Fusione per incorporazione e bonus edilizi. Sì al trasferimento
Pubblicato il 17 febbraio 2023
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A seguito della fusione per incorporazione è possibile il trasferimento dei crediti acquisiti per lavori di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico alla società risultante dalla fusione o incorporante?
A tale quesito fornisce risposta – n. 218 del 16 febbraio 2023 – l’Agenzia delle Entrate.
Come noto, con l'operazione di fusione si ha, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.
Le norme civili e fiscali dispongono che:
- la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
- dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 (articolo 172, comma 4 del Tuir).
Fusione per incorporazione: trasferimento dei crediti d’imposta
Per quanto riguarda la possibilità di trasferimento dei crediti d’imposta, l’Agenzia ricorda come con circolare n. 38/E/2002 è stato affermato che il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.
Nello stesso senso vanno le risoluzioni 22/E/2006 e 118/E/2009 secondo le quali è possibile trasferire il diritto a fruire del credito d’imposta (con riferimento al bonus per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate) se le operazioni prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società).
Dunque, nella risposta n. 218/2023 l’Agenzia ritiene che quanto sostenuto sia valido anche per i crediti d’imposta derivanti dagli interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico acquistati dall’incorporata; pertanto, la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata.
Infatti, il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
La data da cui le operazioni dell’incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti.
Compilazione del modello F24
Tuttavia, è necessario accertare che i crediti utilizzati in compensazione non siano eccedenti l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Quindi, occorre che nella sezione “Contribuente” del modello F24 siano indicati:
- nel campo “Codice fiscale” (“primo codice fiscale”), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (“secondo codice fiscale”), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, insieme al codice identificativo “62 Soggetto diverso dal fruitore del credito”.
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