IRAP, aspetti relativi al personale nella determinazione del valore della produzione netta
Autore: Carmela Di Martino
Pubblicato il 20 maggio 2013
L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma.
Sono soggetti passivi dell’IRAP:
le società, gli enti commerciali e non commerciali, residenti;
gli enti e le società non residenti, limitatamente al valore aggiunto prodotto nel territorio italiano;
le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi;
i produttori agricoli che non siano in regime di esonero Iva di cui ai sensi art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72;
le amministrazioni pubbliche.
Sostanzialmente l'imposta colpisce il valore aggiunto della produzione ed il costo sostenuto per i fattori della produzione capitale e lavoro, quali interessi e costo del lavoro.
Per i contribuenti che svolgono attività in più sedi regionali (o provincia autonoma), salvo eccezioni, il fattore lavoro costituisce il parametro per la ripartizione della quota di produzione netta da imputare a ciascun territorio.
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