Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno
Pubblicato il 06 agosto 2025
In questo articolo:
- Contesto della controversia
- Oggetto del giudizio
- Il giudizio di merito: la sentenza di primo grado
- La parziale riforma in appello
- Il ricorso in Cassazione: motivi principali
- Rigetto del ricorso incidentale
- Riconoscimento del vizio di sussunzione da parte della Corte d’Appello
- La natura del compenso per lavoro notturno
- Rilevanza nel contesto del demansionamento
- La sentenza, in breve
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Con l’ordinanza n. 22636 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un contenzioso rilevante in materia di demansionamento illegittimo e danno patrimoniale da perdita dell’indennità per lavoro notturno.
Il caso trae origine da una lunga controversia con riferimento ad un’asserita violazione dell’art. 2103 del codice civile, che disciplina il diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti.
Contesto della controversia
Un dipendente aveva prestato servizio continuativamente nel turno notturno a partire dal 2003, svolgendo l’orario lavorativo dalle ore 22:15 alle 05:45.
A partire dal 15 ottobre 2008, era stato poi assegnato a nuove mansioni in un turno diurno, con orario dalle 8:00 alle 17:00: ebbene questo mutamento, secondo quanto dedotto dal lavoratore, ha determinato un’illegittima dequalificazione professionale e una consistente perdita economica, derivante in particolare dalla cessazione del trattamento economico accessorio previsto per il lavoro notturno.
In conseguenza di tale assegnazione a compiti inferiori rispetto al precedente inquadramento, il dipendente ha agito quindi in giudizio per il riconoscimento del danno biologico, del danno alla professionalità e del danno patrimoniale derivante dalla perdita della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno.
Il caso si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il demansionamento - oltre a rappresentare una violazione contrattuale e normativa - può determinare un pregiudizio diretto alla salute psico-fisica e alla posizione reddituale del lavoratore.
Tuttavia, l’aspetto innovativo e centrale della controversia risiede nella specifica questione della perdita dell’indennità per lavoro notturno, valutata non come semplice mancata corresponsione retributiva ma come possibile danno patrimoniale risarcibile in connessione causale con l’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
Oggetto del giudizio
L’oggetto del giudizio di legittimità si articola attorno alla validità della decisione della Corte d’Appello di L’Aquila che, in sede di gravame, aveva confermato l’illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente e riconosciuto il danno biologico e professionale, escludendo tuttavia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell’indennità notturna.
Il ricorso in Cassazione proposto dal lavoratore ha contestato tale esclusione, sostenendo che la perdita del compenso notturno costituisse una conseguenza immediata e diretta dell’assegnazione a mansioni inferiori, ai sensi dell’art. 1223 del codice civile, e che dunque dovesse essere riconosciuto come danno risarcibile.
Di contro, la società ha proposto ricorso incidentale volto a negare in radice l’esistenza del demansionamento, contestando altresì la fondatezza e l’entità delle somme liquidate a titolo di danno biologico e alla professionalità.
L’ordinanza n. 22636/2025 della Suprema Corte si propone quindi di verificare la correttezza giuridica della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, focalizzandosi in particolare sulla questione della sussistenza di un danno patrimoniale differenziale riconducibile alla perdita del trattamento economico accessorio legato allo svolgimento del lavoro in turno notturno, cessato a seguito del demansionamento.
Il giudizio di merito: la sentenza di primo grado
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Lanciano ha pronunciato la sentenza n. 171/2019, con la quale ha accolto in larga parte le domande proposte dal lavoratore nei confronti della società riconoscendo la fondatezza delle sue doglianze in merito al demansionamento subito e alle conseguenti ripercussioni di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto infatti provato che, a partire dal 15 ottobre 2008, il dipendente fosse stato illegittimamente assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, in violazione dell’articolo 2103 del codice civile.
