Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

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Con verbale di accordo 23 luglio 2025 Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse sanità, Cse Fulscam, Confelp hanno rinnovato il Ccnl per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste, per il triennio 2023-2025. Le modifiche introdotte dall'accordo hanno efficacia dal 1° agosto 2025 (Vai al testo dell'accordo).

Minimi retributivi

Le Parti hanno definito l'incremento dei minimi tabellari e i nuovi consenguenti importi mensili da agosto 2025, consultabili nella "Banca dati".

Una tantum

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2023 alla sottoscrizione del Ccnl, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del Ccnl e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 luglio 2025 è corrisposto un importo, a titolo di una tantum, pari ad € 300,00.

L’una tantum sarà corrisposta tenuto conto dei seguenti criteri e scaglioni:

  • assunzione sino al 2023: € 300;
  • assunzione nel corso del 2024: € 200;
  • assunzione nel corso del 2025: € 100.

Tali importi, non utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del t.f.r., saranno erogati in 3 tranche mensili con le mensilità dei mesi di settembre 2025, ottobre 2025 e novembre 2025.

Tutela della genitorialità

Durante il periodo di interdizione obbligatoria, le relative indennità saranno distribuite tra il datore di lavoro e l’Inps, sino al raggiungimento del 100% della retribuzione, entro il limite massimo di 5 mesi.

Diritto allo studio

I permessi per il diritto allo studio sono fissati complessivamente in 190 ore annue individuali.

Formazione continua ECM

Gli oneri retributivi posti a carico del datore di lavoro per la formazione continua sono elevati sino ad un massimo di 40 ore annuali pro capite.

Malattia

Trattamento economico

Al lavoratore sarà corrisposta un’indennità pari al:
a) 100% della retribuzione giornaliera, con riferimento al periodo di carenza dei primi 4 eventi morbosi di ciascun anno solare;
b) 100% della retribuzione giornaliera, con riferimento al periodo di carenza di tutti gli eventi morbosi intervenuti nel corso dell’anno solare, in ipotesi di ricovero ospedaliero comprensivo dei seguenti giorni di prognosi; day - hospital; patologie gravi e continuative che comportino terapie salva - vita.

Il datore di lavoro corrisponderà altresì al dipendente:

  • dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità Inps, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera;
  • dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto, un’integrazione dell’indennità Inps sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.

Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’Inps sarà riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario, ad eccezione del verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera b).

Nessuna indennità per carenza o integrazione sarà riconosciuta nelle ipotesi in cui:

  • a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
  • ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del Ccnl;
  • nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia.

Periodo di comporto

Al lavoratore è garantita la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso.

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore ove lo stesso abbia cumulato una pluralità di assenze, frazionate ed intermittenti ed ove il numero di giorni di malattia risulti superiore a 180 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso.

Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze correlate alle seguenti ipotesi:

  • ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
  • day - hospital;
  • patologie gravi e continuative che comportino terapie salva - vita;
  • periodi di assenza sottesi o connessi ad invalidità riconosciuta.

Le disposizioni suesposte non trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto si realizzi per effetto di aspettativa non retribuita per malattia, purché richiesta dal lavoratore prima della scadenza dei termini suindicati.

Infortunio

Nei casi di assenza per infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore:

  • per il giorno dell'infortunio e sino al 4° giorno compreso: 100 % della retribuzione giornaliera;
  • dal 4° giorno in poi: 100 % della retribuzione giornaliera, ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail.

Pronta disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità deve essere regolamentato da accordi regionali o, in assenza, da accordi aziendali.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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