Tassonomia sostenibile imprese: semplificazioni UE

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Il 4 luglio 2025 la Commissione Europea ha introdotto un insieme di provvedimenti mirati a rendere più agevole l'utilizzo della tassonomia dell'Unione Europea, ossia il sistema che definisce e classifica le attività economiche e gli investimenti considerati sostenibili a livello comunitario. Questi cambiamenti puntano a diminuire il carico burocratico per le imprese, senza compromettere gli obiettivi fondamentali del quadro normativo.

Le novità presentate sono state formalizzate attraverso un atto delegato (C/2025 4568 final) che apporta modifiche alla normativa sulla divulgazione legata alla tassonomia, nonché agli atti delegati in materia climatica e ambientale. La bozza di questo atto è stata pubblicata nel febbraio 2025 all’interno del pacchetto Omnibus I, offrendo agli stakeholder la possibilità di esprimere osservazioni e suggerimenti.

Il documento sarà ora sottoposto al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni entreranno in vigore una volta concluso il periodo di esame di quattro mesi, eventualmente prorogabile di altri due mesi.

Le semplificazioni previste da questo atto delegato saranno operative a partire dal 1° gennaio 2026, applicandosi all’anno finanziario 2025. Tuttavia, le aziende potranno decidere di adottare le nuove regole a partire dal bilancio 2026, qualora ritenessero tale scelta più vantaggiosa.

Tassonomia Ue: bussola per gli investimenti sostenibili in Europa

Il sistema di classificazione noto come tassonomia dell’UE rappresenta un elemento cardine nella strategia europea per una finanza responsabile e orientata alla sostenibilità.

Questo strumento funge da guida per canalizzare i capitali verso attività economiche cruciali per una trasformazione ecologica, coerente con le finalità del Green Deal europeo. In sostanza, la tassonomia fornisce una griglia di riferimento per identificare le attività che contribuiscono concretamente alla riduzione delle emissioni nette entro il 2050 e al conseguimento di altri obiettivi ambientali non legati al clima.

Un linguaggio condiviso per la sostenibilità

Per realizzare i traguardi climatici e energetici dell’UE fissati per il 2030, è essenziale orientare risorse e investimenti verso iniziative compatibili con uno sviluppo ecologico. Tuttavia, per farlo in modo efficace, serve una terminologia uniforme e condivisa. È proprio da questa esigenza che nasce l’idea della tassonomia: un sistema comune per definire, in modo oggettivo, quali attività possano essere considerate sostenibili.

Uno strumento per aziende e investitori

La tassonomia consente a imprese del settore finanziario e non finanziario di adottare una stessa definizione di attività “verdi”, facilitando la comunicazione, la rendicontazione e la valutazione. Questo approccio contribuisce a:

  • rafforzare la fiducia degli investitori,
  • contrastare pratiche di marketing ingannevoli legate alla sostenibilità (greenwashing),
  • sostenere le imprese nel loro percorso verso una minore impronta ambientale,
  • promuovere un mercato europeo più coeso e meno frammentato.

Il regolamento che dà vita alla tassonomia è entrato in vigore il 12 luglio 2020. Questo testo legislativo ha delineato le quattro condizioni fondamentali che un’attività deve soddisfare per essere riconosciuta come ecologicamente sostenibile.

A partire da questa base normativa, la Commissione europea è stata incaricata di definire, attraverso atti delegati, una lista dettagliata di attività ammissibili, accompagnata da criteri tecnici stringenti per ciascun obiettivo ambientale.

Principali interventi di semplificazione normativa

Le nuove disposizioni europee introducono una serie di modifiche sostanziali volte ad alleggerire il peso burocratico per le imprese, rendendo più efficiente il processo di rendicontazione legato alla sostenibilità. Di seguito, le innovazioni più significative.

Esclusione delle attività marginali dal perimetro di valutazione

Le imprese, siano esse del settore finanziario o produttivo, non saranno obbligate a valutare la compatibilità delle attività economiche marginali con la tassonomia verde.

Per le realtà non finanziarie, si considerano marginali quelle operazioni che non superano il 10% del fatturato, degli investimenti o delle spese operative complessive.

Questa deroga mira a semplificare i compiti amministrativi, permettendo alle aziende di concentrare le energie sulle aree core del proprio business e sul contributo effettivo alla transizione ecologica.

