Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

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È in vigore dal 1° luglio 2025 il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Il c.d. decreto Omnibus, licenziato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 e inizierà ora il prescritto iter parlamentare di conversione in legge.

L’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 apporta rilevanti novità alla disciplina del bonus mamme 2025 contenuta nel comma 219 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), introducendo una misura transitoria per l’anno 2025 per le lavoratrici madri con due o più figli, dipendenti del settore pubblico e privato o autonome.

Lavoratrici madri di due o più figli: esonero contributivo parziale dal 2026

L’articolo 6 citato interviene sul comma 219 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, facendo slittare di un anno, dal 2025 al 2026, l’applicabilità dell’impianto regolatorio di cui alla legge di Bilancio 2025.

Forniamo di seguito una tabella riepilogativa del Bonus mamme della legge di Bilancio 2025, la cui applicabilità, come abbiamo detto, è differita al 2026.

Bonus Mamme della legge di Bilancio 2025 con le modifiche apportate dal decreto Omnibus

Periodo di applicazione

A partire dal 2026

Beneficiarie

Lavoratrici madri di due o più figli nati, adottati o in affido

Tipologia di contratto

Dipendenti e autonome con retribuzione/reddito imponibile ≤ 40.000 euro annui

Esclusione

Rapporti di lavoro domestico

Autonome in regime forfetario

Importo massimo esonero

Stabilito con decreto attuativo

Durata dell’esonero

Fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo per madri di due o più figli (dal 2026)
Fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo per tre o più figli (dal 2027)

Compatibilità con taglio del cuneo fiscale

Norme di riferimento

Articolo 1, commi 219 e 220 della Legge di Bilancio 2025

Condizioni di operatività

Decreto ministeriale e istruzioni INPS

 

Va ricordato che le lavoratrici madri di tre o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni e titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, già beneficiare del Bonus mamme previsto dalla legge di Bilancio 2024, continuano a godere dell'esonero totale fino a 3.000 euro annui/250 euro mensili ex articolo 1, comma 180, legge 30 dicembre 2023, n. 213 fino al 2026. 

Le lavoratrici madri di tre o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni e titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che, a seguito di nascita o affido/adozione del terzo figlio (o successivo) nel corso delle annualità 2025-2026, acquisiscono i requisiti per il Bonus mamme previsto dalla legge di Bilancio 2024, possono fare richiesta di esonero totale all’INPS (messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025).

Bonus mamme: misura transitoria per l’anno 2025

Lavoratrici madri con due figli

In attesa che venga data attuazione alla disciplina di cui al comma 219 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 (dal 2026), l’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, per il solo anno 2025, introduce una misura transitoria di integrazione al reddito per le lavoratrici madri.

Beneficiarie della misura di integrazione al reddito sono:

  • le madri dipendenti (escluso lavoro domestico),
  • le madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (INPS, casse professionali ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996, gestione separata ex L. 335/1995),

con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio e con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

A tali lavoratrici l’INPS eroga, previa domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

Lavoratrici madri con più di due figli

La stessa somma, pari a 40 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, è riconosciuta alle madri dipendenti (non anche alle lavoratrici domestiche) e alle madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (INPS, casse professionali ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996, gestione separata ex L. 335/1995) con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Per accedere al beneficio, le lavoratrici devono essere titolari di reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro, non derivante da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In ogni caso, non vi devono essere periodi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in vigenza del rapporto di lavoro dipendente o dell'attività di lavoro autonomo.

NOTA BENE: Per le madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo, continua ad applicarsi l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Durata e modalità del beneficio

Il beneficio è riconosciuto solo se il rapporto di lavoro o l’attività autonoma sono attivi  e per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto o dell'attività.

Il pagamento non è mensile, ma avviene in un’unica soluzione a dicembre 2025, come somma cumulativa dei mesi spettanti da gennaio a novembre.

Neutralità ai fini ISEE

Le somme ricevute non influiscono sul calcolo dell’ISEE, in base al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

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