In base alle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del procedimento, è emerso infatti che il lavoratore aveva operato continuativamente in turno notturno sin dal 2003 e che tale collocazione corrispondeva a una specifica posizione professionale e retributiva.
Con il cambio di turno e la riassegnazione a mansioni differenti, il giudice ha rilevato un depauperamento della professionalità non giustificato da esigenze organizzative legittime, configurando quindi un demansionamento illecito, e tale accertamento ha costituito il fondamento per la successiva liquidazione dei danni.
Liquidazione del danno biologico e professionale
Il Tribunale ha riconosciuto due profili distinti di danno derivanti dal comportamento datoriale.
- Danno biologico: è stato liquidato in misura pari a € 7.417,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che ha accertato un’infermità di natura psico-fisica riconducibile alla dequalificazione subita. Il danno è stato altresì personalizzato con un incremento del 10% in relazione all’impatto sulla sfera relazionale e sociale del lavoratore.
- Danno alla professionalità: il giudice ha stabilito un risarcimento pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore per l’intero periodo del demansionamento (sei anni e sei mesi). Questo calcolo è stato effettuato con riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui la sottrazione ingiustificata del lavoratore alle mansioni proprie determina una perdita delle competenze professionali e un conseguente danno esistenziale e curriculare, anche in assenza di una prova analitica del pregiudizio subito.
Riconoscimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro notturno
Elemento centrale della sentenza è stato però il riconoscimento di un danno patrimoniale quantificato in € 116.410,40, pari alla somma delle indennità notturne non più percepite a seguito del cambiamento del turno lavorativo: secondo il Tribunale, tale importo rappresentava una perdita economica reale, direttamente correlata alla modifica delle condizioni contrattuali e non giustificabile da motivi oggettivi o da una riorganizzazione aziendale lecita.
La decisione del Tribunale ha pertanto qualificato come risarcibile il danno da perdita delle maggiorazioni per lavoro notturno, in quanto correlato all’illegittimo mutamento delle mansioni, configurandosi come una conseguenza patrimoniale immediata e diretta ai sensi dell’articolo 1223 del codice civile.
La parziale riforma in appello
A seguito della sentenza di primo grado, è stato proposto appello avanti alla Corte d’appello de L’Aquila che ha accolto parzialmente le ragioni dell’azienda, procedendo a una riforma parziale della sentenza di primo grado, pur confermandone la struttura sostanziale.
Rigetto del danno patrimoniale da lavoro notturno
Il principale punto di riforma riguarda il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell’indennità notturna: la Corte d’Appello ha infatti ritenuto che tale voce non potesse essere qualificata come danno risarcibile, osservando che il compenso per il lavoro notturno non costituisce una componente fissa della retribuzione ordinaria, ma rappresenta un compenso accessorio legato alle modalità temporali della prestazione.
Secondo la Corte, la modifica dell’orario di lavoro - pur avvenuta nell’ambito di un demansionamento - non ha comportato un diritto del lavoratore alla percezione automatica e continuativa dell’indennità notturna, trattandosi di un trattamento economico legato a una specifica turnazione e, quindi, non garantito in via strutturale.
In tale ottica, l’assegnazione a un turno diurno non ha comportato, secondo i giudici d’appello, una perdita risarcibile, ma una semplice cessazione di un’indennità non più spettante in assenza dei presupposti temporali per la sua attribuzione.
Conferma delle altre statuizioni del primo grado
La Corte d’Appello ha invece confermato integralmente le restanti statuizioni del Tribunale di Lanciano.
- L’illegittimità del demansionamento: è stata ritenuta fondata sulla base di un’analisi delle funzioni precedentemente svolte dal lavoratore e delle mansioni successivamente assegnate, giudicate non equivalenti.
- Il danno biologico: confermato per intero, in quanto basato su una CTU considerata attendibile e coerente, e in relazione alla quale i rilievi critici della difesa aziendale sono stati ritenuti infondati.
