Sede principale e succursale in Stati diversi, soggetti distinti ai fini Iva

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Sede principale e succursale in Stati diversi, soggetti distinti ai fini Iva

La sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA, e la succursale di tale società, stabilita in altro Paese membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora la sede principale fornisca alla succursale servizi di cui le imputa i costi.

La Corte di Giustizia Ue si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra una banca danese, una succursale svedese di questa, e l’Agenzia delle imposte della Svezia, in merito ad una decisione preliminare emessa su interpello dalla Commissione tributaria svedese, riguardante la legge relativa all’imposta sul valore aggiunto.

Il procedimento in corso era stato sospeso dalla Corte suprema amministrativa, che aveva deciso di chiedere alla Corte europea se una succursale svedese di una banca stabilita in un altro Stato membro potesse o meno costituire un soggetto passivo indipendente in una situazione in cui la sede principale fornisce servizi alla succursale e ne imputa i costi alla succursale, qualora la sede principale faccia parte di un gruppo IVA nell’altro Stato membro, mentre la succursale svedese non fa parte di alcun gruppo IVA svedese.

Con sentenza dell’11 marzo 2021, pronunciata relativamente alla causa C-812/19, la Corte di giustizia ha precisato quale sia, in proposito, l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11 della menzionata direttiva: ai fini dell’imposta sul valore aggiunto IVA, la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.

Corte Ue: rimborso di sconto senza recupero Iva

Con altra decisione pronunciata sulla causa C-802/19, sempre depositata l’11 marzo ed avente ad oggetto il medesimo sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, la Corte europea ha invece fornito precisazioni per quel che riguarda l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE nonché del principio di neutralità dell’IVA.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra un’impresa che esercitava, nei Paesi Bassi, un’attività di vendita di medicinali per corrispondenza, e l’Ufficio delle imposte tedesco, in merito alla riduzione della base imponibile in caso di sconti sui prezzi dei medicinali per uso umano soggetti a prescrizione e forniti dai Paesi Bassi verso la Germania.

Sconti per fornitura di medicinali, no a riduzione base imponibile

I giudici europei, in particolare, hanno precisato che non è possibile, per una farmacia stabilita in uno Stato membro, ridurre la propria base imponibile qualora effettui, a titolo di cessioni intracomunitarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto in tale Stato membro, forniture di prodotti farmaceutici a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria stabilita in un altro Stato membro e conceda uno sconto alle persone coperte da tale assicurazione.

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