Pensione di reversibilità per coppie gay: la parola alle Sezioni Unite
Pubblicato il 22 agosto 2024
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Spetta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilire se la normativa interna che nega il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto prima dell'unione civile e ai figli delle coppie gay rivesta profili di illegittimità costituzionale.
Questo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22992 del 21 agosto 2024.
Si tratta di un tema spinoso che ha dato adito a numerose pronunce in cui, come spesso accade, la giurisprudenza si è mostrata “avanti”, discostandosi spesso da quanto stabilito dalla normativa nazionale facendo proprie istanze sociali ancora non codificate nero su bianco.
Prima di analizzare le motivazioni che hanno portato all’ordinanza n. 22992/2024, uno sguardo generale sulla questione dibattuta.
Unioni civili
La questione si è riproposta a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, costituita attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
La legge n. 76/2016, all’articolo 1 comma 20, riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.
A seguito di tale novità legislativa si è posta la questione se tale norma sia applicabile retroattivamente e se consenta il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità anche in favore del partner superstite di una coppia di fatto che non aveva potuto usufruire dell’istituto dell’unione civile per il decesso di uno dei membri prima dell’entrata in vigore della legge.
Sulla questione si segnalano due orientamenti giurisprudenziali di senso opposto.
Con sentenza n. 659 del 10 aprile 2017, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha affermato che il giudice di merito non ha il potere di riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di una convivenza more uxorio tra persone dello stesso sesso ed in assenza di matrimonio ovvero di unione civile, essendo tale potere in capo esclusivamente allo Stato, cui competete il potere/dovere di adottare gli istituti di tutela delle coppie omosessuali ritenuti più idonei.
Di contrario avviso è, invece, la Corte di Appello di Milano, che con sentenza n. 1005/2018, ha dichiarato il diritto del partner superstite di una coppia di fatto a percepire la pensione di reversibilità, facendo rientrare nella nozione di vita familiare anche la relazione di una coppia omosessuale non unita civilmente.
In particolare, secondo la Corte di Appello di Milano, l’avvenuto riconoscimento da parte della Corte costituzionale di una stabile unione familiare come “formazione sociale”, tutelata dalla Costituzione, comporterebbe il riconoscimento al partner superstite di una coppia omosessuale, non unita civilmente a causa della morte del compagno prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.
Alla luce di quanto esposto, attesa la controversa questione posta al vaglio della giurisprudenza e i diversi orientamenti che si sono formati, sembra che, sul punto, sia inevitabile l’intervento chiarificatore del legislatore.
Poiché, però, tale intervento chiarificatore tarda ad arrivare, viene appunto chiamata in causa la Corte di Cassazione nella sua composizione a Sezioni Unite
La questione dibattuta
L’oggetto del contendere, legato a molti interessi presidiati dalla Carta costituzionale e che riguarda un aspetto non ancora vagliato dalla giurisprudenza di legittimità, è dato dal ricorso presentato dall'Inps contro la decisione della Corte d'Appello di Milano di riconoscere la pensione di reversibilità al componente superstite di una coppia omosessuale.
I due uomini, legati da una stabile convivenza, avevano avuto un bambino nato negli Stati uniti nel 2010 e registrato in Italia come figlio del solo genitore biologico.
Nel 2017 è stata poi trascritta in Italia la sentenza statunitense che accertava la paternità anche del genitore di intenzione, morto nel 2015.
Il genitore sopravvissuto ha dunque aperto la via giudiziaria per affermare il diritto alla pensione indiretta per sé stesso e per il figlio.
Dopo il no in primo grado, motivato con il fatto che la convivenza c'era stata prima della legge sulle unioni civili e, per quanto riguarda il minore, perché la maternità surrogata è vietata in Italia, la Corte d’Appello si era espressa in senso contrario.
Era stato dunque riconosciuto in favore dei componenti della coppia omosessuale il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato alla coppia coniugata, con conseguente condanna di pagamento degli arretrati in capo all’Inps.
La parola alle Sezioni Unite
Dunque, presentato da parte dell’Inps ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna, gli ermellini chiedono alle Sezioni unite di valutare la valenza discriminatoria o meno del no pronunciato dalla pubblica amministrazione, rilevando come le questioni sul tavolo siano tali da riproporsi in moltissimi casi, e riguardino temi di capitale importanza, che toccano la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del 2016, i corollari delle pronunce rese dalla Corte medesima sulla tutela dei figli nati da maternità surrogata e la portata della tutela antidiscriminatoria, nelle sue interrelazioni con l'attuazione della legge.
L’ordinanza in sintesi
Sintesi del caso |
Il caso riguarda il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva convissuto stabilmente prima dell'introduzione delle unioni civili (Legge n. 76/2016). |
Questione dibattuta |
La questione principale è se la normativa che nega la pensione di reversibilità al partner superstite in una coppia omosessuale non unita civilmente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 76/2016 sia costituzionalmente legittima. |
Soluzione della Corte di Cassazione |
La Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per determinare se il rifiuto di concedere la pensione di reversibilità in tali circostanze costituisca una discriminazione e se la normativa attuale violi principi costituzionali. |
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