Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali
Pubblicato il 01 luglio 2025
In questo articolo:
- Modello 730/4 e ruolo dell’Inps
- Inps come sostituto d’imposta
- Invio e gestione dei modelli 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate
- Prestazioni soggette a conguaglio
- Esclusioni
- Casi di diniego e codici Inps
- Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
- Gestione delle dichiarazioni integrative: scadenza e limiti operativi
- Conguagli e rateazione dei debiti fiscali: criteri di calcolo
- Gestione postuma dei conguagli non effettuati
- Riepilogando
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E’ tempo di dichiarazione dei redditi: ecco dunque che l’Inps assicura anche per il 2025, nella propria qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730, provvedendo quindi ad effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni.
Vediamo quanto riportato nel messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025.
Modello 730/4 e ruolo dell’Inps
Il modello 730/4 rappresenta uno strumento fiscale essenziale nel processo di assistenza fiscale per i contribuenti che scelgono il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.
La sua funzione principale consiste nel comunicare ai sostituti d’imposta - tra cui l’Inps - gli esiti del calcolo effettuato a seguito della presentazione del modello 730.
Il modello 730/4, elaborato dall’Agenzia delle Entrate, riporta infatti gli importi a debito o a credito derivanti dalla dichiarazione che devono essere successivamente trattenuti o rimborsati direttamente in busta paga o nella rata della pensione.
Inps come sostituto d’imposta
Nel contesto dell’assistenza fiscale, l’Inps agisce come sostituto d’imposta per tutti i soggetti che percepiscono da esso redditi imponibili, quali pensioni o indennità soggette a tassazione. Tale funzione implica che l’Istituto è tenuto a:
- ricevere dal sistema dell’Agenzia delle Entrate i modelli 730/4 riferiti ai propri assistiti;
- verificare la sussistenza del rapporto fiscale con il contribuente;
- applicare i conguagli fiscali - a debito o a credito - direttamente sulle prestazioni erogate.
L’Inps si configura quindi come soggetto responsabile dell’esecuzione pratica delle operazioni derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, assumendo perciò un ruolo fondamentale nella corretta gestione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti ai propri assistiti.
Requisiti
Perché l’Inps possa legittimamente gestire le risultanze contabili contenute nel modello 730/4 devono sussistere alcune condizioni imprescindibili. In particolare, è necessario che:
- sia in essere, nell’anno di presentazione del modello 730, un rapporto di sostituzione d’imposta tra l’Inps e il contribuente;
- il soggetto abbia percepito almeno una prestazione imponibile ai fini Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nel corso del 2025.
Se tali condizioni non sono soddisfatte - ad esempio, perché il soggetto ha cessato la prestazione prima del 1° aprile 2025 o percepisce unicamente redditi esenti - l’Inps è tenuto a rifiutare la gestione della dichiarazione attraverso un formale “diniego”, comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Invio e gestione dei modelli 730/4 da parte dell’Agenzia delle Entrate
Il processo operativo prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta telematicamente i modelli 730/4 all’Inps, che riceve le risultanze contabili relative ai soggetti per cui è indicato come sostituto d’imposta.
I dati trasmessi includono l’esito della liquidazione della dichiarazione e gli importi che devono essere trattenuti o rimborsati direttamente sulle prestazioni in pagamento.
Dal 2020, questa trasmissione avviene esclusivamente tramite un canale telematico univoco, garantendo maggiore sicurezza e tracciabilità delle informazioni fiscali.
L’Inps elabora i modelli ricevuti e applica i conguagli sulle prestazioni mensili, salvo i casi in cui sussistano cause di esclusione.
Prestazioni soggette a conguaglio
L’Inps applica i conguagli fiscali soltanto sulle prestazioni imponibili, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di reversibilità;
- prestazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
- pensione anticipata;
- altre indennità o trattamenti che generano reddito imponibile ai fini Irpef.
In presenza di almeno una di queste prestazioni nel corso del 2025, e qualora sussista un rapporto attivo tra l’Istituto e il contribuente, l’Inps è tenuto a procedere all’applicazione automatica delle risultanze contabili derivanti dal modello 730/4.
Esclusioni
Non tutti i contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta nel modello 730 possono, come detto, beneficiare dell’assistenza fiscale automatica.
