Tax credit imprese “energivore” e “non energivore”. Chiarimenti Entrate

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Tax credit imprese “energivore” e “non energivore”. Chiarimenti Entrate

Con la circolare n. 25 dell’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti che sono stati formulati dalle associazioni di categoria in materia di crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022.

Il documento di prassi fa seguito alla circolare n. 13/E/2022, con la quale sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti rispettivamente, prima, dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022)) e, poi, dal decreto Energia (Dl n. 17/2022) e dal decreto Ucraina (Dl n. 21/2022), e alla risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette..

Le delucidazioni offerte nella nuova circolare riguardano in gran parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

I quesiti di maggiore interesse trattati si riferiscono ai requisiti soggettivi e oggettivi del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, al calcolo e alla cedibilità del credito. Il capitolo 5 è, invece, riservato al contributo straordinario contro il “caro bollette”.

Di seguito i chiarimenti principali dell’Agenzia delle Entrate.

Imprese energivore, iscrizione elenco con sessione suppletiva

Relativamente all’aspetto soggettivo, la circolare n. 25/2022 precisa che le imprese energivore iscritte nell’elenco mediante la «sessione suppletiva» possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.

Sotto il profilo oggettivo, invece, si chiarisce che le garanzie di origine remunerano la certezza della provenienza da fonti rinnovabili e, per l'Agenzia, il costo sostenuto è da considerarsi come componente di costo dell'energia, anche se indicate distintamente.

Pertanto, il costo sostenuto per le garanzie di origine è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta spettante.

Modalità di calcolo del costo medio

Il costo medio del kWh, sulla base del quale si applica il 30%, deve essere determinato tenendo conto del rapporto tra il totale della componente di energia elettrica e il consumo effettivo del trimestre.

Pertanto, per il calcolo del costo medio, ai fini del confronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, non si deve tenere conto delle imposte e, in particolare, dell'Iva, stante il fatto che conta soltanto la componente energetica.

È stato, poi, specificato che in base alla disciplina relativa alle imprese “energivore” e “non energivore”, ai fini del calcolo del costo medio, i costi per kWh per la componente energia elettrica sono determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

Di conseguenza, il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento deve avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti.

Inoltre, viene precisato che per documentazione certificativa deve intendersi quella documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso, sia ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, sia ai fini del calcolo del credito d'imposta, tenendo conto che le spese di energia possono essere documentate anche con fatture di cortesia.

Fatture di cortesia

Il decreto Energia stabilisce che l’acquisto della “componente energia” debba essere «comprovato mediante fatture d’acquisto».

Per potere riscontrare i dati relativi all’energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Relativamente al quesito se il cliente possa ottenere il credito d’imposta quando il fornitore emette fattura sulla base di dati reali dopo il 31 dicembre 2022, la circolare agenziale precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente entro il prossimo 31 dicembre, con la conseguenza che se la fattura è emessa oltre la detta data, il cliente non può beneficiare dell'agevolazione, anche nel caso siano fatturati i costi effettivi.

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