Spese operative irrilevanti escluse dalla rendicontazione

Nel caso in cui le spese operative non siano centrali per il modello economico di un'impresa non finanziaria, queste potranno essere escluse interamente dall’analisi di conformità alla tassonomia UE.

Si tratta di una semplificazione significativa per molte aziende che operano in settori ad alta intensità di capitale o con spese fisse minime.

Minori obblighi per gli istituti finanziari

Gli enti finanziari, come le banche, beneficeranno di una maggiore flessibilità nella comunicazione degli indicatori di sostenibilità. In particolare, potranno evitare la compilazione dei KPI dettagliati, come il Green Asset Ratio, per un periodo transitorio di due anni, facilitando l’adattamento al nuovo quadro normativo.

Modelli di rendicontazione più agili

I moduli di segnalazione sono stati oggetto di un’importante riduzione del volume informativo richiesto.

Per le aziende non finanziarie il numero di dati da comunicare è stato ridotto del 64%, mentre per quelle finanziarie il taglio è ancora più drastico, arrivando all’89%. Ciò si traduce in tempi più rapidi di compilazione e minore impatto operativo.

Revisione dei criteri ambientali sulle sostanze chimiche

Sono stati semplificati i requisiti tecnici relativi alla salvaguardia ambientale, in particolare quelli riguardanti il principio del "non arrecare danno significativo" (DNSH) collegati alla gestione e all’impiego di sostanze chimiche.

Questa modifica si propone di eliminare la complessità eccessiva riscontrata da molte imprese, pur mantenendo gli standard ambientali essenziali.

Ora soffermiamoci sull’alleggerimento del carico informativo.

Semplificazione delle informazioni da comunicare

Nel Regolamento Delegato UE del 4 luglio 2025, la Commissione Europea ha voluto alleggerire il carico informativo richiesto alle imprese, mantenendo però un adeguato livello di trasparenza per investitori e autorità. Le modifiche riguardano la quantità, la struttura e la rilevanza dei dati da rendicontare, con lo scopo di rendere la tassonomia più fruibile, evitando il rischio di reporting eccessivo e inutilmente oneroso.

Una delle principali innovazioni consiste nell’introduzione esplicita del principio di rilevanza finanziaria (materialità). In pratica:

  1. Le attività economiche che non superano il 10% del fatturato, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) possono essere escluse dalla valutazione di allineamento alla tassonomia.
  2. Le imprese non devono più effettuare analisi dettagliate su ogni singola attività, ma possono focalizzarsi su quelle che realmente incidono sul proprio business.

Questo consente una maggiore proporzionalità e riduce lo sforzo informativo soprattutto per le PMI o le realtà con portafogli di attività molto diversificati.

Trattamento semplificato delle spese operative

Le spese operative (OpEx) hanno un peso minore nel valutare la sostenibilità rispetto a ricavi o investimenti. Di conseguenza:

  1. Le aziende possono scegliere di non riportare l’OpEx KPI (indicatori chiave di performance) se giudicano che le spese operative non siano significative per il proprio modello di business.
  2. È sufficiente segnalare il valore complessivo delle spese operative e fornire una breve giustificazione della loro irrilevanza.

Rimozione e fusione di modelli di reportistica

Sono stati rivisitati i modelli di comunicazione obbligatori previsti dal Regolamento 2021/2178, con le seguenti modifiche:

  • i modelli dettagliati su gas fossile e nucleare sono stati eliminati, poiché considerati duplicativi o troppo onerosi;
  • i modelli riassuntivi sono stati accorpati. Ora un unico template aggregato sostituisce tre moduli precedenti, mantenendo solo i dati essenziali e decisivi per gli investitori;
  • per ciascuna attività segnalata, è richiesta una sola riga di dati, riducendo notevolmente la complessità.

Questo si traduce in una riduzione del 64% dei dati richiesti per le aziende non finanziarie e fino all’89% per le istituzioni finanziarie.

Trattamento delle esposizioni non valutabili

Le imprese non sono più obbligate a includere nei KPI:

  • derivati finanziari,
  • liquidità e disponibilità liquide,
  • prestiti interbancari a vista,
  • avviamento (goodwill),
  • merci.

Reporting opzionale fino al 2027

Fino al 31 dicembre 2027, gli operatori finanziari potranno astenersi dal compilare i template dettagliati della tassonomia, a condizione che indichino esplicitamente nel proprio bilancio di non rivendicare attività ecosostenibili secondo il Regolamento UE 2020/852.

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