Patente a crediti: primi chiarimenti dell’INL sulle sanzioni

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Patente a crediti: primi chiarimenti dell’INL sulle sanzioni

Con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) torna sulla patente a crediti, per fornire le prime indicazioni sul regime sanzionatorio, su conforme parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 11705 del 6 dicembre 2024)

La nota in parola fa seguito alla circolare del 23 settembre 2024, n. 4, il documento di prassi con cui l’INL ha definito i profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

Patente a crediti: obbligatoria per chi?

Prima di approfondire il contenuto delle nuove istruzioni, è utile ricordare che ad introdurre la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008) è l’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cd. T.U. sicurezza sul lavoro, come sostituito dall’art. 29, comma 19, decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

La patente è obbligatoria per le imprese, anche non qualificabili come imprese edili, e per i lavoratori autonomi, italiani e stranieri, operanti materialmente nei cantieri, con esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) e delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altro Stato UE o in uno Stato extraUE possono dichiarare, in sostituzione, il possesso di un documento equivalente/riconosciuto secondo la legge italiana, se ne sono in possesso; in assenza, devono anch’essi fare richiesta di patente a crediti come imprese e lavoratori stabiliti in Italia.

La patente, al rilascio, ha punteggio iniziale non inferiore a 30 crediti, che possono essere incrementati sino alla soglia massima di 100 crediti e decurtati secondo i criteri e nei casi previsti (Decreto n. 132 del 18 settembre 2024).

Non è possibile operare in cantiere con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Mancato possesso della patente a crediti: sanzione amministrativa

Veniamo ora alle sanzioni analizzate dall’INL con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024.

Il legislatore (articolo 27, comma 11, T.U. sicurezza sul lavoro) prevede una sanzione amministrativa nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

La sanzione amministrativa prevista è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro e non è non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

L’INL chiarisce che, ai fini del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, occorre innanzitutto individuare il valore di riferimento: il 10% del valore dei lavori o la soglia minima di 6.000 euro laddove l’importo del 10% del valore dei lavori risulti inferiore o non sia noto.

Il 10% del valore dei lavori, da considerarsi al netto dell’IVA, sottolinea l’Ispettorato, va riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine, aggiunge, possono essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Se, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non hanno formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione è determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, si deve procedere a quantificare in concreto la sanzione applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981.

Competente ad emanare l’ordinanza-ingiunzione è di norma l’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito ma, in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della r sanzione gli altri organi di vigilanza indicati dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli importi sanzionatori irrogati, essendo destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, devono essere versati sul seguente codice IBAN:

Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586) P.zza Repubblica 59, 00185 Roma (RM)

Banca Nazionale del Lavoro

Dipendenza di tesoreria - Roma

C/Corrente n. 218490 presso 6382 Tesoreria – Roma

IBAN IT66W0100503382000000218490 (swift/bic della BNL: BNLIITRR)

Causale: sanzione PAC – n. verbale _____ del _____ Organo accertatore _____ Provincia _____

L’ispettore dovrà dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

Mancato possesso della patente a crediti: allontanamento dal cantiere

In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui prima, è prevista (articolo 27, comma 11, T.U. sicurezza sul lavoro) l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) per un periodo di 6 mesi, esclusione che dovrà essere comunicata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti, il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile.

Verifiche e sanzioni per committente e responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo (articolo 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008) è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA. 

L’INL, rispetto a tale obbligo, distingue le seguenti diverse ipotesi:

Casistica

Sanzioni applicate

Assenza della patente ab origine o attestazione SOA

Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro ao 2.562,91 euro.

Tale sanzione è soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente con punteggio inferiore ai 15 crediti

 

Analoga sanzione amministrativa pecuniaria (da 711,92 euro a 2.562,91 euro) trova applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti.

Sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti

La sanzione amministrativa pecuniaria non si applica nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15 solo successivamente all’affidamento.

Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo trova tuttavia applicazione la sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 (art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008).

La sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro è applicabile unicamente per lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

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