Rottamazione-quater 2025: scadenza al 31 luglio per nona rata e riammessi
Pubblicato il 30 luglio 2025
In questo articolo:
- Che cos’è la Rottamazione-quater e come funziona
- Riammissione alla Rottamazione-quater: la seconda chance del Milleproroghe 2025
- Il nuovo piano di pagamento per i riammessi
- ContiTu: il servizio per personalizzare il piano di pagamento
- Come si pagano le rate della Rottamazione-quater
- Cosa succede in caso di mancato o tardivo pagamento
- Come verificare la propria posizione
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Si avvicina un appuntamento importante per migliaia di contribuenti italiani: la prossima scadenza della Rottamazione-quater, la misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2022. Il 31 luglio 2025 è il termine fissato per il pagamento delle somme dovute, ma grazie alla consueta tolleranza di cinque giorni, i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2025 saranno considerati regolari e non comporteranno la perdita dei benefici.
Si tratta di una scadenza unica che riguarda due categorie di contribuenti:
- da un lato, chi ha seguito regolarmente il piano di pagamento previsto dalla rottamazione ed è ora tenuto al versamento della nona rata;
- dall’altro, i contribuenti riammessi alla definizione agevolata, che devono effettuare il versamento della prima o unica rata, a seguito della domanda presentata entro il 30 aprile 2025.
I moduli di pagamento sono stati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sia attraverso comunicazioni via PEC o posta, sia online, accedendo all’area riservata del sito istituzionale.
Che cos’è la Rottamazione-quater e come funziona
La Rottamazione-quater è una misura di definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Agenzia delle entrate-Riscossione in forma semplificata. La misura si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, offrendo l’opportunità di saldare i debiti con un forte abbattimento di interessi e sanzioni.
I contribuenti che aderiscono devono versare solo:
- l’importo del capitale residuo del debito;
- le spese di notifica;
- i costi relativi alle eventuali procedure esecutive.
Non sono invece dovuti:
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora;
- sanzioni;
- aggio e altri accessori.
Per quanto riguarda i debiti derivanti da sanzioni amministrative (come le multe stradali), diverse da quelle tributarie e previdenziali, l’agevolazione consiste nel pagamento del solo importo originario della sanzione, senza maggiorazioni, interessi o aggio.
La Rottamazione-quater include:
- cartelle non ancora notificate;
- carichi già rateizzati o sospesi;
- carichi già oggetto di precedenti sanatorie (come “Rottamazione-ter” o “Saldo e Stralcio”), anche se decaduti per irregolarità nei pagamenti.
Anche i carichi affidati da casse previdenziali di diritto privato possono rientrare nella definizione agevolata, a condizione che l’ente abbia deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’adesione alla misura e ne abbia dato comunicazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Tra le casse che hanno aderito figurano:
- CNPA Forense (avvocati),
- ENPAB (biologi),
- CNPR (ragionieri),
- ENPAV (veterinari),
- INPGI (giornalisti).
Si tratta quindi di una sanatoria estesa e inclusiva, pensata per offrire una concreta possibilità di regolarizzazione a una platea ampia e diversificata di contribuenti, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale e favorire l’adempimento.
Riammissione alla Rottamazione-quater: la seconda chance del Milleproroghe 2025
La riammissione alla Rottamazione-quater è stata introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), per offrire una nuova opportunità a quei contribuenti che, pur avendo inizialmente aderito alla definizione agevolata, erano decaduti dal beneficio a causa di mancati, tardivi o parziali pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024. In particolare, sono stati ammessi alla riammissione:
- coloro che non hanno versato una o più rate del piano agevolato originario;
- chi ha pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) almeno una delle rate previste fino a fine 2024;
- chi ha effettuato versamenti di importo inferiore a quanto dovuto.
Non sono invece rientrati nella riammissione i debiti per cui i pagamenti risultavano in regola fino al 31 dicembre 2024: in questi casi, i contribuenti devono proseguire con il piano originale per non perdere i benefici della definizione.
Per ottenere la riammissione, era necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2025. Chi ha aderito ha ricevuto, entro il 30 giugno 2025, la Comunicazione delle somme dovute dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, contenente:
- il riepilogo dell’importo complessivo da pagare;
- le scadenze secondo la scelta effettuata (unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure rateizzazione fino a 10 rate, di cui le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025);
- i moduli di pagamento precompilati e le istruzioni per eventuale domiciliazione bancaria.
I pagamenti possono essere effettuati tramite i consueti canali: banche, uffici postali, tabaccai, home banking, ATM abilitati, App Equiclick, o sportelli AdER su appuntamento.
Le FAQ del 10 luglio 2025 hanno chiarito che eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza sono riconosciuti come acconti sul capitale dovuto e detratte dall’importo della riammissione. Inoltre, grazie al servizio online ContiTu, è possibile selezionare solo alcune cartelle da pagare, ottenendo nuovi moduli aggiornati per proseguire solo con quelle. Le restanti cartelle non pagate restano soggette alla riscossione ordinaria.
