Legge delegazione europea 2024 approvata definitivamente: novità per i datori di lavoro
Pubblicato il 12 giugno 2025
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La Camera dei deputati ha approvato definitivamente nella seduta dell'11 giugno 2025 il DDL di delegazione europea 2024 (AC 2280), recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.
Il DDL era stato precedentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024 e successivamente approvato, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato il 27 febbraio 2025 (A.S. 1258).
Il DDL passa ora dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, come emendato in prima lettura, reca la delega al Governo per il recepimento di numerose direttive europee e l'adeguamento a regolamenti europei. Inoltre, all'articolo 3 viene prevista l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 in tema di remunerazione adeguata durante la formazione come medico specialista.
Il testo si compone di tre Capi e 29 articoli che definiscono, oltre alle disposizioni generali, i princìpi e i criteri direttivi specifici per il recepimento di direttive e regolamenti UE. L'Allegato A contiene ulteriori 21 direttive che, ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, non necessitano di specifici principi o criteri di delega.
Ecco le direttive UE in fase di recepimento in materia di lavoro.
Lavoro mediante piattaforme digitali
L’articolo 11 del DDL di delegazione europea 2024, inserito in sede referente, reca – in aggiunta ai criteri e principi generali forniti dal Capo I - i princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
La direttiva va recepita entro il 2 dicembre 2026.
Il Governo dovrà:
a) adeguare la normativa vigente
Questo implica un aggiornamento, in particolare del capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015, che - si ricorda - concerne la tutela dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
b) ridefinire la nozione di “piattaforme di lavoro digitale”
La direttiva (UE) 2024/2831 introduce una nuova definizione di "piattaforma di lavoro digitale” a cui occorre conformarsi.
NOTA BENE: L’articolo 2 della direttiva definisce come piattaforma di lavoro digitale: “una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
i) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile;
ii) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;
iii) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
iv) comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati”.
c) individuare le procedure per la determinazione della situazione contrattuale
Un aspetto cruciale della direttiva è l'individuazione di procedure adeguate ed efficaci per verificare la corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che lavorano tramite piattaforme digitali.
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali
Le piattaforme digitali utilizzano sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali che possono comportare rischi per la privacy dei lavoratori. La direttiva richiede l’introduzione di misure per limitare il trattamento dei dati personali attraverso tali sistemi, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy, come previsto dagli articoli 7 e 8 della direttiva stessa.
e) modulare le tutele previdenziali per i lavoratori
La normativa italiana dovrà modulare le tutele previdenziali dei lavoratori delle piattaforme digitali, riconducendole alle discipline del lavoro autonomo o subordinato.
f) stabilire le modalità di informazione sui sistemi automatizzati
Le piattaforme digitali dovranno informare in modo trasparente i lavoratori e i loro rappresentanti circa l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati e decisionali. Inoltre, tali informazioni dovranno essere accessibili anche alle autorità nazionali competenti su richiesta, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 13 e 14 della direttiva.
g) definire le modalità di controllo e monitoraggio delle decisioni automatizzate
La direttiva sottolinea l’importanza di procedure di controllo per verificare l’impatto delle decisioni automatizzate sui lavoratori. La normativa dovrà quindi prevedere modalità per valutare tali impatti e garantire un riesame umano delle decisioni adottate tramite sistemi automatizzati, in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva.
h) adeguare la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le modifiche normative dovranno riguardare anche il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, estendendo le misure di sicurezza e salute sul lavoro ai lavoratori delle piattaforme digitali. In particolare, sarà necessario, in ottica di prevenzione, introdurre canali di segnalazione efficaci contro la violenza e le molestie, in linea con l’articolo 12 della direttiva.
i) regolamentare il diritto di accesso alle informazioni sulle piattaforme digitali
Infine, si rende necessaria una regolamentazione dettagliata delle modalità con cui le piattaforme digitali forniscono informazioni rilevanti ai soggetti aventi diritto, anche attraverso l’osservatorio previsto dall’articolo 47-octies del D.Lgs. n. 81/2015.
Esposizione all'amianto durante il lavoro
È in fase di recepimento, ma rientra tra le direttive che non necessitano di specifici principi o criteri di delega (Allegato A del DDL di delegazione europea 2024), la direttiva (UE) 2023/2668 - protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
La direttiva (UE) 2023/2668 novella la direttiva 2009/148/CE(49), aggiornandola sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica. In particolare, le novità riguardano i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto e le relative modalità di misurazione, gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all’amianto, la procedura di individuazione – prima dell’esecuzione di lavori relativi a locali – dell’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto.
Il termine di recepimento è il 21 dicembre 2025 (21 dicembre 2029 per il recepimento delle modifiche relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione)
Permesso unico di soggiorno e lavoro
Non necessitano di specifici principi o criteri di delega (Allegato A del DDL di delegazione europea 2024), anche la direttiva (UE) 2023/1233 recante norme in tema di procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Il termine per il recepimento è posto al 21 maggio 2026.
La direttiva (UE) 2024/1233 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Le modifiche principali operate dalla direttiva sostitutiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell’introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all’agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso.
Organismi per la parità di trattamento
Infine, rientrano tra le direttive in via di recepimento citate dall’Allegato A del DDL di delegazione europea 2024:
- la direttiva (UE) 2024/1499 recante norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- la direttiva (UE) 2024/1500 recante norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.
Le direttive devono essere recepite entro 19 giugno 2026
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