Ravvedimento speciale Cpb. Istruzioni operative modello F24 per società e soci
Pubblicato il 10 gennaio 2025
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Il 9 gennaio 2025 è stata pubblicata la prima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce importanti chiarimenti in merito al ravvedimento speciale 2018-2022 previsto nell'ambito del concordato preventivo biennale (articolo 2-quater del DL n. 113/2024).
Il nuovo documento di prassi integra e amplia quanto già indicato nella precedente risoluzione 50/E/2024, aggiungendo dettagli significativi sulle modalità di compilazione del modello F24 per i soggetti coinvolti, in particolare per le società e associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. La risoluzione completa il quadro normativo, offrendo indicazioni pratiche per semplificare l'adempimento degli obblighi tributari e chiarendo il regime applicativo per il ravvedimento speciale, a beneficio dei contribuenti interessati.
Ravvedimento speciale 2018-2022: definizione e requisiti
Il Ravvedimento Speciale 2018-2022, introdotto dall’articolo 2-quater del DL n. 113/2024 (cosiddetto “Decreto Omnibus”), è una misura straordinaria pensata per consentire ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di regolarizzare le annualità comprese tra il 2018 e il 2022. La sanatoria si rivolge in particolare a coloro che partecipano al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025, permettendo di sanare le irregolarità fiscali tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sulla base del punteggio ISA ottenuto per ciascun anno.
Possono accedere al Ravvedimento Speciale i contribuenti che abbiano applicato gli ISA per le annualità interessate. Tuttavia, non sono ammessi coloro che, per il 2020 e il 2021, abbiano dichiarato cause di esclusione dagli ISA nei modelli REDDITI, ad esempio a causa dell’emergenza COVID-19, poiché in tali casi gli ISA non risultano applicabili.
I contribuenti possono optare per due modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva:
- un’unica soluzione, da versare entro il 31 marzo 2025;
- rateizzazione, con un massimo di 24 rate mensili, sulle quali saranno applicati gli interessi legali a partire dal termine del pagamento della prima rata.
L’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA per ciascun anno:
- punteggio ISA 10: 5% per le annualità 2018, 2019 e 2022;
- punteggio ISA da 8 a <10: 10%;
- punteggio ISA da 6 a <8: 12%;
- punteggio ISA <6: 15%.
Anche l’IRAP rientra nel Ravvedimento Speciale. In questo caso, l’imposta sostitutiva è calcolata con un’aliquota del 3,9% sul maggior valore della produzione netta. Come per le imposte sui redditi, per le annualità 2020 e 2021 l’aliquota è ridotta del 30%, portandola al 2,73%.
L’Agenzia delle Entrate, tramite il Provvedimento Prot. n. 403886/2024, conferma che possono accedervi sia coloro che regolarizzano interamente tutte le annualità, sia coloro che scelgono di farlo solo per alcuni periodi.
Il ravvedimento non è consentito se il pagamento viene effettuato dopo la notifica di:
- processi verbali di constatazione (PVC),
- schemi di atti di accertamento (con contraddittorio avviato),
- atti di recupero di crediti inesistenti.
Ravvedimento speciale, chiarimenti operativi
La risoluzione n. 50/E del 2024 ha rappresentato un primo passo fondamentale nell'attuazione del ravvedimento speciale 2018-2022, introducendo i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP tramite il modello F24. Questi codici tributo, tra cui 4074 per le persone fisiche, 4075 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e 4076 per l’IRAP, permettono ai contribuenti di regolarizzare le annualità dal 2018 al 2022, sulla base del punteggio di affidabilità fiscale (ISA).
Parallelamente, il provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024 ha stabilito le modalità e i termini per esercitare l’opzione di adesione al ravvedimento speciale, specificando che, per le società e associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, l’opzione deve essere formalizzata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata. In particolare:
- la società o associazione deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP;
- i soci o associati devono versare le imposte sostitutive sulle imposte sui redditi e relative addizionali, per la quota di rispettiva competenza.
Tuttavia, la complessità delle casistiche legate a società e associazioni trasparenti, così come le modalità specifiche di compilazione del modello F24, hanno evidenziato la necessità di chiarimenti aggiuntivi. Per questo motivo, con la risoluzione n. 1/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha integrato e ampliato le indicazioni precedenti, approfondendo la compilazione del modello F24 e risolvendo le incertezze legate ai soggetti coinvolti e alle specifiche operative per garantire una corretta adesione alla sanatoria.
In particolare, il nuovo documento di prassi ha fornito dettagli pratici su due casistiche particolari:
- versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati;
- versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguito dalla società o associazione.
Versamento da parte dei soci o associati
La risoluzione n. 1/E del 2025 fornisce indicazioni operative dettagliate sul versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati di società e associazioni disciplinate dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Secondo quanto stabilito, ogni socio o associato è tenuto a versare la propria quota di competenza tramite il modello F24, rispettando specifiche modalità di compilazione.
In particolare, nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere indicati:
- Il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
- Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere inserito il codice fiscale della società o associazione a cui è collegato il pagamento. Contestualmente, nel campo “Codice identificativo”, deve essere riportato il codice “73”, che è stato ridenominato come “Contribuente – Società”.
Questo collegamento tra il socio e la società consente di tracciare correttamente i versamenti e garantisce che siano imputati in modo appropriato.
La risoluzione chiarisce inoltre che, anche in caso di errori formali nella compilazione, come l’assenza del codice fiscale della società o del codice identificativo “73”, i versamenti già effettuati rimangono validi. Tale disposizione offre maggiore flessibilità e tutela per i contribuenti, riducendo il rischio di contestazioni per irregolarità formali.
Versamento da parte di società o associazioni
Con la prima risoluzione dell’anno 2025 vengono, inoltre, chiarite le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali quando il pagamento è eseguito direttamente dalla società o associazione. In fase di compilazione del modello F24, l’Agenzia specifica che è necessario utilizzare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla tipologia o dalla composizione della compagine sociale.
Il pagamento deve riguardare l’intero importo dovuto dalla società o associazione, anche quando viene scelto il pagamento rateale. Ciò garantisce che il versamento sia centralizzato, semplificando gli adempimenti sia per la società stessa sia per i soci o associati.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’IRAP, è invece necessario utilizzare il codice tributo “4076”. Anche in questo caso, il modello F24 deve essere compilato specificando l’annualità di riferimento, assicurando la corretta imputazione del pagamento.
Conclusione
La risoluzione n. 1/E/2025 rappresenta un importante passo avanti per chiarire le modalità operative legate al ravvedimento speciale 2018-2022, completando il quadro normativo già delineato con la risoluzione n. 50/E del 2024. Grazie a queste istruzioni pratiche, contribuenti, società e associazioni hanno, ora, un riferimento chiaro per la compilazione del modello F24 e per la gestione dei versamenti, semplificando l’adesione al Concordato Preventivo Biennale e garantendo la regolarizzazione delle posizioni fiscali in modo agevolato.
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