Infine, una volta presentata la domanda, sono state sospese le procedure esecutive in corso, non sono stati avviati nuovi pignoramenti o ipoteche e, fino alla scadenza della prima rata, è stata bloccata ogni azione cautelare da parte dell’Agente della riscossione. Alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), le eventuali rateizzazioni pregresse sono automaticamente revocate.
Il nuovo piano di pagamento per i riammessi
I contribuenti che sono stati riammessi alla Rottamazione-quater hanno potuto scegliere, al momento della domanda, se pagare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure rateizzare il debito in un massimo di 10 rate di pari importo. In caso di rateizzazione, il calendario dei versamenti è così articolato:
- 1ª rata: 31 luglio 2025,
- 2ª rata: 30 novembre 2025,
- 3ª rata: 28 febbraio 2026,
- 4ª rata: 31 maggio 2026,
- 5ª rata: 31 luglio 2026,
- 6ª rata: 30 novembre 2026,
- 7ª rata: 28 febbraio 2027,
- 8ª rata: 31 maggio 2027,
- 9ª rata: 31 luglio 2027,
- 10ª rata: 30 novembre 2027.
NOTA BENE: Rimane valido il margine di 5 giorni di tolleranza previsto dalla normativa, così come il rinvio automatico della scadenza in caso cada di sabato o giorno festivo. Per esempio, il termine del 31 luglio 2025 sarà considerato rispettato anche se il pagamento verrà effettuato entro il 5 agosto 2025.
Sulle somme dovute si applicano interessi al 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
ContiTu: il servizio per personalizzare il piano di pagamento
I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater o alla riammissione possono scegliere di pagare solo alcune cartelle o avvisi, escludendo quelli già annullati o che non intendono saldare. Per farlo è disponibile “ContiTu”, il servizio online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Attraverso un form semplice e guidato, è possibile selezionare i singoli carichi da includere nel piano, mantenendo il numero di rate scelto nella domanda originaria. Al termine dell’operazione si ottiene un nuovo piano di pagamento personalizzato, con moduli pagoPA aggiornati che vengono inviati anche via e-mail.
È importante sapere che:
- le cartelle escluse non beneficiano della definizione agevolata e tornano pienamente esigibili;
- eventuali ritardi o pagamenti parziali faranno decadere il piano agevolato, con perdita dei relativi benefici.
Come si pagano le rate della Rottamazione-quater
Il pagamento delle rate della Rottamazione-quater, inclusi quelli previsti per i contribuenti riammessi, può essere effettuato tramite numerosi canali, sia fisici che digitali.
Canali di pagamento disponibili:
- Sportelli fisici: banche, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie convenzionate, sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi CBILL e Postamat.
- Online: home banking, sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, e tramite App Equiclick.
- Sportelli AE-Riscossione: pagamento diretto presso gli sportelli, previa prenotazione.
Moduli di pagamento:
I moduli pagoPA necessari per il versamento:
- sono stati inviati via PEC o posta;
- sono disponibili nell’area riservata del sito AdER (accesso con SPID, CIE, CNS o Entratel);
- possono essere richiesti anche senza credenziali, compilando un form online e allegando un documento d’identità.
Domiciliazione bancaria:
Chi lo desidera può attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente (anche intestato a terzi, se autorizzato), accedendo all’area “Definizione agevolata” del sito AdER. Il servizio consente anche di revocare o modificare la domiciliazione in qualsiasi momento.
Cosa succede in caso di mancato o tardivo pagamento
Il mancato pagamento, così come un versamento effettuato in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza o per un importo inferiore a quello previsto, comporta la decadenza automatica dai benefici della Rottamazione-quater, sia per i contribuenti in regola con il piano originario sia per coloro che sono stati riammessi.
In tal caso:
- si perdono tutte le agevolazioni previste, comprese l’esclusione di sanzioni, interessi e aggio;
- l’intero debito torna pienamente esigibile, comprensivo di tutti gli oneri originari;
- gli eventuali pagamenti già effettuati vengono considerati acconti sul debito residuo e non estinguono il carico fiscale.
L’Agente della riscossione potrà quindi riprendere o avviare le azioni di recupero, come pignoramenti, fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie, per il recupero integrale delle somme dovute.
Per questo è fondamentale rispettare le scadenze previste, effettuando i pagamenti in modo puntuale e completo, al fine di mantenere i vantaggi della definizione agevolata.
Come verificare la propria posizione
Per controllare importi, rate e moduli di pagamento, i contribuenti possono accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel. Chi non possiede credenziali può richiedere copia della Comunicazione delle somme dovute compilando il form disponibile sul sito, allegando un documento d’identità.
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