Scadenza per imprese in franchigia UE: comunicazione al 31 luglio

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Le imprese italiane che operano in regime di franchigia IVA in altri Paesi dell’Unione europea sono chiamate a trasmettere, entro il 31 luglio 2025, la comunicazione trimestrale attraverso i canali telematici.

L’adempimento riguarda tutte le aziende iscritte al regime transfrontaliero e, se non rispettato, potrebbe comportare la sospensione dell’operatività nel Paese estero in cui si beneficia dell’esenzione.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto dal D.lgs. n. 180/2024 in attuazione della Direttiva UE 2020/285. Insieme al modello, il provvedimento n. 155649 del 28 marzo 2025 approva anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo documento si inserisce nel quadro attuativo già delineato dal precedente provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, che aveva stabilito le informazioni da trasmettere e le modalità per la presentazione della dichiarazione preventiva, necessaria per accedere al regime di esenzione IVA in altri Stati membri dell’UE.

Il modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono applicare il regime di franchigia IVA in uno o più Paesi dell’Unione europea che hanno adottato lo stesso sistema.

Regime di franchigia transfrontaliero IVA: finalità, normativa e obblighi comunicativi

Il regime di franchigia transfrontaliero, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto in Italia con il Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le micro e piccole imprese che effettuano operazioni in ambito unionale. Tale regime rappresenta un’evoluzione del sistema di franchigia IVA, estendendo la possibilità di usufruire dell’esonero dall’imposta anche alle operazioni transfrontaliere, vale a dire quelle effettuate in Stati membri diversi da quello in cui l’impresa è stabilita.

Il regime consente, infatti, ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea di non applicare l’IVA alle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati membri, purché questi abbiano adottato il medesimo regime e siano rispettati determinati requisiti dimensionali. In particolare, possono accedere a tale agevolazione le imprese il cui volume d’affari complessivo annuo non superi i 100.000 euro nell’intero territorio dell’Unione europea, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del regime nazionale di franchigia IVA nello Stato di stabilimento. L’introduzione di questo regime speciale, disciplinato dagli articoli da 70-terdecies a 70-vicies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mira a ridurre gli oneri amministrativi e fiscali per le piccole realtà imprenditoriali, facilitando così l’accesso al mercato unico europeo, senza l’obbligo di registrazione ai fini IVA in ciascun Paese in cui si effettuano operazioni.

In tale contesto normativo, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 155649 del 28 marzo 2025, è stato approvato il modello di comunicazione trimestrale, corredato dalle relative istruzioni e specifiche tecniche, che i soggetti interessati devono utilizzare per l’adempimento previsto dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

Struttura e contenuto del modello di comunicazione trimestrale

Il modello di comunicazione trimestrale approvato il 28 marzo 2025 si compone di due principali sezioni: il frontespizio e il quadro A.

Il frontespizio contiene le informazioni identificative del soggetto passivo obbligato alla comunicazione, inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’anno e il trimestre di riferimento, nonché gli eventuali riferimenti all’intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Il quadro A è dedicato alla descrizione delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento: in esso devono essere indicati, per ciascuno Stato membro dell’Unione europea in cui è stato applicato il regime di franchigia, i valori delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel trimestre.

Modalità di invio, termini di presentazione e gestione del superamento della soglia

La comunicazione trimestrale relativa al regime di franchigia transfrontaliero IVA deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria e nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento n. 155649 del 28 marzo 2025.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo oppure tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

NOTA BENE: La comunicazione deve essere inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre civile (quindi entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dell’anno successivo), anche in assenza di operazioni nel periodo di riferimento.

In caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, il soggetto passivo è tenuto a inviare una comunicazione specifica entro 15 giorni lavorativi dal superamento, con le stesse modalità telematiche. Tale comunicazione deve contenere la data in cui è stato superato il limite e il valore complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dall’inizio del trimestre in corso fino alla data del superamento. È importante sottolineare che non è consentito modificare successivamente questa comunicazione finale mediante invii correttivi: una volta trasmessa, resta valida e definitiva.

Eventuali ritardi nell’invio della comunicazione, se superiori a 30 giorni, o la ripetuta trasmissione tardiva di almeno due comunicazioni consecutive, comportano la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate agli Stati membri in cui il soggetto applica il regime di franchigia, i quali possono decidere di sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al regime.

NOTA BENE: Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o omissioni in una comunicazione già inviata, oppure nel caso in cui vengano meno in tutto o in parte le operazioni dichiarate, è possibile inviare una nuova comunicazione originaria corretta entro tre anni dal termine ordinario di presentazione. L’ultima comunicazione inviata per un determinato trimestre sostituisce le precedenti, fatta eccezione – come già evidenziato – per quella trasmessa in seguito al superamento della soglia, che non è rettificabile.

Infine, gli intermediari incaricati della trasmissione sono obbligati a rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la quale costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

ATTENZIONE: Specifica il provvedimento agenziale che non è consentito inviare una comunicazione correttiva per modificare la comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.
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