Superbonus, no alla cessione del credito in caso di trasferimento d'azienda

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Superbonus, no alla cessione del credito in caso di trasferimento d'azienda

L’Agenzia delle Entrate, alla luce delle nuove regole che impediscono ulteriori cessioni del credito d’imposta da Superbonus, ha fornito alcune importanti indicazioni riguardanti il caso specifico della cessione del credito in caso di trasferimento o affitto del ramo d’azienda.

I chiarimenti arrivano con la risposta ad interpello n. 234 del 1° marzo 2023.

La società istante è una Spa affidataria in house, da parte di una Provincia, della gestione manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, che chiede di sapere se, nell'ipotesi in cui dovesse perdere il ramo d'azienda preposto all'esercizio del trasporto pubblico locale, in quanto ceduto o affittato al nuovo affidatario, il credito del Superbonus 110% possa transitare al ''nuovo'' soggetto economico cessionario o locatario.

Secondo la società in caso di cessione/affitto del proprio ramo d’azienda si realizzerebbe, quale effetto naturale, anche il trasferimento del credito in proporzione al valore della produzione che verrebbe ceduto.

Superbonus, il credito residuo non segue il trasferimento d’azienda

Nella risposta n. 234/2023, l’Amministrazione finanziaria per motivare le sue conclusioni parte dall’analizzare la norma di cui all’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro delle facciate, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti,

o, in alternativa,

  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Tenendo conto del dubbio interpretativo prospettato dalla società istante, in ordine alla fruizione del credito che intende acquisire dalla Società I Spa nell'eventualità che, a seguito della cessazione dei disciplinari di affidamento, in relazione ad una serie di possibili scenari di affidamento del servizio ad altri soggetti, la stessa, seppur continuando a svolgere l'attività di manutenzione straordinaria e di implementazione degli asset che compongono il ramo d'azienda dedicato all'esercizio del trasporto pubblico, perda quest'ultimo in virtù di una cessione o di un affitto d'azienda, l’Agenzia delle Entrate specifica come il suddetto articolo 121 del Dl Rilancio contenga una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall'effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma.

Il legislatore, infatti, con tale norma ha inteso dettare una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, l’Amministrazione finanziaria, con riferimento al caso di specie, conclude che la società resasi acquirente del bonus edilizio in discussione, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono il ramo d'azienda in quanto, per effetto della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto di ''cessioni'' successiva alla prima previsto dall'art. 121 DL 34/2020.

NOTA BENE: Difatti, dal momento che c’è già stata una prima cessione, il trasferimento del ramo d’azienda conterebbe un secondo passaggio, che è vietato.

Diversa è, invece, la situazione che si viene a creare in caso di fusione per incorporazione per la quale rimangono validi i chiarimenti resi con la recente riposta n. 218 del 16 febbraio. In tal caso, in seguito alla fusione per incorporazione, si trasferiscono in capo alla società incorporante i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo per le detrazioni edilizie, che risultano nel cassetto fiscale dell’incorporata.

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