Lavoro
Contratto di solidarietà espansivo, l'eccedenza non percepisce il contributo
25/10/2013 In merito al riconoscimento del contributo previsto in caso di contratti di solidarietà in espansione, il Ministero precisa – con l'interpello n. 28 del 23 ottobre 2013 – che non rilevano, ai fini della fruizione dell'agevolazione, le assunzioni in eccedenza che producono un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro disponibili per la contrazione oraria. Pertanto, il contributo riconosciuto ai datori di lavoro nella percentuale del 15% per i primi 12 mesi...Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero
24/10/2013 La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decreto ministeriale del 13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in...In Gazzetta la tempistica per i contratti di programma
24/10/2013 Il decreto del 31 luglio 2013 del Ministero dello sviluppo economico adegua la tempistica della presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata stabilendo che il termine per la sottoscrizione dello schema di contratto non può essere fissato "oltre il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento del predetto schema di contratto". Il decreto è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 249, del 23 ottobre 2013.Chimica (industria), accordo quadro sull'apprendistato di alta formazione
24/10/2013 Sottoscritto, in data 8 ottobre 2013, tra Federchimica e Farmindustria e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil un accordo quadro sulla disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Consulta la sintesi e l'accordo.Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero
24/10/2013 La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decreto ministeriale del 13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi (Istituti e/o Casse edili) sovrapponibili al credito citato.Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc, con dicitura “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.
Se i crediti sono di importo inferiore al debito contributivo il Durc sarà rilasciato “di non regolarità”.
La prassi sul tema si arricchisce della circolare 40 del 2013, emessa dal ministero del Lavoro per fornire chiarimenti sul “Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.