- Il danno alla professionalità: mantenuto nella misura del 20% delle retribuzioni percepite durante il periodo di demansionamento, in applicazione di un criterio equitativo giustificato dalla gravità e durata dell’inadempimento datoriale.
La decisione della Corte di L’Aquila, dunque, ha limitato il riconoscimento del danno risarcibile alle componenti non patrimoniali e al danno professionale, negando invece la configurabilità del danno patrimoniale da mancata corresponsione dell’indennità notturna, trattandosi - a giudizio dei magistrati - di un emolumento non strutturale, e dunque escluso dalla tutela risarcitoria prevista in caso di demansionamento.
Il ricorso in Cassazione: motivi principali
Il ricorso è stato fondato su due distinti motivi, entrambi volti a censurare la correttezza giuridica della decisione d’appello, con particolare riferimento alla violazione della disciplina in materia di mansioni lavorative e all’omessa valutazione di fatti rilevanti.
Violazione dell’art. 2103 c.c. sulla perdita del compenso notturno
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 del codice civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il compenso per il lavoro notturno non costituisse una componente retributiva strutturale, e pertanto non risarcibile in caso di demansionamento.
L’argomento centrale di questo motivo è che, secondo quanto emerso dalle risultanze processuali, il lavoratore aveva prestato servizio ininterrottamente nel turno notturno dal 2003 al 2008 percependo con regolarità le relative maggiorazioni retributive. La modifica unilaterale delle mansioni e del turno di lavoro avrebbe pertanto determinato non solo un pregiudizio professionale, ma anche una perdita economica stabile e dimostrabile, direttamente conseguente all’illecita condotta datoriale.
Il ricorrente ha contestato la tesi secondo cui l’indennità per lavoro notturno non avrebbe carattere permanente, osservando che la propria posizione contrattuale e la prassi aziendale ne avevano consolidato la corresponsione. In tal senso, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la risarcibilità di tale componente retributiva, trascurando che la cessazione del compenso era dipesa non da un legittimo riassetto organizzativo, ma da un demansionamento dichiarato illegittimo dalla stessa Corte.
Omesso esame di fatti decisivi
Il secondo motivo di ricorso è stato formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. Nello specifico, è stato evidenziato che la Corte d’Appello avrebbe trascurato il dato, documentato e non contestato, secondo cui il dipendente aveva lavorato per cinque anni in turno notturno, percependo un’indennità mensile di circa € 1.455,13, per un totale accertato dal Tribunale di oltre € 116.000.
La mancata considerazione di tale elemento avrebbe, prosegue il ricorrente, inciso in modo determinante sulla decisione in quanto il danno patrimoniale derivante dalla perdita di tale componente reddituale era suffragato da prove testimoniali (tra cui quelle di due colleghi) e documentali. Il lavoratore non pretendeva la stabilizzazione del turno notturno, né l’automatica corresponsione dell’indennità, ma denunciava la perdita economica come conseguenza diretta del demansionamento illecito, riconosciuto già in primo grado e confermato in appello.
Inoltre, è stato rimarcato che la Corte d’Appello aveva adottato una valutazione astratta e generale, trascurando l’accertamento specifico dei fatti e sovrapponendo concetti giuridici estranei alla sua posizione concreta, come quello del “diritto quesito” o dell’irrilevanza del disagio subito. Tali argomentazioni, secondo il ricorrente, risultano fuorvianti e inconferenti, poiché l’unico dato rilevante era la perdita effettiva di un’entrata economica consolidata, verificatasi in stretta connessione temporale e causale con l’illegittimo mutamento di mansioni.
Contestazione del demansionamento
In parallelo, la società ha proposto ricorso incidentale articolando cinque motivi di impugnazione, di cui due strettamente connessi ai temi principali del contenzioso: l’esistenza del demansionamento e la validità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) sulla quale si fondavano le statuizioni risarcitorie.
