Rito lavoro: udienza sostituibile con note scritte se c'è consenso

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Sezioni Unite: sì alla trattazione scritta nel rito del lavoro solo con consenso unanime e limitatamente alla fase decisoria.

Sezioni Unite: note scritte sì, ma solo nella fase decisoria e se c'è consenso

Con la sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate su una questione di legittimità sollevata dalla Sezione Lavoro, in ordine all'applicabilità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. al processo del lavoro.

La Sezione rimettente ha sottolineato la rilevanza della predetta questione, evidenziando l’esistenza di oggettive incertezze interpretative derivanti dalla normativa, le quali hanno generato prassi applicative difformi a livello nazionale.

Alle SU è stato chiesto se l’art. 127-ter c.p.c., che consente la trattazione scritta dell’udienza mediante deposito di note, sia applicabile anche ai giudizi soggetti al rito del lavoro, inclusi quelli speciali regolati dalla Legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero).

In sostanza, si chiede se la trattazione scritta delle udienze sia ammessa anche nei processi in materia di lavoro, sia ordinari che speciali.

Premessa e contesto normativo  

Il ruolo dell’art. 127-ter c.p.c. nella riforma Cartabia  

L’articolo 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ha previsto la possibilità di sostituire l’udienza con la trattazione scritta, anche nella fase decisoria del giudizio, tramite il deposito di note scritte da parte delle parti processuali. Tale istituto si inserisce nel più ampio contesto di digitalizzazione, semplificazione e razionalizzazione del processo civile.

Applicazione al rito del lavoro: un tema controverso  

Il processo del lavoro, per sua natura, è storicamente improntato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione. La compatibilità del nuovo rito cartolare con il modello lavoristico ha generato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, reso ancora più rilevante dalle modifiche successive introdotte con il D.lgs. n. 164/2024.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 17603/2025  

Il caso concreto oggetto del giudizio  

La sentenza n. 17603/2025, trae origine da un giudizio di impugnazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello aveva disposto la trattazione scritta dell’udienza di discussione, fissando un termine (giorno e orario) per il deposito delle note. Il ricorso in Cassazione verteva, tra l’altro, sulla decadenza della parte ricorrente per aver depositato le note oltre l’orario indicato.

Analisi sistematica e normativa  

Nel corpo della decisione, in primo luogo, le Sezioni Unite hanno svolto un’analisi sistematica delle fonti, osservando che:

  • l’art. 127-ter c.p.c. non esclude espressamente l’applicabilità al rito del lavoro;
  • le modifiche normative si inseriscono in una più ampia tendenza alla camerealizzazione del processo civile, accentuata in epoca pandemica e successivamente consolidata;
  • la riforma mira a semplificare e razionalizzare il processo, senza compromettere il diritto al contraddittorio.

Ciò nonostante, la Corte ha evidenziato che la natura peculiare del processo del lavoro, e in particolare l’importanza dell’udienza di discussione orale, impongono una lettura costituzionalmente orientata delle nuove disposizioni, anche alla luce dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU.

Funzione e struttura dell’udienza nel rito del lavoro  

Le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che l’udienza di discussione, nel processo del lavoro:

  • non costituisce un unico momento unitario, ma può articolarsi in più fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria);
  • svolge un ruolo centrale per l’esercizio del contraddittorio, anche laddove non vi sia escussione di testimoni o svolgimento di attività istruttoria.

La Corte ha quindi ritenuto che l’oralità non è un principio assoluto, ma resta un connotato strutturale del rito lavoristico, con funzione di garanzia per il lavoratore e per l’effettività del confronto tra le parti.

Udienza sostituibile solo nella fase decisoria

Secondo le Sezioni Unite, la sostituzione dell’udienza di discussione – ancorché pubblica – con il deposito di note scritte, risulta compatibile con la disciplina della fase decisoria del processo, intesa come segmento specifico in cui l’udienza si articola nel rito del lavoro.

Tale compatibilità è però subordinata a un adattamento della norma, da operarsi in coerenza con i caratteri peculiari del processo del lavoro e nei limiti imposti da un’interpretazione sistematica e conforme.

In altri termini, anche dopo l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c., l’udienza di discussione nel processo del lavoro non può essere sostituita integralmente con note scritte su iniziativa del giudice, poiché incarna il principio di oralità, essenziale per la tutela del contraddittorio.

È ammissibile la sostituzione limitata alla fase decisoria, ma solo se tutte le parti vi consentono e il giudice la ritiene opportuna. In mancanza del consenso unanime, la sostituzione non è legittima, nemmeno per ragioni di efficienza.

Necessità del consenso delle parti  

Il consenso - ha evidenziato la Corte - è condizione indispensabile per due ordini di motivi:

  • perché consente di bilanciare la finalità deflattiva della riforma con la tutela effettiva del diritto di difesa;
  • perché impedisce al giudice di sostituire unilateralmente una modalità partecipativa con una forma scritta, che potrebbe non essere idonea a garantire il pieno esercizio del contraddittorio.

Il consenso delle parti diventa quindi presupposto indefettibile per la legittimità della trattazione cartolare nel rito del lavoro.

Rilevanza costituzionale e sovranazionale  

Infine, il massimo Collegio di legittimità ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Corte EDU, evidenziando che:

  • la pubblicità dell’udienza e l’oralità non sono principi assoluti, ma possono subire deroghe giustificate da esigenze obiettive e proporzionate;
  • tuttavia, ogni deroga deve garantire il rispetto della parità delle armi e del contraddittorio, anche nella forma scritta.

Quando è legittima la trattazione cartolare  

In conclusione, la Corte ha affermato che la trattazione scritta non è in sé incompatibile con il rito del lavoro, purché:

  • riguardi solo la fase decisoria;
  • non sia imposta d’ufficio ma condizionata al consenso delle parti;
  • sia salvaguardata la possibilità per il giudice di tornare all’oralità in caso di necessità.

Il principio di diritto affermato  

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17603/2025:

"con riferimento all'art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
(I) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(II) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(III) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità;
(IV) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa".

Il termine perentorio per il deposito delle note scritte

Le Sezioni Unite, per finire, affrontano anche la questione relativa al termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell’udienza, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.

La Corte chiarisce che, in assenza di indicazioni particolari, il termine perentorio è ancorato al giorno fissato per la trattazione scritta, ma deve essere coordinato con l’orario di apertura della cancelleria del giudice competente.

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