Infatti, l’Istituto non può gestire i conguagli nei casi in cui non vi sia un reddito imponibile nel 2025, anche se il contribuente ha percepito redditi soggetti a imposta in anni precedenti.
Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione dell’assistenza fiscale da parte dell’Inps le prestazioni non soggette a tassazione.
1. Pensioni erogate a vittime del terrorismo o del dovere
Questi trattamenti sono esenti da imposta e pertanto non possono costituire base imponibile per l’applicazione di conguagli. L’Inps non è tenuto a operare alcuna trattenuta o rimborso per tali soggetti.
2. Prestazioni assistenziali
Rientrano tra le prestazioni non imponibili:
- assegno sociale;
- pensioni di invalidità civile;
- assegno unico e universale per i figli a carico;
- assegno per il nucleo familiare.
Tali trattamenti hanno infatti finalità esclusivamente assistenziali e non generano reddito imponibile. Di conseguenza, i beneficiari non possono avvalersi dell’assistenza fiscale Inps per la gestione dei conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
3. Indennità una tantum previste dai Decreti Aiuti
Anche le indennità straordinarie erogate nell’ambito dei cc.dd. “Decreti Aiuti” - introdotti dal Governo per sostenere famiglie e lavoratori in contesti di emergenza economica - sono esenti da Irpef. Di conseguenza, l’Inps non applica alcun conguaglio ai soggetti che percepiscono esclusivamente tali indennità.
Casi di diniego e codici Inps
Nei casi in cui sia nell’impossibilità di gestire i conguagli derivanti dalle risultanze del modello 730/4, l’Istituto è tenuto a rifiutare formalmente la lavorazione delle dichiarazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Questo rifiuto, definito tecnicamente come diniego, viene comunicato attraverso l’utilizzo di codici specifici che identificano la motivazione sottostante.
Per l’anno fiscale in corso, l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici di diniego ad uso esclusivo dell’Inps: CP, CT ed ES.
Codice CP - Conguaglio non possibile parziale
Il codice CP si applica nei casi in cui l’Inps è in grado di eseguire solo una parte dei conguagli a debito indicati nella dichiarazione.
Questo può accadere, ad esempio, quando la prestazione soggetta a conguaglio viene interrotta nel corso dell’anno - per cessazione del rapporto pensionistico, esaurimento dell’indennità o altra causa - e la capienza dell’importo erogabile non è sufficiente a coprire l’intero debito fiscale risultante dal modello 730/4.
In tali situazioni, l’Inps trattiene l’importo disponibile e comunica il parziale conguaglio sia al contribuente sia all’Agenzia delle Entrate; il contribuente sarà quindi chiamato a saldare autonomamente l’eventuale residuo.
Codice CT - Conguaglio non possibile totale
Questo codice viene invece utilizzato quando l’Inps non può eseguire alcun conguaglio derivante dal modello 730/4, scenario che si verifica principalmente nei casi di:
- cessazione definitiva della prestazione prima dell’inizio dell’assistenza fiscale (1° aprile 2025);
- incapienza assoluta dell’importo disponibile per effettuare le trattenute;
- prestazione diventata esente da Irpef.
L’utilizzo del codice CT comporta che l’intero importo a debito indicato nella dichiarazione dovrà essere versato direttamente dal contribuente, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Codice ES - Soggetti residenti all’estero
Il codice ES è riservato ai soggetti che risultano residenti fiscalmente all’estero; in base all’attuale normativa tributaria italiana, infatti, i residenti esteri non possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, dovendo invece ricorrere esclusivamente al modello Redditi Persone Fisiche.
Nel caso in cui venga erroneamente presentato un modello 730 con l’Inps indicato come sostituto d’imposta, l’Istituto è dunque tenuto a rifiutarne la gestione applicando il codice ES.
La comunicazione del diniego è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente, oppure - se la dichiarazione è stata presentata tramite CAF o intermediario - al soggetto che ha prestato assistenza fiscale, che ha l’obbligo di informare il contribuente.
Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
L’Inps mette a disposizione degli utenti un servizio online dedicato per la consultazione delle risultanze contabili trasmesse tramite il modello 730/4, denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” ed accessibile attraverso il sito istituzionale.
Per accedere al portale, il contribuente deve autenticarsi mediante una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- eIDAS, per gli utenti di altri Stati membri dell’Unione Europea.