Con il primo e secondo motivo l’azienda ha denunciato, rispettivamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione dell’art. 2103 c.c., lamentando che la Corte d’Appello avesse erroneamente confermato l’esistenza di un demansionamento professionale.
Secondo la società, infatti, le mansioni assegnate al lavoratore dopo il 2008 erano comunque equivalenti sotto il profilo tecnico e formativo, e la riduzione del turno notturno doveva essere letta come una scelta organizzativa legittima e non come un pregiudizio per il dipendente.
La ricorrente ha anche criticato l’interpretazione delle risultanze probatorie, affermando che la Corte di appello abbia dato un peso eccessivo alle testimonianze dei colleghi del lavoratore senza valutare in modo critico le difese della società e senza esaminare l’effettiva portata delle nuove mansioni affidate al dipendente. Tuttavia, tale censura è stata ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, in quanto si traduceva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Contestazione della CTU e della quantificazione del danno
Ulteriori motivi del ricorso incidentale hanno riguardato la validità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e la quantificazione del danno biologico e alla professionalità: l’azienda ha sostenuto che la CTU fosse stata accolta acriticamente dal tribunale e dalla Corte d’Appello, senza una valutazione critica dei rilievi avanzati dal consulente di parte aziendale.
In particolare, è stata contestata la percentuale del 5% di invalidità permanente attribuita al lavoratore e l’aumento del 10% per la personalizzazione del danno.
Inoltre, è stata ritenuta eccessiva e immotivata la liquidazione del danno alla professionalità nella misura del 20% delle retribuzioni perse, sostenendo che il lavoratore non avesse fornito prove specifiche né sull’entità del danno, né sull’impatto effettivo delle mansioni inferiori sulla propria capacità professionale.
Anche queste censure sono state dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione, che ha rilevato che i giudici di merito avevano motivato puntualmente la loro adesione alla CTU, tenendo conto delle repliche del consulente tecnico e delle testimonianze raccolte.
Rigetto del ricorso incidentale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22636 del 5 agosto 2025, ha esaminato in primo luogo il ricorso incidentale proposto dalla società, dichiarandolo inammissibile per ragioni sia di autosufficienza processuale sia di ammissibilità nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi formulati dalla società datrice di lavoro si fondavano prevalentemente su una contestazione delle valutazioni di merito svolte dalla Corte d’Appello, senza però indicare in modo specifico e dettagliato gli atti processuali rilevanti o le ragioni giuridiche per cui quelle valutazioni sarebbero state erronee.
La Sezione Lavoro ha ribadito che la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti, né rivalutare il materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito, principio che costituisce un limite strutturale alla funzione nomofilattica della Cassazione.
Le censure avanzate si sono, dunque, risolte in una generica richiesta di rivisitazione del merito, che non è consentita nel giudizio di legittimità.
Ulteriori motivi di inammissibilità sono stati individuati nella carenza di autosufficienza del ricorso, in quanto la società non ha trascritto le parti essenziali degli atti processuali su cui fondava le proprie contestazioni, né ha fornito una ricostruzione coerente dei fatti di causa. In assenza di elementi precisi e autosufficienti, la Corte non ha potuto procedere a un esame utile dei motivi sollevati. Pertanto, l’intero ricorso incidentale è stato rigettato in rito.
Diverso esito ha avuto il ricorso principale proposto dal dipendente, che è stato accolto parzialmente con effetti rilevanti in merito al danno patrimoniale derivante dalla perdita dell’indennità per lavoro notturno.
Vediamo nei dettagli.
Riconoscimento del vizio di sussunzione da parte della Corte d’Appello
Il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto fondato: secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello de L’Aquila è incorsa in un vizio di sussunzione, in quanto ha erroneamente inquadrato la natura del compenso per lavoro notturno ritenendolo un emolumento occasionale e accessorio, e non invece una componente consolidata della retribuzione del lavoratore per il periodo antecedente al demansionamento.
