Sicurezza sul lavoro. Aggiornamento quinquennale o biennale per il preposto?

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Sicurezza sul lavoro. Aggiornamento quinquennale o biennale per il preposto?

“Non c’è pace tra gli ulivi”. Se fosse un film potremmo così intitolare la vicenda della formazione e dell’aggiornamento, biennale o quinquennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti e, più in generale, dell’adozione del, tanto atteso, nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) che individuerà durata e contenuti minimi dei percorsi formativi.

A distanza di pochi giorni da un analogo interpello in materia (il n. 6 del 24 ottobre 2024), si torna a parlare di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare, della periodicità della formazione di aggiornamento del preposto.

La questione sollevata è sempre la stessa: resta in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato- Regioni del 2011, che prevede (Allegato A) un aggiornamento quinquennale in capo al preposto o è applicabile tout court, anche in assenza del nuovo ASR, la previsione di cui all’articolo 37, comma 7-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che dispone una cadenza almeno biennale?

La risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, resa con l’interpello n. 7 del 21 novembre 2024, va analizzata alla luce del più ampio quadro normativo vigente e considerando la difficile situazione di stallo in cui versa il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR).

Andiamo con ordine.

Formazione del preposto nel T.U. sicurezza sul lavoro

L’articolo 37, comma 2, del T.U. sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81), come modificato dal decreto fiscale 2021 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), affida ad un nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, il compito di accorpare, rivisitandoli e modificandoli, gli accordi attuativi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Sono tre le linee guida individuate dal legislatore e a cui l’Accordo dovrà attenersi:

  • individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • garantire il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede poi che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo le previsioni del nuovo ASR. A tali fini, il comma 7-ter, dispone che, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Formazione del preposto tra vecchio e nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza non è stato ancora adottato.

Una bozza definitiva di Accordo è stata elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648) e inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in due occasioni (nelle sedute del 7 e del 28 novembre 2024), ha rinviato l’approvazione dello stesso, aggravando ulteriormente l’impasse.

Impasse a cui aveva cercato di sopperire l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare del 16 febbraio 2022, n. 1.

L’INL, nel citato documento di prassi, chiarisce infatti che, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti devono essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

L’Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221, al punto 9 (“Aggiornamento”) dell’Allegato A, dispone, per i preposti, un aggiornamento obbligatorio quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Formazione del preposto: cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro prevede, per i preposti, l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale e della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’aggiornamento va comunque effettuato ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni laddove per cambiamenti del contesto si intendono cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc.

Formazione del preposto: i pareri della Commissione interpelli

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha precedentemente trattato il tema in questione con l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024.

Già in quell’occasione la Commissione ha reputato che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di formazione e aggiornamento periodico dei preposti siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo.

Conclusioni ribadite ora dalla stessa Commissione con l’interpello n. 7 del 21 novembre 2024.

Pertanto, fino all’adozione del nuovo Accordo, la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto resta quinquennale, dovendosi applicare le previsioni dell’Accordo del 21 dicembre 2011. n. 221.

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