Locali sotterranei nei luoghi di lavoro: obblighi, deroghe e controlli
Pubblicato il 10 luglio 2025
In questo articolo:
- Normativa di riferimento e novità
- Ambito di applicazione
- Le modifiche introdotte dalla legge n. 203/2024
- Differenza tra locali interrati e seminterrati
- Locali esclusi dall’obbligo di comunicazione
- Procedura per la comunicazione in deroga
- Tempistiche e iter procedurale
- Controlli e attività ispettive: accertamenti, sanzioni e responsabilità
- Sanzioni
- Ruolo degli altri enti di vigilanza
- Obblighi di comunicazione, in breve
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L’articolo 65 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) disciplina le condizioni che devono sussistere per l’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati a fini lavorativi; tali ambienti infatti, per la loro conformazione strutturale, possono presentare criticità significative sotto il profilo della salubrità dell’aria, illuminazione naturale, aerazione, microclima e sicurezza complessiva per i lavoratori.
A tale scopo, la legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro) ha introdotto modifiche sostanziali ai commi 2 e 3 dell’art. 65 del Testo unico con l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo, semplificare alcuni adempimenti procedurali e al tempo stesso rafforzare il controllo sull’effettiva idoneità di questi locali, specie in relazione all’emissione di agenti nocivi e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall’allegato IV dello stesso decreto.
Questa modifica normativa si colloca in un contesto più ampio di evoluzione del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione all’uso in deroga di spazi strutturalmente sfavorevoli, laddove esigenze logistiche o produttive lo rendano necessario.
La deroga non costituisce peraltro una liberalizzazione automatica, bensì un percorso regolamentato che deve essere attentamente istruito e monitorato.
L’ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto quindi, con la nota n. 5945 dell’8 luglio 2025, a chiarire e meglio illustrare la portata dei cambiamenti che la legge 203/2024 ha apportato in tema di lavoro nei locali sotterranei seminterrati: vediamo di seguito di che si tratta.
Normativa di riferimento e novità
L’articolo 65 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione originaria, stabiliva un divieto generale di destinare a luoghi di lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, divieto che rispondeva ad una finalità preventiva: evitare che ambienti strutturalmente critici dal punto di vista della ventilazione, illuminazione, salubrità dell’aria e condizioni microclimatiche venissero impiegati per attività lavorative ordinarie, esponendo i lavoratori a rischi per la salute.
Il divieto, tuttavia, era parzialmente derogabile, a condizione che:
- le lavorazioni svolte nei locali non dessero luogo a emissioni di agenti nocivi;
- fossero rispettati i requisiti previsti dall’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (in quanto applicabili);
- fossero garantite idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’utilizzo in deroga era subordinato alla presentazione di una comunicazione all’organo di vigilanza competente, ma la norma originaria non forniva indicazioni dettagliate né in merito alla forma di tale comunicazione, né ai tempi o agli adempimenti procedurali correlati.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica a tutti i settori produttivi nei quali si preveda l’impiego di personale all’interno di locali sotterranei o seminterrati, ma è particolarmente rilevante per le attività artigianali, commerciali e industriali situate in contesti urbani in cui lo spazio a disposizione può costringere le aziende a ricorrere a locali non al piano terra.
Tuttavia, la normativa esclude dall’obbligo di comunicazione i locali adibiti a servizi tecnici (come vani caldaia, locali quadri elettrici, magazzini, bagni, spogliatoi, sottoscala, ecc.) a basso fattore di occupazione (ossia inferiore alle 100 ore annue), ove la permanenza dei lavoratori sia solo occasionale.
Le modifiche introdotte dalla legge n. 203/2024
Ebbene, con l’entrata in vigore della legge 203/2024 sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di:
- rendere più trasparente e tracciabile la procedura di comunicazione in deroga;
- specificare meglio i termini procedurali e gli obblighi documentali;
- rafforzare il potere di controllo da parte degli organi di vigilanza, con la possibilità di richiedere integrazioni e di vietare l’uso dei locali in assenza dei requisiti richiesti.
Nello specifico, con la modifica del comma 1, viene confermato che l’utilizzo dei locali interrati e seminterrati è consentito in deroga al divieto generale solo quando le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste (aerazione, illuminazione, microclima, allegato IV).
La novità principale è però l’introduzione di una procedura formale più rigorosa per l’esercizio della deroga.
A seguito della modifica del comma 3, invece, il datore di lavoro che intende utilizzare i locali in deroga deve trasmettere una comunicazione formale all’ispettorato territoriale del lavoro competente, completa della relazione descrittiva delle attività e dell’asseverazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
L’ispettorato ha trenta giorni di tempo per esaminare la documentazione presentata e durante questo periodo:
- può richiedere integrazioni qualora la documentazione sia incompleta;
- può comunicare il diniego all’utilizzo dei locali qualora sussistano elementi di non conformità;
- in mancanza di comunicazioni contrarie, trascorsi i trenta giorni dalla ricezione, il datore di lavoro può ritenere validamente presentata la comunicazione e utilizzare i locali.
