Ravvedimento speciale Isa, dal 14 ottobre 2024 la scheda con calcolo

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Ravvedimento speciale Isa, dal 14 ottobre 2024 la scheda con calcolo

Il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 è fruibile dal 14 ottobre 2024, data in cui i contribuenti Isa scopriranno nel loro cassetto fiscale una scheda riassuntiva, simile a una precompilata del concordato preventivo biennale, che includerà una tabella con i dati informativi rilevanti del contribuente e il calcolo dell'imposta sostitutiva da pagare se si opta per il regime di ravvedimento. A predisporla Sogei insieme all’Agenzia delle Entrate.

Scheda con calcolo dell’imposta sostitutiva nel Cassetto fiscale

Proprio Sogei, in una nota diffusa l’11 ottobre 2024, ricorda che l'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) offre una nuova opzione per i contribuenti che utilizzano gli ISA e desiderano aderire, implementando una forma di ravvedimento speciale applicabile ai periodi di imposta dal 2018 al 2022.

Per far meglio comprendere le norme e i relativi benefici, l'Agenzia delle Entrate e Sogei hanno arricchito la scheda di sintesi accessibile nel Cassetto fiscale dei contribuenti, inserendo una tabella con dati informativi essenziali e il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di adesione al ravvedimento.

I dati saranno anche disponibili in formato .csv, permettendo così ai contribuenti o ai loro intermediari di scaricarli per un utilizzo personalizzato.

Tutto ciò è disponibile a partire dal 14 ottobre 2024.

Ma ricordiamo i dettagli del regime di ravvedimento speciale – introdotto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024 convertito - previsto per i contribuenti Isa che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 all’istituto del concordato preventivo biennale (CPB).

Ravvedimento speciale per adesione al Cpb

I soggetti che hanno adottato gli ISA e aderiscono all’accordo biennale con il Fisco entro il 31 ottobre 2024 possono scegliere di sostituire le usuali tasse sui redditi, le addizionali e l'imposta regionale sulle attività produttive con un'imposta sostitutiva.

L’imponibile è costituito dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  1. 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  2. 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  3. 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  4. 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  5. 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  6. 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Dette misure sono utili anche per la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap, costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nelle misure suddette.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, per i periodi 2018, 2019 e 2022, variano tra il 10% e il 15% per i redditi, a seconda della valutazione di affidabilità fiscale. In particolare:

-  10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

- 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

- 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

L'aliquota per l'imposta sulle attività produttive è fissata al 3,9% per gli stessi anni.

Riduzione per il COVID-19: per i periodi 2020 e 2021, si applica una riduzione del 30% a causa degli effetti economici della pandemia.

NOTA BENE: L'imposta sostitutiva annuale non può essere inferiore a 1.000 euro, per ciascuna annualità oggetto dell'opzione.

Circa le modalità di pagamento per l'imposta sostitutiva, esso va eseguito optando per due modalità:

  • in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025,
  • attraverso un piano di rateizzazione che non superi le ventiquattro mensilità, con rate dello stesso importo maggiorate dagli interessi calcolati al tasso legale a partire dalla data del 31 marzo 2025.
L’opzione per ogni periodo fiscale si perfeziona saldando completamente tutte le rate. Tuttavia, il pagamento di una rata successiva alla prima entro il limite temporale della rata seguente non invalida il beneficio della rateizzazione. Non si prevedono rimborsi per le somme già versate come imposta sostitutiva nel caso di perdita del diritto alla rateizzazione.

Inoltre, il ravvedimento non si considera valido se il pagamento, sia in una sola soluzione sia della prima rata, avviene dopo la ricezione di verbali di constatazione o notifiche di accertamento, o atti di recupero di crediti inesistenti.

Effetti del ravvedimento

L’accesso alla regolarizzazione speciale per uno o tutti i periodi che vanno dal 2018 al 2022, garantisce il blocco delle rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo ex articolo 39 del Dpr 600/1973 e, in tema di Iva, ex articolo 54, secondo comma, secondo periodo del Dpr 633/1972. Tuttavia, vi sono delle eccezioni:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
  • applicazione nei confronti dei soggetti Isa di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione sopra descritta.

Proroga? Maurizio Leo: impossibile

Dunque l'Amministrazione Finanziaria è intenzionata a fare di tutto per invogliare i contribuenti ad aderire al Cpb rendendo immediatamente evidenti i vantaggi offerti.

E torniamo al noto discorso che dal gettito che arriverà dalle adesioni al Cpb dipende buona parte della manovra finanziaria 2025.

Tuttavia, dai dati che emergono dai professionisti coinvolti – commercialisti – l’adesione non sarà molto alta, complice anche il poco tempo a disposizione per studiare le varie valutazioni delle situazioni dei singoli clienti.

A tal proposito, nell’ultima settimana, sono state molte le richieste di proroga del concordato avanzate. Anche lo stesso presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha ribadito la necessità di un differimento della scadenza del 31 ottobre 2024, in una lettera indirizzata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro Maurizio Leo e al direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Ma ciò non sembra possibile.

Durante un convegno, l’11 ottobre 20124, Leo ha specificato che: “Se dipendesse da noi, vorremmo dare una proroga all'infinito del concordato preventivo perché siamo ben consapevoli dei problemi dei professionisti e le imprese”.

Ma i tempi sono stretti e l’Italia è chiamata ad approvare la legge di bilancio; per fare questo occorre avere tutti i dati certi e chiari entro il 31 ottobre 2024.

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