Albo CTU incompatibile con elenco speciale commercialisti
Pubblicato il 06 agosto 2025
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Con il Pronto Ordini n. 35/2025, trasmesso il 31 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto a un quesito posto dall’Ordine territoriale di Trapani. Il dubbio riguardava la possibilità, per un professionista iscritto all’elenco speciale sezione A dell’Albo – previsto dall’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 – di ottenere l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) presso un Tribunale.
Elenco speciale e incompatibilità: cosa prevede la normativa
Secondo l’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005, il professionista che si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 dello stesso decreto (come l’assunzione di incarichi pubblici o l’esercizio di attività imprenditoriali) deve essere cancellato dall’Albo. Tuttavia, può optare per l’iscrizione nell’elenco speciale sezione A.
Chi è iscritto in tale elenco ha tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo ordinario (art. 36), ma non può esercitare la professione in quanto si trova in una condizione che ne compromette l’indipendenza, l’autonomia o l’imparzialità. L’elenco speciale serve quindi solo a preservare il titolo professionale, ma non abilita a svolgere alcuna attività riservata, compresa la consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria (art. 1, D.Lgs. 139/2005).
I requisiti per diventare CTU: cosa richiede la legge
Il Decreto Ministeriale n. 109/2023, che disciplina l’iscrizione all’Albo dei CTU, stabilisce all’art. 4 alcuni requisiti fondamentali:
- Iscrizione all’Albo di un Ordine o Collegio professionale (non è sufficiente l’iscrizione in un elenco speciale).
- Esercizio effettivo, continuativo e attuale della professione per almeno cinque anni.
- In alternativa, la possibilità di far valere condizioni sostitutive previste dal comma 5 dello stesso articolo (es. particolari esperienze o titoli specifici).
Il CNDCEC sottolinea che nessuno di questi requisiti può essere soddisfatto da chi è iscritto all’elenco speciale, in quanto si tratta di soggetti che, per legge, non esercitano la professione proprio a causa dell’incompatibilità. Non è quindi possibile dimostrare l’attività continuativa richiesta per diventare CTU.
Perché l’iscritto all’elenco speciale non può fare il CTU
Il Pronto Ordini n. 35/2025 chiarisce in modo inequivocabile che l’iscrizione all’Albo CTU è preclusa agli iscritti nell’elenco speciale, per due ragioni principali:
- Assenza di esercizio professionale: il ruolo di CTU richiede che il professionista abbia effettivamente e continuativamente esercitato la professione e che la eserciti tuttora. Ma l’elenco speciale è riservato a chi non può svolgere alcuna attività professionale.
- Natura passiva dell’elenco speciale: l’iscrizione in questo elenco ha valore formale e non sostanziale. Attesta il titolo professionale, ma non abilita a esercitare, nemmeno in forma saltuaria o occasionale, ruoli che comportano attività tecniche, come quella del CTU.
Il CNDCEC ribadisce che non sono previste eccezioni: la consulenza tecnica è considerata a tutti gli effetti un’attività riservata agli iscritti in esercizio, come espressamente previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2005.
Implicazioni operative: cosa devono fare Ordini e Tribunali
Questo chiarimento ha importanti ricadute pratiche per gli attori coinvolti:
- I professionisti iscritti all’elenco speciale non possono candidarsi come CTU, a meno che non rientrino in condizioni di compatibilità e vengano reiscritti all’Albo ordinario.
- Gli Ordini territoriali devono valutare attentamente lo status di ogni iscritto che presenta domanda per l’Albo CTU, verificando se si tratti di iscrizione ordinaria o nell’elenco speciale.
- I Tribunali, dal canto loro, sono chiamati a verificare il possesso dei requisiti professionali effettivi per la nomina dei consulenti, escludendo chi non esercita attualmente la professione.
Il P.O. n. 35/2025 del CNDCEC rappresenta un punto fermo nell’interpretazione normativa: essere iscritti all’elenco speciale non consente di svolgere incarichi tecnici per conto dei Tribunali. Il messaggio è chiaro: solo chi esercita la professione in modo effettivo, continuativo e attuale può essere CTU.
Questo chiarimento rafforza la trasparenza e la coerenza del sistema ordinistico e tutela la correttezza delle nomine in ambito giudiziario.
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