Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse
Pubblicato il 01 luglio 2025
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Il bonus erogato ai lavoratori dipendenti iscritti a una gestione “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), i quali abbiano scelto volontariamente di proseguire l’attività lavorativa rinunciando all’accredito della propria quota di contribuzione INPS, non rileva ai fini della formazione del reddito imponibile. Si tratta dunque di un’agevolazione che premia la permanenza in servizio, senza effetti fiscali penalizzanti per il lavoratore.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, a seguito di istanza presentata da un lavoratore dipendente iscritto a una forma “esclusiva” dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per sapere se il bonus ricevuto nel 2025 (pari alla quota di contribuzione a suo carico non più versata all’INPS) sia imponibile fiscalmente.
Incentivo per il posticipo del pensionamento: regole
L’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), come riformulato dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), introduce un beneficio economico per quei dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato flessibile (la cosiddetta “Quota 103”, di cui all’art. 14.1 del D.L. n. 4/2019) oppure per la pensione anticipata ex articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, scelgono volontariamente di proseguire l’attività lavorativa rinunciando ad accedervi.
Tali lavoratori hanno la possibilità di rinunciare al riconoscimento contributivo della parte di contributi a loro carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché alle forme previdenziali che ne rappresentano alternative o eccezioni.
L’attivazione di questa opzione comporta che il datore di lavoro non sia più tenuto a versare la quota contributiva del lavoratore a queste gestioni, a partire dalla prima data utile per l’accesso alla pensione secondo la normativa in vigore, successiva alla manifestazione di volontà da parte del dipendente. Nello stesso momento, l’importo corrispondente a tale quota non versata viene interamente attribuito al lavoratore come incentivo.
La norma specifica, inoltre, che su tali importi si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, che stabilisce che le somme percepite a seguito della rinuncia al versamento contributivo, da parte del dipendente, non si computano nel reddito da lavoro dipendente. Questo principio vale nei casi di rinuncia all’accredito presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria IVS;
- le sue gestioni sostitutive.
Ambito soggettivo e finalità della norma
È opportuno osservare che l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue gestioni sostitutive, escludendo invece coloro che risultano iscritti a gestioni “esclusive”. Ne consegue che i dipendenti del settore pubblico, inquadrati nella Gestione pubblica (considerata forma esclusiva dell’AGO), non rientrano nella portata diretta della norma.
Tuttavia, secondo quanto riportato nella documentazione parlamentare — in particolare nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio 2025 — l’intervento normativo contenuto nel citato articolo 1, comma 161, mira chiaramente ad estendere il beneficio degli incentivi al rinvio del pensionamento. In questo ambito rientrano non solo i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, hanno compiuto 62 anni e maturato 41 anni di anzianità contributiva, ma anche coloro che entro la stessa data abbiano raggiunto i requisiti ordinari di pensione anticipata, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Contestualmente, viene introdotta l’esclusione dalla tassazione delle somme riconosciute al lavoratore a titolo di quota contributiva non più versata all’ente previdenziale.
Va sottolineato che l’obiettivo incentivante della norma, cioè favorire la permanenza in servizio oltre i requisiti minimi pensionistici, rischierebbe di essere compromesso qualora la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo fosse riconosciuta anche agli iscritti alle gestioni “esclusive” dell’AGO, ma senza estendere a questi soggetti l’esonero dalla tassazione delle relative somme ricevute. In tale ipotesi, l’efficacia della misura verrebbe significativamente ridotta.
Beneficio fiscale applicato alle gestioni esclusive
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025 ritiene che la modifica normativa introdotta dal comma 161 abbia anzitutto definito chiaramente quali lavoratori possono beneficiare dell’incentivo, includendo coloro che risultano iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue gestioni sia sostitutive che esclusive.
È importante osservare inoltre che, nel terzo periodo dello stesso comma, laddove si afferma che:
- “alla somma equivalente alla quota di contributi a carico del lavoratore si applica quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR”, il legislatore ha inteso riconoscere l’esenzione fiscale prevista da tale norma anche ai lavoratori appartenenti a tutte le forme previdenziali indicate nel comma 161, a condizione che esercitino l’opzione di rinuncia all’accredito contributivo.
In conclusione, purché vengano rispettati i presupposti stabiliti dal riformulato articolo 1, comma 286 della legge n. 197/2022, anche i lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” dell’AGO, tra cui rientrano quelli afferenti alla Gestione pubblica, possono beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, se scelgono di rinunciare all’accredito contributivo.
In base a ciò, le quote di retribuzione percepite dal lavoratore a partire dal 2025, come risultato della rinuncia all’accredito contributivo presso una forma esclusiva dell’AGO, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.
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