redattore profile

Carmela Di Martino

Carmela Di Martino, Consulente del Lavoro iscritta all’Ordine Professionale della provincia di Roma, da anni dà il suo contributo per articoli di carattere tecnico in materia giuslavoristica e fiscale.

Ha competenze multidisciplinari in gestione delle risorse umane, amministrazione e contabilità ed è socia fondatrice di un’Associazione di cooperazione interprofessionale che si dedica allo studio e alla formazione.

Collabora con il gruppo editoriale Buffetti nella stesura di articoli in materia lavoro/fiscale.

Collabora con Edotto nella realizzazione di schede tematiche per il “Prontuario lavoro”.


IRAP, aspetti relativi al personale nella determinazione del valore della produzione netta

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma. Sono soggetti passivi dell’IRAP: le società, gli enti commerciali e non commerciali, residenti; gli enti e le società non residenti, limitatamente al valore aggiunto prodotto nel territorio italiano; le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi; i produttori agricoli che non siano in regime di esonero Iva di cui ai sensi art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72; le amministrazioni pubbliche. Sostanzialmente l'imposta colpisce il valore aggiunto della produzione ed il costo sostenuto per i fattori della produzione capitale e lavoro, quali interessi e costo del lavoro. Per i contribuenti che svolgono attività in più sedi regionali (o provincia autonoma), salvo eccezioni, il fattore lavoro costituisce il parametro per la ripartizione della quota di produzione netta da imputare a ciascun territorio.