È stato inoltre chiarito che l’uso dei locali prima del termine dei trenta giorni o senza aver risposto a eventuali richieste di integrazione è espressamente vietato e costituisce violazione sanzionabile ai sensi del comma 1 dell’articolo stesso.
Differenza tra locali interrati e seminterrati
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 65 de l D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla legge 203/2024, risulta però fondamentale comprendere con precisione cosa si intenda per locale sotterraneo e locale seminterrato e quali siano i casi esclusi dall’obbligo di comunicazione in deroga.
La distinzione tra locali interrati e locali seminterrati ha infatti rilevanza non solo edilizia, ma anche igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro. Secondo il Regolamento edilizio-tipo, adottato nell’ambito dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 380/2001, si distinguono:
- piano interrato: è un piano il cui soffitto si trova interamente al di sotto della quota del terreno circostante l’edificio. Si tratta di spazi completamente sotto il livello del suolo, spesso destinati a magazzini, archivi, autorimesse;
- piano seminterrato: è un piano in cui il pavimento si trova, anche solo in parte, al di sotto del terreno, mentre il soffitto è sopra il livello del terreno. Questa configurazione consente in alcuni casi l’ingresso di luce naturale e una maggiore ventilazione rispetto a un piano totalmente interrato.
Tuttavia, poiché il Regolamento edilizio-tipo non è stato recepito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la definizione ufficiale da adottare deve riferirsi al regolamento edilizio vigente del Comune in cui si trovano i locali da destinare all’attività lavorativa.
Locali esclusi dall’obbligo di comunicazione
La normativa prevede alcune importanti esclusioni dall’obbligo di presentare la comunicazione in deroga, nel caso in cui i locali non siano destinati a un utilizzo continuativo da parte dei lavoratori. In particolare, non è necessario trasmettere la comunicazione per:
- servizi tecnici: locali adibiti a funzioni accessorie o di servizio, come vani tecnici, locali caldaia, quadri elettrici, vani ascensore, locali per impianti di condizionamento o riscaldamento, bagni e spogliatoi, sottoscala.
- Locali a basso fattore di occupazione: sono quei locali in cui la presenza del lavoratore è occasionale o marginale, quantificata in meno di cento ore all’anno. Questo valore soglia è stato introdotto per definire una soglia di rischio trascurabile in relazione al tempo di esposizione. Il fattore di occupazione < 100 ore/anno implica che l’ambiente non è utilizzato stabilmente per lo svolgimento di attività produttive, ma solo per interventi periodici, sopralluoghi o operazioni di manutenzione.
Procedura per la comunicazione in deroga
Per tutti i casi in cui si intenda utilizzare locali sotterranei o seminterrati come luoghi di lavoro, e non si ricade nelle ipotesi di esclusione sopra descritte, il datore di lavoro è dunque tenuto a presentare una comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, comunicazione che deve essere inviata all’ispettorato territoriale del lavoro competente, accompagnata da una documentazione tecnico-descrittiva e asseverativa.
Documentazione obbligatoria
La comunicazione in deroga deve essere corredata da due documenti fondamentali:
1. Relazione descrittiva delle attività, a cura del datore di lavoro, che deve contenere:
- la descrizione dettagliata dell’attività aziendale svolta;
- l’indicazione delle lavorazioni previste in ciascun locale oggetto di deroga;
- la dichiarazione formale che le lavorazioni non generano emissioni di agenti nocivi, ovvero che si tratta di cicli chiusi o processi valutati come “a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Asseverazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) iscritto all’albo professionale, che deve certificare:
- La conformità urbanistica ed edilizia: il locale deve risultare conforme agli strumenti urbanistici vigenti e al regolamento edilizio del Comune;
- l’agibilità: deve essere presente un titolo abilitativo valido che attesti l’agibilità dei locali;
- i requisiti igienico-sanitari: l’ambiente deve rispettare le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria (areazione, igiene, illuminazione);
- le condizioni di sicurezza: presenza di illuminazione sufficiente e idonea alla lavorazione svolta, aerazione naturale o meccanica adeguata, condizioni microclimatiche coerenti con il tipo di attività svolta (temperatura, umidità, ricambio d’aria);
- la conformità degli impianti presenti: tutti gli impianti (elettrici, idrotermosanitari, ascensori, condizionamento, ecc.) devono essere conformi alla normativa tecnica vigente, con relative certificazioni o dichiarazioni di conformità.