L’autenticazione consente la visualizzazione in tempo reale delle informazioni relative alla propria posizione fiscale, con la garanzia del rispetto degli standard di sicurezza e protezione dei dati personali.
Consultazione delle risultanze contabili
All’interno del portale, l’utente può visualizzare i dettagli delle risultanze contabili ricevute dall’Inps dall’Agenzia delle Entrate:
- avvenuta ricezione del modello 730/4 da parte dell’Inps;
- dettaglio degli importi a debito e/o a credito;
- conferma dell’abbinamento tra il conguaglio e la prestazione imponibile;
- eventuale presenza di diniego e relativa motivazione (inclusi i codici CP, CT o ES).
Funzionalità aggiuntive
Oltre alla mera consultazione, il servizio online consente di compiere ulteriori operazioni di natura fiscale, tra cui:
- invio di richieste di annullamento o modifica della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, entro il 10 ottobre 2025;
- richiesta di diniego della gestione della dichiarazione, qualora il contribuente abbia erroneamente indicato l’Inps come sostituto d’imposta.
NOTA BENE: il diniego su richiesta può essere esercitato esclusivamente se l’Inps non ha ancora abbinato il conguaglio a una prestazione imponibile. Diversamente, se l’abbinamento è già avvenuto e il processo di conguaglio è in corso, il diniego non può essere revocato.
Consultazione dei dati fiscali online
Il servizio Inps consente una verifica puntuale e trasparente della propria situazione fiscale, permettendo di controllare:
- l’importo che sarà trattenuto in busta paga o pensione, nel caso di conguaglio a debito;
- l’importo che sarà rimborsato, in caso di credito;
- la presenza o meno di un rapporto di sostituzione d’imposta attivo nel 2025.
Il dato indicato è rappresentato nella dichiarazione come:
- “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (in caso di debito);
- “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (in caso di credito).
Gestione delle dichiarazioni integrative: scadenza e limiti operativi
La dichiarazione integrativa del modello 730 può essere presentata nel caso in cui il contribuente intenda rettificare errori o omissioni rilevati successivamente alla trasmissione della dichiarazione ordinaria.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere una nuova risultanza contabile (730/4 integrativo) all’Inps.
L’Istituto potrà gestire tali dichiarazioni integrative esclusivamente se trasmesse entro il termine del 25 ottobre 2025, scadenza tassativa in quanto eventuali dichiarazioni pervenute oltre tale data non saranno elaborate. Di conseguenza:
- l’Inps non applicherà alcun conguaglio;
- non sarà disponibile alcun dato sulla piattaforma Inps;
- il contribuente dovrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate per la gestione delle eventuali differenze emerse.
Conguagli e rateazione dei debiti fiscali: criteri di calcolo
Nel caso in cui dal modello 730/4 emerga un debito d’imposta, il contribuente ha la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
Il principio generale stabilisce che il numero di rate è pari ai mesi intercorrenti tra la data di acquisizione del 730/4 e il mese di novembre 2025, mese entro il quale devono essere completati i conguagli relativi al saldo e al primo acconto Irpef. Per esempio:
- se il modello 730/4 viene acquisito a luglio 2025, sarà possibile rateizzare l’importo su cinque mesi (da luglio a novembre);
- se acquisito a settembre, le rate saranno al massimo tre (settembre, ottobre, novembre).
Gestione postuma dei conguagli non effettuati
Può peraltro accadere che, per motivi sopravvenuti, l’Inps non sia in grado di applicare i conguagli risultanti dal modello 730/4 per cessazione della prestazione imponibile, mancanza di capienza per l’importo da trattenere o decesso del dichiarante.
In questi casi, l’Istituto invia una comunicazione diretta al contribuente o agli eredi, informando dell’impossibilità di procedere con il conguaglio; di conseguenza, i contribuenti dovranno provvedere autonomamente al versamento del debito residuo direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.
Gestione dei conguagli in caso di cessazione della prestazione
La cessazione della prestazione erogata dall’Inps, che avvenga per scadenza naturale, per esaurimento del diritto o per pensionamento, ha un impatto diretto sulla possibilità di applicare i conguagli derivanti dal modello 730/4.
Se la cessazione si verifica prima del 1° aprile 2025, l’Inps non potrà gestire il conguaglio e comunicherà il diniego all’Agenzia delle Entrate.
