Ravvedimento speciale CPB: adesione con versamento entro il 31 marzo 2025
Pubblicato il 27 marzo 2025
In questo articolo:
- Concordato preventivo biennale, regime di ravvedimento per i contribuenti ISA
- Soggetti ammessi al regime di ravvedimento speciale per il Cpb
- Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento
- Chiarimenti per società e associazioni trasparenti sull’esercizio del ravvedimento
- Termini di esercizio dell’opzione
- Riapertura del Cpb: nuova finestra fino al 10 Dicembre per i contribuenti qualificati
- CPB: reddito concordato non rilevante per i contributi previdenziali dei professionisti
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Il 31 marzo 2025 è una data fondamentale per i soggetti che hanno applicato gli ISA nel periodo d’imposta 2023 e che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per le annualità 2024 e 2025. Entro tale termine, infatti, è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare spontaneamente eventuali violazioni dichiarative relative agli anni dal 2018 al 2022.
L’opzione si esercita con il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o la rateizzazione, utilizzando i codici tributo specifici e indicando l’annualità di riferimento. Per le società e associazioni trasparenti, il versamento deve essere completato dal soggetto collettivo per l’Irap e dai soci o associati per le imposte sui redditi e le relative addizionali.
Questo emerge dal provvedimento n. 403886/2024 del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, che, in attuazione di una disposizione del Dlgs. n. 113/2024 relativa al Concordato Preventivo Biennale, stabilisce modalità e termini per la comunicazione delle opzioni di sanatoria connesse al Cpb.
Vediamo nel dettaglio.
Concordato preventivo biennale, regime di ravvedimento per i contribuenti ISA
Il Decreto Legge n. 113/2024, convertito nella Legge 143/2024 e conosciuto come "Decreto Omnibus" ha introdotto per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale la possibilità di accedere a una sanatoria (cosiddetto “regime di ravvedimento speciale”) per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.
In particolare, l’articolo 2-quater del Decreto Omnibus permette ai soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al Cpb entro il 31 ottobre 2024 di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso questo regime, pagando imposte sostitutive sulle imposte sui redditi, le relative addizionali e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il calcolo dell’imposta sostitutiva si basa sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali in vigore alla data di conversione del decreto.
Poiché il comma 15 dell’articolo 2-quater delega al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione di termini e modalità per la comunicazione delle opzioni di adesione, l’Agenzia ha reso operative tali disposizioni con il provvedimento n. 403886/2024, disciplinando le modalità operative per l’adesione al regime di sanatoria previsto dal Cpb.
Soggetti ammessi al regime di ravvedimento speciale per il Cpb
Il regime di ravvedimento è riservato ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre 2024. Possono accedervi coloro che, nei periodi d’imposta 2018-2022, hanno:
- applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
- oppure hanno dichiarato cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da COVID-19,
- ancora, hanno segnalato condizioni di non normale svolgimento dell’attività secondo le disposizioni ISA.
Il provvedimento include anche i contribuenti che erano in regime forfetario nel 2023 e che, aderendo al CPB nel 2024, possono sanare le annualità precedenti in cui erano soggetti a regime ordinario IRPEF e applicavano gli ISA o dichiaravano cause di esclusione.
L’Allegato 1 del provvedimento specifica i righi delle dichiarazioni fiscali (Redditi e IRAP) valide alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024 (9 ottobre 2024) da considerare per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Tali riferimenti costituiscono elementi informativi per facilitare i contribuenti nell’applicazione del regime di ravvedimento, senza tuttavia essere vincolanti.
Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento
Il nodo centrale del nuovo provvedimento agenziale riguarda le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento e di versamento dell’imposta sostitutiva.
Le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al regime di ravvedimento per il Cpb prevedono che i contribuenti interessati esercitino l’opzione per ciascuna annualità tramite la presentazione del modello F24. Il modello F24 deve riportare il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva, con l’indicazione dell’annualità di riferimento nel campo apposito e il numero totale delle rate, qualora si scelga il pagamento rateale. Per il versamento, sono stati istituiti specifici codici tributo attraverso la risoluzione n. 50/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Per il perfezionamento del ravvedimento, è necessario che ogni rata venga pagata regolarmente: nel caso di rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro i termini previsti, fino a un massimo di 24 rate mensili. Tuttavia, un eventuale ritardo nel pagamento di una rata (diversa dalla prima) non compromette la validità della rateazione, purché il saldo avvenga entro la scadenza della rata successiva.
Infine, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, sia in unica soluzione sia per la prima rata, viene effettuato successivamente alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti, secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questo implica che eventuali notifiche di tali atti bloccano la possibilità di accedere alla sanatoria.
Chiarimenti per società e associazioni trasparenti sull’esercizio del ravvedimento
Per le società e associazioni trasparenti (ai sensi dell’articolo 5 del TUIR) e le società disciplinate dagli articoli 115 e 116 del TUIR, l’adesione al regime di ravvedimento richiede la presentazione di modelli F24 distinti per ciascuna imposta dovuta.
