Albo CTU incompatibile con elenco speciale commercialisti

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Con il Pronto Ordini n. 35/2025, trasmesso il 31 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto a un quesito posto dall’Ordine territoriale di Trapani. Il dubbio riguardava la possibilità, per un professionista iscritto all’elenco speciale sezione A dell’Albo – previsto dall’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 – di ottenere l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso un Tribunale.

La risposta del CNDCEC è stata chiara e definitiva: no, chi è iscritto all’elenco speciale non può accedere all’Albo dei CTU. Il motivo principale risiede nel fatto che l’iscrizione all’elenco speciale deriva da una situazione di incompatibilità che impedisce l’esercizio effettivo della professione – condizione invece essenziale per diventare CTU.

Elenco speciale e incompatibilità: cosa prevede la normativa

Secondo l’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005, il professionista che si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 dello stesso decreto (come l’assunzione di incarichi pubblici o l’esercizio di attività imprenditoriali) deve essere cancellato dall’Albo. Tuttavia, può optare per l’iscrizione nell’elenco speciale sezione A.

Chi è iscritto in tale elenco ha tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo ordinario (art. 36), ma non può esercitare la professione in quanto si trova in una condizione che ne compromette l’indipendenza, l’autonomia o l’imparzialità. L’elenco speciale serve quindi solo a preservare il titolo professionale, ma non abilita a svolgere alcuna attività riservata, compresa la consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria (art. 1, D.Lgs. 139/2005).

I requisiti per diventare CTU: cosa richiede la legge

Il Decreto Ministeriale n. 109/2023, che disciplina l’iscrizione all’Albo dei CTU, stabilisce all’art. 4 alcuni requisiti fondamentali:

  1. Iscrizione all’Albo di un Ordine o Collegio professionale (non è sufficiente l’iscrizione in un elenco speciale).
  2. Esercizio effettivo, continuativo e attuale della professione per almeno cinque anni.
  3. In alternativa, la possibilità di far valere condizioni sostitutive previste dal comma 5 dello stesso articolo (es. particolari esperienze o titoli specifici).

Il CNDCEC sottolinea che nessuno di questi requisiti può essere soddisfatto da chi è iscritto all’elenco speciale, in quanto si tratta di soggetti che, per legge, non esercitano la professione proprio a causa dell’incompatibilità. Non è quindi possibile dimostrare l’attività continuativa richiesta per diventare CTU.

Perché l’iscritto all’elenco speciale non può fare il CTU

Il Pronto Ordini n. 35/2025 chiarisce in modo inequivocabile che l’iscrizione all’Albo CTU è preclusa agli iscritti nell’elenco speciale, per due ragioni principali:

  1. Assenza di esercizio professionale: il ruolo di CTU richiede che il professionista abbia effettivamente e continuativamente esercitato la professione e che la eserciti tuttora. Ma l’elenco speciale è riservato a chi non può svolgere alcuna attività professionale.
  2. Natura passiva dell’elenco speciale: l’iscrizione in questo elenco ha valore formale e non sostanziale. Attesta il titolo professionale, ma non abilita a esercitare, nemmeno in forma saltuaria o occasionale, ruoli che comportano attività tecniche, come quella del CTU.

Il CNDCEC ribadisce che non sono previste eccezioni: la consulenza tecnica è considerata a tutti gli effetti un’attività riservata agli iscritti in esercizio, come espressamente previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2005.

Implicazioni operative: cosa devono fare Ordini e Tribunali

Questo chiarimento ha importanti ricadute pratiche per gli attori coinvolti:

  • I professionisti iscritti all’elenco speciale non possono candidarsi come CTU, a meno che non rientrino in condizioni di compatibilità e vengano reiscritti all’Albo ordinario.
  • Gli Ordini territoriali devono valutare attentamente lo status di ogni iscritto che presenta domanda per l’Albo CTU, verificando se si tratti di iscrizione ordinaria o nell’elenco speciale.
  • I Tribunali, dal canto loro, sono chiamati a verificare il possesso dei requisiti professionali effettivi per la nomina dei consulenti, escludendo chi non esercita attualmente la professione.

Il P.O. n. 35/2025 del CNDCEC rappresenta un punto fermo nell’interpretazione normativa: essere iscritti all’elenco speciale non consente di svolgere incarichi tecnici per conto dei Tribunali. Il messaggio è chiaro: solo chi esercita la professione in modo effettivo, continuativo e attuale può essere CTU.

Questo chiarimento rafforza la trasparenza e la coerenza del sistema ordinistico e tutela la correttezza delle nomine in ambito giudiziario.

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