Viceversa, se la prestazione viene meno dopo l’inizio dell’assistenza fiscale ma prima della conclusione dell’anno, l’Istituto potrà applicare solo parte del conguaglio (diniego parziale con codice CP) o nessuna trattenuta (diniego totale con codice CT), a seconda della disponibilità residua.
In tali circostanze, la parte non trattenuta diventa debito residuo in capo al contribuente, il quale dovrà procedere al versamento diretto, senza l’intermediazione dell’Inps.
Decesso del dichiarante
In caso di decesso del contribuente, le modalità di gestione delle risultanze contabili subiscono variazioni significative, sia per quanto riguarda i debiti sia per quanto concerne i crediti fiscali.
Gli importi a debito risultanti dal modello 730/4 e che non siano stati trattenuti in vita devono essere versati dagli eredi, in quanto il debito fiscale non si estingue con la morte del contribuente.
NOTA BENE: non sono dovuti gli acconti Irpef relativi all’anno 2025, trattandosi di obbligazioni riferite a un periodo fiscale non più applicabile alla persona deceduta.
Nel caso invece di crediti fiscali non rimborsati in vita, la gestione si articola in due possibili soluzioni.
- Inserimento del credito nella dichiarazione dei redditi del deceduto per l’anno 2026, a cura degli eredi.
- Richiesta diretta di rimborso all’Agenzia delle Entrate, da parte degli eredi, per i crediti risultanti dalla Certificazione Unica (CU) 2026.
Se la dichiarazione dei redditi era stata presentata in forma congiunta, il coniuge superstite o la parte dell’unione civile deve provvedere a:
- separare la propria posizione fiscale da quella del deceduto;
- versare gli importi a debito relativi alla propria posizione;
- utilizzare l’eventuale credito spettante nella dichiarazione dell’anno successivo.
Riepilogando
Fattispecie |
Descrizione |
Scadenza/Condizione |
Gestione da parte dell’Inps |
---|---|---|---|
Presentazione modello 730 ordinario |
Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 |
30 settembre 2025 |
Gestione regolare se sussiste rapporto di sostituzione |
Trasmissione dichiarazione integrativa |
Rettifica della dichiarazione 730 già presentata |
25 ottobre 2025 |
Gestita solo se trasmessa entro il termine |
Modello 730/4 ricevuto entro luglio |
Numero massimo di rate disponibili per i conguagli |
5 rate (luglio-novembre) |
Rateazione possibile |
Modello 730/4 ricevuto entro settembre |
Conguagli da rateizzare in 3 mesi |
3 rate (settembre-novembre) |
Rateazione limitata |
Prestazione cessata prima del 1° aprile 2025 |
Cessazione dell’erogazione prima dell’inizio assistenza fiscale |
Cessazione ante 01/04/2025 |
Diniego automatico (nessun conguaglio applicabile) |
Soggetto con prestazione assistenziale |
Percezione esclusiva di prestazioni esenti da Irpef |
Assegno sociale, invalidità civile, ecc. |
Diniego automatico – codice specifico |
Conguaglio parzialmente eseguibile |
Conguaglio non interamente trattenibile per mancanza di capienza |
Casi con prestazione cessata o ridotta |
Codice CP – Conguaglio non possibile parziale |
Conguaglio totalmente non eseguibile |
Nessuna possibilità di effettuare trattenute |
Incapienza totale, prestazione esente |
Codice CT – Conguaglio non possibile totale |
Contribuente residente all’estero |
Obbligo di dichiarazione tramite modello “Redditi Persone Fisiche” |
Stato estero di residenza |
Codice ES – Gestione preclusa ai fini del 730 |
Decesso del contribuente |
Interruzione dell’elaborazione in seguito al decesso |
Qualsiasi momento dell’anno |
Obbligo di versamento a carico degli eredi |
Credito non rimborsato |
Credito fiscale non restituito prima del decesso |
CU 2026 |
Rimborsabile tramite dichiarazione o richiesta diretta |
Richiesta di variazione acconto Irpef/cedolare secca |
Modifica o annullamento delle rate d’acconto per il dichiarante (anche in caso di congiunta) |
Entro il 10 ottobre 2025 |
Tramite servizio online Inps |
Richiesta di diniego da parte del contribuente |
In caso di errata indicazione dell’Inps come sostituto d’imposta |
Prima dell’abbinamento alla prestazione |
Diniego possibile solo se conguaglio non ancora applicato |
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