Tempistiche e iter procedurale
Una volta ricevuta la comunicazione, l’ispettorato territoriale del lavoro ha, come accennato, trenta giorni di tempo per esaminare la documentazione e:
- verificare la completezza formale della relazione e dell’asseverazione;
- valutare la necessità di richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- in caso di carenze, comunicare il diniego all’utilizzo dei locali, specificando i motivi e il termine per regolarizzare la documentazione.
Durante questi trenta giorn i l’uso dei locali non è consentito, salvo espressa autorizzazione; qualora il datore di lavoro proceda all’uso dei locali prima della scadenza del termine o in assenza della documentazione completa, incorre in violazione dell’art. 65, comma 1, con le relative sanzioni.
Le comunicazioni formalmente corrette, così come quelle regolarizzate a seguito di integrazione, vengono trasmesse dal Processo Servizi all’Utenza al Processo Vigilanza Tecnica, che potrà:
- eseguire accertamenti a campione, privilegiando i casi inizialmente carenti;
- avviare controlli mirati sulle attività a rischio specificate nella Circolare INL n. 811/2025 (falegnamerie, tipografie, saldature);
- programmare verifiche ispettive nei confronti dei soggetti che non hanno fornito i chiarimenti richiesti nei termini.
Controlli e attività ispettive: accertamenti, sanzioni e responsabilità
L’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati per attività lavorative, sebbene consentito in deroga al divieto generale previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, è subordinato a una procedura rigorosa di comunicazione e verifica introdotta dalla legge n. 203/2024.
Una volta presentata la documentazione necessaria, i locali infatti non si intendono automaticamente autorizzati ma èprevisto un sistema articolato di controlli finalizzato a garantire che l’utilizzo in deroga sia effettivamente conforme ai requisiti normativi, con particolare attenzione alla salubrità, sicurezza e assenza di emissioni nocive.
Accertamenti programmabili e a campione
L’attività di controllo è demandata in prima istanza al Processo Vigilanza Tecnica dell’ispettorato nazionale del lavoro, che riceve le comunicazioni formalmente corrette dal Processo Servizi all’Utenza. Queste comunicazioni possono essere:
- regolari sin dalla presentazione;
- regolarizzate in seguito a richiesta di integrazione documentale;
- rimaste carenti per mancata integrazione.
In tutti i casi, le comunicazioni possono essere oggetto di accertamenti ispettivi, anche a campione. Tuttavia, viene data priorità ai controlli nei confronti:
- delle comunicazioni incomplete o con documentazione ritenuta non adeguata;
- delle attività lavorative classificate come ad alto rischio.
Attività soggette a controllo prioritario
Come evidenziato dalla precedente nota INL n. 811/2025, è previsto un elenco di lavorazioni per le quali è altamente raccomandato un controllo prioritario, in quanto potenzialmente suscettibili di emissioni di agenti nocivi o di condizioni ambientali critiche. Le attività a rischio includono:
- verniciatura (sia a spruzzo che a immersione);
- processi di saldatura (con formazione di fumi e particolato metallico);
- uso di minerali a spruzzo (es. coibentazione con lana di vetro o lana di roccia);
- uso di solventi e collanti non a base d’acqua;
- ricarica di batterie (per il rilascio di gas);
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie (per la produzione di polveri di legno);
- tinto-lavanderie (uso di detergenti e vapori);
- sviluppo e stampa fotografica;
- tipografie.
Queste attività richiedono una valutazione molto attenta nella fase di asseverazione tecnica e costituiscono un filtro iniziale per l’attivazione delle ispezioni sul campo.
Sanzioni
Il nuovo assetto normativo ha introdotto specifiche ipotesi sanzionatorie, differenziate in funzione del tipo di irregolarità riscontrata.
Le violazioni possono essere di natura formale, sostanziale o penale, a seconda della gravità e delle conseguenze potenziali sul piano della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Dichiarazioni mendaci o non conformi
Una delle violazioni più gravi è rappresentata dalla presentazione di dichiarazioni non veritiere nella relazione o nell’asseverazione tecnica. Il caso si configura qualora, durante l’ispezione, emergano:
- emissioni di agenti nocivi, nonostante la dichiarazione opposta;
- condizioni inadeguate di aerazione, illuminazione o microclima;
- mancato rispetto dei requisiti dell’allegato IV, in presenza di violazioni gravi e multiple (almeno due precetti in almeno due delle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7).
In tali circostanze, l’organo ispettivo è tenuto a:
- trasmettere la notizia di reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per dichiarazioni mendaci rese da soggetti privati in atti amministrativi;
- imporre l’interruzione immediata delle attività con apposito verbale di prescrizione, in applicazione dell’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Violazioni dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008
L’allegato IV contiene le disposizioni tecniche minime per i luoghi di lavoro (ventilazione, altezza, superfici, pavimentazioni, impianti). La violazione di questi requisiti non comporta sempre un reato, ma può dar luogo a sanzioni amministrative.
