Il datore di lavoro deve indicare le ferie residue prima della cessazione del rapporto
Pubblicato il 30 luglio 2025
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Grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie residue prima della cessazione del rapporto, informandolo in modo chiaro, tempestivo e adeguato delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione.
Indennità per ferie non godute: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori
La corretta gestione delle ferie non godute rappresenta un tema centrale nella disciplina del rapporto di lavoro, con importanti implicazioni sia economiche sia giuridiche. L’indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite alla cessazione del rapporto è un diritto del lavoratore tutelato a livello nazionale ed europeo.
L’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, n. 20035 del 18 luglio 2025, si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, ma introduce chiarimenti rilevanti sull’onere probatorio in capo al datore di lavoro. Si conferma che la perdita del diritto alle ferie richiede una dimostrata informazione preventiva e adeguata al lavoratore.
Il caso oggetto della pronuncia
Un lavoratore, cessato dal servizio nel mese di settembre 2011, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 35.000 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, nonché per una quota dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Il datore di lavoro aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che il dipendente non aveva fornito prova della mancata fruizione delle ferie per causa a lui non imputabile, essendo stato formalmente invitato, nel luglio 2011, a godere delle ferie residue.
A seguito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle spettanze richieste, mentre la Corte d’Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo inammissibili per novità le argomentazioni ulteriormente dedotte in appello dal lavoratore.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte d’Appello avesse ritenuto provata l’offerta di ferie da parte del datore, in assenza di adeguati riscontri. Segnalati anche l’omesso esame di documenti rilevanti ed un'errata ripartizione dell’onere probatorio, ritenuta a suo sfavore.
La decisione della Corte di Cassazione
Onere probatorio in capo al datore di lavoro
Con l’ordinanza n. 20035/2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato che grava esclusivamente sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie residue prima della cessazione del rapporto. Tale obbligo comprende non solo un invito formale, ma anche un’informazione chiara, completa e tempestiva, che consenta al lavoratore di esercitare in modo effettivo e consapevole il proprio diritto.
Riferimenti alla giurisprudenza
La pronuncia si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare alle sentenze del 6 novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16), che stabiliscono il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie retribuite o all’indennità sostitutiva non può mai essere automatica. È sempre necessaria una verifica preventiva circa l’effettiva possibilità, offerta dal datore, di usufruire delle ferie.
La Suprema corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza nazionale (Cass. n. 21780/2022), ribadendo che la decadenza del diritto alle ferie può operare solo se il datore dimostra di aver adempiuto agli obblighi informativi e che il lavoratore, nonostante ciò, non abbia fruito delle ferie senza giustificato motivo.
Condizioni per la legittima esclusione dell’indennità
Pertanto, per escludere il diritto all’indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve provare di aver offerto una concreta e documentata possibilità di fruizione delle ferie, con un preavviso sufficiente rispetto alla data di cessazione del rapporto. In assenza di tale dimostrazione, l’indennità deve essere riconosciuta.
Ferie non godute: onere probatorio in capo al datore di lavoro
La Cassazione, in definitiva, ha ribadito il seguente principio di diritto: “grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue”.
L’ordinanza in commento, in conclusione, rafforza la tutela del lavoratore in materia di diritto al riposo e alle ferie retribuite, riaffermando il dovere attivo del datore di lavoro nel garantirne la concreta fruizione.
La sola comunicazione formale non è sufficiente: è necessario dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare il proprio diritto, con tempi e modalità tali da garantire il rispetto delle finalità di recupero psicofisico che le ferie intendono assicurare.
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