Sicurezza sul lavoro: all’ultimo miglio il nuovo Accordo sulla formazione (con Video Guida)
Pubblicato il 18 giugno 2024
In questo articolo:
- Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: ritardo e disposizioni applicabili
- Sicurezza sul lavoro: nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
- Corso per lavoratori
- Corso per preposti
- Corso per dirigente
- Corso per datore di lavoro
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- Disposizioni transitorie
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Sembra essere in dirittura d’arrivo il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: ritardo e disposizioni applicabili
Il ritardo nell’adozione del nuovo Accordo ha determinato il nascere di diverse teorie ed interpretazioni in merito alla vigenza degli obblighi formativi, seppure le indicazioni emanate dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 fossero decisamente chiare al riguardo.
Si ricorda che la citata circolare ha chiarito, in particolare, che:
- per il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico e che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge puo correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il nuovo accordo;
- per dirigenti e preposti, considerato che non vengono meno gli obblighi formativi già previsti a loro carico, in assenza del nuovo accordo, gli stessi devono essere formati secondo quanto già previsto dall’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011;
- infine, con specifico riferimento alla figura del preposto, “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza” e “pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
In definitiva, in attesa che entri in vigore il nuovo Accordo, per lavoratori, dirigenti e preposti la formazione resta regolata dagli accordi ad oggi vigenti, mentre, invece, per il datore di lavoro non è ancora attivo alcun obbligo formativo.
Sicurezza sul lavoro: nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
Ma cosa prevede la bozza definitiva di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648) e che costituisce ora oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano?
Il testo, che accorpa, rivisita e modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione, è piuttosto corposo.
In 138 pagine sono individuati la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi:
- dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro)
- dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
- dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011);
- degli operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono inoltre individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Corso per lavoratori
Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti:
- un modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e che costituisce credito formativo permanente
- un modulo di formazione specifica, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, con durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Corso per preposti
Al corso per preposti della durata minima di 12 ore si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
Corso per dirigente
Il corso di formazione per i dirigenti è della durata minima di 12 ore.
Alla formazione base va aggiunto, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Corso per datore di lavoro
Novità assoluta è la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, da acquisire attraverso la frequenza di un corso della durata minima di 16 ore (più, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore)
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (sono 4) per particolari settori di riferimento.
Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro
Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca)
Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:
- modulo A che costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;
- modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione che prevedono, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca e Sanità residenziale). La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Infine, è previsto il corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori della durata minima 120 ore e il corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati della durata minima 12 ore.
Disposizioni transitorie
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
Sono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati e i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del nuovo accordo.
Infine, sono fatti salvi i percorsi formativi per il quali è riconosciuto credito formativo totale ed effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i lavoratori, dirigenti e preposti e, solo a determinate condizioni, per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
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