La distinzione si articola come segue:
- violazioni gravi: riguardano categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7, e devono interessare almeno due precetti in almeno due categorie. In questi casi, la dichiarazione di conformità si considera non veritiera, con attivazione del procedimento penale;
- violazioni minori: violazioni singole o non ricadenti nelle categorie critiche sopra indicate. L’organo di vigilanza provvede a contestare la violazione e a notificare un verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
False asseverazioni
Nel caso in cui l’accertamento ispettivo evidenzi che la relazione tecnica asseverata da un professionista contenga informazioni false o infedeli, si attiva una responsabilità diretta a carico del tecnico asseveratore. Le conseguenze includono:
- segnalazione all’Albo professionale di appartenenza, per violazione del codice deontologico e delle norme di comportamento professionale;
- notizia di reato ai sensi dell’art. 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), con applicazione delle sanzioni penali previste per i reati documentali.
Utilizzo anticipato dei locali
Una violazione frequente, spesso frutto di disattenzione o errata interpretazione della norma, riguarda l’utilizzo dei locali sotterranei o seminterrati prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, oppure prima di aver ricevuto l’autorizzazione implicita o esplicita dell’ispettorato.
In tali casi, si configura una violazione dell’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, e l’organo di vigilanza può:
- contestare la sanzione amministrativa prevista;
- imporre l’immediata cessazione dell’attività nei locali non ancora autorizzati;
- eventualmente avviare un procedimento sanzionatorio ulteriore, in presenza di altri profili di rischio o irregolarità documentali.
Ruolo degli altri enti di vigilanza
Oltre all’ispettorato nazionale del lavoro, altri soggetti istituzionali possono essere coinvolti nel controllo del rispetto delle condizioni previste per l’uso in deroga dei locali interrati e seminterrati. Tra questi, si segnalano:
- le Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie e del rispetto dei requisiti dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008;
- le Direzioni Regionali e Interregionali del Lavoro;
- i Comandi dei Vigili del Fuoco, in caso di presenza di impianti soggetti a controllo antincendio;
- i Comuni, in relazione alla verifica della conformità urbanistica e al rilascio dell’agibilità;
- il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, per specifiche attività ispettive sul territorio.
Secondo quanto chiarito nella nota n. 5945/2025, ogni ente o autorità che accerti il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 65 deve darne tempestiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro o all’ispettorato area metropolitana (IAM) competente per territorio.
Tale obbligo si applica, ad esempio, nei seguenti casi:
- utilizzo di locali sotterranei prima della scadenza dei trenta giorni previsti per l’autorizzazione in deroga;
- esercizio di attività lavorative in ambienti non idonei per carenze strutturali, igieniche o impiantistiche;
- assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria (relazione descrittiva e asseverazione tecnica);
- riscontro di dichiarazioni mendaci o asseverazioni false durante controlli effettuati da enti diversi dall’INL.
L’introduzione dell’obbligo di trasmissione tra enti ha l’obiettivo di rafforzare il sistema integrato di vigilanza sul rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
- evita che situazioni di rischio vengano ignorate a causa della compartimentazione tra enti;
- consente all’INL di mantenere un quadro aggiornato e completo delle comunicazioni in deroga ricevute, delle criticità emerse e delle eventuali violazioni;
- garantisce maggiore efficacia nell’applicazione delle sanzioni, anche nei confronti di soggetti che tentino di eludere i controlli attraverso comunicazioni parziali o non veritiere.
Obblighi di comunicazione, in breve
|
Ente coinvolto |
Competenze e attività |
Obbligo di comunicazione all’ITL/IAM |
|
Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) |
Riceve, valuta e registra le comunicazioni in deroga. Avvia controlli documentali e ispettivi. |
No |
|
Servizi igiene e sicurezza (ASL) |
Verifica igienico-sanitaria, requisiti microclimatici, aerazione, salubrità dei locali. |
Sì, in caso di irregolarità |
|
Comune |
Verifica urbanistica ed edilizia (conformità ai regolamenti comunali, agibilità). |
Sì, se rilevate difformità |
|
Vigili del Fuoco |
Controllo impianti soggetti a normativa antincendio. |
Sì, se rilevate violazioni |
|
INL - Processo Vigilanza Tecnica |
Valutazione delle comunicazioni segnalate dal Processo Servizi all’Utenza; programmazione dei controlli a campione o mirati. |
No |
|
Comando carabinieri per la tutela del lavoro |
Attività ispettiva sul territorio. |
Sì, in caso di violazioni riscontrate |
|
Professionisti |
Redigono asseverazioni su requisiti edilizi, impiantistici e di sicurezza. |
No |
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