In particolare, la società o associazione deve versare l’imposta sostitutiva relativa all’IRAP, mentre i soci o associati sono responsabili del pagamento delle imposte sostitutive sui redditi e delle addizionali. Tuttavia, come chiarito dal provvedimento agenziale (par. 3.2), per il perfezionamento della sanatoria è sufficiente che i modelli F24 siano presentati e versati unicamente dalla società o dall’associazione, senza necessità di singoli versamenti da parte dei soci.
NOTA BENE: Ciò significa che, pur essendo i soci coinvolti nel regime di trasparenza fiscale, è la società stessa a definire il ravvedimento, sollevando i soci o associati dall’obbligo di presentare individualmente i modelli F24 per l’esercizio dell’opzione.
Termini di esercizio dell’opzione
I termini per esercitare l’opzione di ravvedimento richiedono la presentazione del modello F24, con il versamento dell’imposta sostitutiva, entro il 31 marzo 2025. Questo versamento può avvenire in un’unica soluzione oppure tramite la prima rata di un pagamento rateale. In caso di scelta della rateazione, il contribuente può suddividere l’importo dovuto in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. A tali rate verranno applicati interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Di seguito una Tabella che sintetizza i principali aspetti relativi a soggetti ammessi, requisiti, modalità di adesione e scadenze previsti nel provvedimento n. 403886 dell’Agenzia delle Entrate.
Chi | Cosa | Come | Quando |
---|---|---|---|
Soggetti che applicano ISA e che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (Cpb) entro il 31 ottobre 2024 | Possono accedere al regime di ravvedimento per sanare le annualità 2018-2022 | Presentando modello F24 per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi e IRAP (se dovuta) | Adesione entro il 31 ottobre 2024; versamento entro il 31 marzo 2025 |
Società e associazioni trasparenti (articolo 5 del TUIR) e società ex articoli 115 e 116 del TUIR | Devono versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP (società/associazione) e le imposte sui redditi e addizionali (soci) | Presentando modelli F24 distinti per ogni tipologia di imposta; la società è responsabile del perfezionamento del ravvedimento | Versamento in unica soluzione o prima rata entro il 31 marzo 2025 |
Contribuenti in regime forfetario nel 2023 che aderiscono al Cpb per il 2024 | Possono sanare le annualità pregresse (quando applicavano il regime ordinario IRPEF con ISA o dichiarazioni di esclusione) | Presentando modello F24 per ciascuna annualità da sanare, indicando il numero di rate se scelta la rateazione | Versamento entro il 31 marzo 2025; rateazione possibile fino a 24 rate mensili |
Tutti i soggetti che scelgono il pagamento rateale | Devono perfezionare il ravvedimento completando tutte le rate (max 24) | Versando ciascuna rata con modello F24, con applicazione di interessi al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025 | Ritardo possibile su rate successive alla prima, purché entro la scadenza della rata successiva; termine massimo per ogni rata 31 marzo 2027 |
Riapertura del Cpb: nuova finestra fino al 10 Dicembre per i contribuenti qualificati
La riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale è ormai una possibilità concreta. Il nuovo termine, previsto per il 10 dicembre 2024, dovrebbe essere introdotto tramite un decreto legge, in risposta al basso tasso di adesione registrato (15%) tra i contribuenti potenzialmente interessati, che include circa 705.000 partite IVA tra soggetti ISA e forfettari.
Il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, sostiene questa iniziativa, considerandola una misura utile per agevolare chi, nonostante le difficoltà tecniche e organizzative incontrate, non è riuscito ad aderire entro il 31 ottobre 2024. Il Viceministro Leo auspica che la riapertura possa essere approvata collegialmente dal Governo e che produca un reale beneficio per le finanze pubbliche. Tuttavia, specifica che la nuova finestra sarà limitata esclusivamente ai contribuenti che, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non hanno aderito al CPB. Questa condizione è ritenuta essenziale per evitare di compromettere il calendario fiscale del 2025.
L’obiettivo della riapertura è incentivare un numero maggiore di contribuenti a cogliere l’opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale, contribuendo così al rafforzamento del rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti.
CPB: reddito concordato non rilevante per i contributi previdenziali dei professionisti
Il reddito concordato con il Fisco attraverso il nuovo Concordato Preventivo Biennale non è rilevante per la determinazione dei contributi previdenziali che i professionisti devono versare alle proprie Casse previdenziali. ADEPP, l’associazione degli enti previdenziali dei professionisti, ha ribadito con forza questo principio, affermando che i contributi previdenziali devono continuare a essere calcolati esclusivamente sul reddito effettivo dichiarato dai professionisti, a differenza di quanto previsto per i contributi obbligatori INPS, IVS e Gestione Separata, che possono invece basarsi sul reddito concordato. A sostegno di questa posizione si sono espressi anche i presidenti di Cassa Dottori Commercialisti e di Inarcassa, confermando che il calcolo dei contributi per i professionisti resta vincolato ai redditi reali, indipendentemente dall’adesione al Cpb.
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