione dei rimborsi Iva in via prioritaria e senza le garanzie previste dalla norma;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza del potere di accertamento;
- la possibilità di subire controlli a distanza in modalità semplificata e non invasivi, per non ostacolare lo svolgimento dell’attività economica imprenditoriale.
Il provvedimento del 28 ottobre 2016 ha inoltre stabilito che i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione trasmettono i dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo).
Il provvedimento del 27 marzo stabilisce che, per il 2017, la trasmissione telematica su opzione può essere effettuata, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Scadenze relative al primo anno di applicazione (2017)
ADEMPIMENTO |
Periodo |
Termine |
|
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute |
1° semestre |
16 settembre 2017 |
|
2° semestre |
28 febbraio 2018 |
||
Comunicazione dei dati delle fatture (su opzione) |
1° semestre |
16 settembre 2017 |
|
2° semestre |
28 febbraio 2018 |
||
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche |
1° trimestre |
31 maggio 2017 |
|
2° trimestre |
16 settembre 2017 |
||
3° trimestre |
30 novembre 2017 |
||
4° trimestre |
28 febbraio 2018 |
Sanzioni applicabili
Per quel che concerne il regime sanzionatorio, nel caso di omissione dei dati o trasmissione dei dati incompleti o inesatti si applica:
- una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro, nel caso di trasmissione opzionale;
- una sanzione amministrativa compresa tra 2 e 1.000 euro, nel caso di trasmissione obbligatoria.
Le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel Cassetto fiscale del contribuente.
Quadro Normativo |
Decreto Legge N. 78 del 31 maggio 2010; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, n. 94908; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015, n. 44922 Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2017 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 n.58793 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 n.182070 Decreto Legge n. 136 del 17 luglio 2016 Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 |
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