La Suprema Corte ha infatti osservato che il lavoratore aveva effettivamente svolto per anni attività notturna, percependo in modo stabile e continuativo la relativa maggiorazione salariale e che la cessazione di tale indennità è avvenuta a seguito di un demansionamento riconosciuto come illegittimo.
Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se tale perdita economica fosse una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del datore di lavoro, secondo i criteri di cui all’art. 1223 c.c., e non rigettare la domanda basandosi su considerazioni astratte circa la natura occasionale dell’indennità.
Necessità di nuovo esame del danno patrimoniale da perdita dell’indennità notturna
In forza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, gli Ermellini hanno disposto la cassazione della sentenza d’appello, limitatamente alla parte relativa al danno patrimoniale, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, accertando se la perdita delle somme corrisposte per il lavoro notturno costituisca o meno un danno patrimoniale risarcibile, in base ai presupposti previsti dalla legge.
La Corte ha chiarito che l’analisi dovrà basarsi su una verifica concreta dei fatti, con particolare riferimento:
- alla durata del periodo di lavoro notturno precedentemente svolto;
- alla costanza nella percezione del compenso;
- alla correlazione tra il demansionamento e la cessazione dell’indennità.
La natura del compenso per lavoro notturno
Uno degli aspetti centrali affrontati nell’ordinanza è dunque la natura giuridica del compenso per lavoro notturno: la Corte di Cassazione ha sottolineato come tale indennità, se corrisposta in modo sistematico e consolidato, possa costituire una componente ordinaria della retribuzione di fatto, e non un semplice accessorio legato a contingenze organizzative.
In questo senso, l’ordinanza ribadisce un principio già affermato in precedenti pronunce: quando un elemento retributivo è percepito in modo costante per un lungo periodo entra a far parte del patrimonio reddituale del lavoratore, acquisendo una stabilità che lo rende rilevante anche sotto il profilo risarcitorio in caso di illegittima soppressione.
Nel caso in esame, l’indennità per il lavoro notturno era stata corrisposta per almeno cinque anni consecutivi, e la sua cessazione è avvenuta immediatamente dopo l’assegnazione a nuove mansioni diurne, giudicate inferiori: ebbene, tale elemento è stato ritenuto significativo per valutare la sussistenza di un nesso causale tra l’atto datoriale e il danno economico subito dal lavoratore.
Rilevanza nel contesto del demansionamento
Nel contesto del demansionamento illegittimo, la perdita di un elemento retributivo consolidato, come il compenso per il lavoro notturno, assume una valenza patrimoniale autonoma, distinta sia dal danno alla professionalità sia dal danno biologico.
Il principio espresso dalla Cassazione è chiaro: la riduzione del trattamento economico, quando deriva da una condotta datoriale illegittima, può costituire un danno patrimoniale risarcibile anche se non vi è stata una riduzione del livello contrattuale formale o del minimo tabellare previsto dal contratto collettivo.
La sentenza, in breve
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Oggetto del giudizio |
Demansionamento illegittimo - Danno biologico - Danno alla professionalità - Danno patrimoniale da perdita del compenso per lavoro notturno |
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Decisione del Tribunale di Lanciano |
- Illegittimità del demansionamento |
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Decisione della Corte d’Appello di L’Aquila |
- Conferma del demansionamento e dei danni non patrimoniali |
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Ricorso principale (dipendente) |
1. Violazione art. 2103 c.c. per perdita indennità notturna |
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Ricorso incidentale (azienda) |
1. Contestazione demansionamento |
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Esito in Cassazione |
- Ricorso incidentale: inammissibile per difetti di autosufficienza e limiti del giudizio di legittimità |
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Principi espressi |
- Il compenso notturno può essere parte della retribuzione consolidata |
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Effetto della sentenza |
Cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila (in diversa composizione) per nuovo esame sul danno patrimoniale |
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